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Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

Testo in vigore al

Art. 6

1. Il Fondo e' ordinato:

  1. a) per il trattamento integrativo di pensione di cui al comma primo, punto 1) dell'art. 2, col sistema tecnico finanziario della copertura dei capitali;

  2. b) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2) dello stesso art. 2, col sistema, di capitalizzazione finanziaria al tasso annuo di interesse del 4,50 per cento, limitatamente alla parte di capitale commisurata all'indennita' di anzianita' dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali; con assicurazione temporanea di gruppo in base alla tariffa prevista, nella convenzione di cui al successivo art. 47, per la parte di capitale corrispondente alla integrazione dovuta, nei casi di morte o di invalidita' dell'iscritto ai sensi del successivo art. 41.

Art. 7

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio del Fondo, facendo risultare le attivita' e le passivita' nonche' i proventi e le spese e tenendo contabilmente distinti i dati relativi ai trattamento di pensione da quelli concernenti le prestazioni di capitale in sede di rendiconto annuale, l'istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo, per la gestione del trattamento di pensione, gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie dello stesso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese relative alla gestione medesima.

2. Per la gestione delle prestazioni di capitale, le spese sono a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale compila ogni cinque anni il bilancio tecnico del Fondo.

4. I rendiconti annuali e i bilanci tecnici sono sottoposti all'esame del Comitato speciale del Fondo ai sensi dell'art. 5, lettera g), della presente legge e sono comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il primo bilancio tecnico sara' compilato alla data del 31 dicembre 1960.

Capo II. Obbligo di iscrizione al Fondo.

Art. 8

1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con effetto dalla data di assunzione, tutti i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia a norma del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, compresi quelli facenti parte del personale subalterno (commessi, uscieri, fattorini), che abbiano superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi della categoria esattoriale.

2. Sono compresi fra i predetti dipendenti anche:

  1. a) coloro che siano addetti ai servizi centrali esattoriali delle aziende appaltatrici;

  2. b) coloro che, pur avendo, incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale;

  3. c) coloro che sono in servizio presso esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio.

3. Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo i dipendenti assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.

Art. 9

1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo anche i dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, sempreche' il loro rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi della categoria esattoriale.

2. Sono invece esclusi dalla iscrizione i dipendenti adibiti ai servizi di cui sopra, ma con rapporto di lavoro disciplinato dai contratti collettivi del settore del credito.

Titolo II. Modalita' generali di calcolo e di versamento dei contributi.

Art. 10

1. Al finanziamento del Fondo si provvede:

  1. 1) per il trattamento integrativo di pensione, di cui all'art. 2, primo comma, punto 1), con un contribuito calcolato con il sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali e pari ai 5 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti ed indicata al punto 1) del successivo articolo 13;

  2. 2) per le prestazioni di capitale di cui all'art. 2, primo comma, punto 2):

    1. a) con un contributo pari al 7,30 per cento della retribuzione indicata al punto 2) dell'art. 13 per la costituzione, mediante capitalizzazione finanziaria, della parte di capitale commisurata alla indennita' di anzianita' e per garantire, con assicurazione temporanea di gruppo, la integrazione dell'indennita' di anzianita' nei casi di invalidita' e morte.
      Le modalita' per il calcolo del premio relativo alla predetta assicurazione e per la conseguente ripartizione del contributo tra capitalizzazione finanziaria e assicurazione saranno stabilite nella convenzione di cui all'art. 47;

    2. b) con un contributo, a carattere temporaneo, pari al 2,70 per cento della retribuzione sopra indicata, destinato a capitalizzazione finanziaria, per consentire il raggiungimento dell'equilibrio tra le disponibilita' realizzate mediante la capitalizzazione e le prestazioni dovute.2

2. Insieme con i contributi di cui sopra il datore di lavoro deve versare, per gli iscritti al Fondo, i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, a. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I versamenti di tutti i contributi di cui al presente articolo debbono essere effettuati dal datore di lavoro a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalita' stabilite dallo Istituto nazionale della previdenza sociale ed approvate dal Comitato speciale del Fondo, ai sensi dell'art. 5, lettera l) della presente legge.

Art. 11

1. Qualora il versamento dei contributi al Fondo avvenga oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, ma entro i dodici mesi successivi a quello in cui e' sorto l'obbligo del versamento stesso, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora calcolato ad un saggio superiore di una unita' a quello ufficiale di sconto, ed in ogni caso non inferiore al 6 per cento in ragione di anno, dalla scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono.

2. Qualora il versamento venga effettuato oltre il predetto termine, i contributi di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo debbono essere calcolati con le aliquote in vigore nei periodi ai quali i contributi stessi si riferiscono e sulla base dell'ultima retribuzione mensile percepita dall'iscritto alla data dell'accertamento dell'emissione.

3. In ogni caso e' dovuta una somma; non inferiore allo importo dei contributi calcolati nella misura e sulle retribuzioni relative al periodo con i contributi stessi si riferiscono, maggiorati dell'interesse di mora.

4. Qualora i contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti siano prescritti ai sensi delle norme, sull'assicurazione stessa e' devoluta al Fondo, in aggiunta ai contributi di cui ai precedenti commi; una somma pari al doppio dell'importo dei contributi prescritti relativi alla predetta assicurazione obbligatoria.

Art. 12

1. Le aliquote contributive di cui al precedente articolo 10, comma primo, nn. 1) e 2), possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui al precedente articolo 4.

Art. 13

1. I contributi di cui al primo comma; punti 1) e 2) dell'art. 10 vanno calcolati sulla retribuzione complessivamente corrisposta agli iscritti.

2. Per retribuzione agli effetti sopra indicati si intende:

  1. 1) relativamente al contributo per il trattamento integrativo di pensione di cui al punto 1) del predetto art. 10: lo stipendio e gli altri elementi del trattamento economico a carattere continuativo e di ammontare determinato non aventi natura di rimborso spese previsti dai contratti collettivi di categoria. Sono escluse le seguenti indennita' particolari: eventuali assegni integrativi degli assegni familiari, indennita' di rischio, indennita' di trasporto o concorso spese tranviarie e quanto altro corrisposto a titolo di rimborso spese anche parziale.
    Rimangono pure escluse le speciali indennita' corrisposte pro tempore per l'esercizio di particolari funzioni o mansioni ovvero connesse a determinate destinazioni di locali, salvo che nei contratti collettivi non vengano espressamente indicate come computabili ai fini delle prestazioni integrative di pensione.
    Per gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori la retribuzione annua, ai fini di cui sopra, comprende altresi' l'importo delle somme eventualmente percepite, anche in via forfettaria, a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compensi per atti notificati, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese.
    Per i collettori preposti a gestioni esattoriali la retribuzione annua comprende anche l'intero importo delle somme eventualmente percepite a titolo di partecipazione sui diritti di tariffa, sempreche' tale partecipazione competa in base a contratto collettivo aziendale di lavoro.
    Qualora la retribuzione annua ragguagliata a mese risulti inferiore a L. 20.000, il contributo e' sempre commisurato su tale limite minimo;

  2. 2) relativamente ai contributi per le prestazioni di capitale di cui al punto 2) dell'art. 10:

    1. 1) tutti gli elementi della retribuzione computabili ai fini della liquidazione della indennita' di anzianita' ai sensi dell'art. 2121 del Codice civile.

Art. 14

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 5, lettera, d) e dagli articoli 13, 23 e 41, i contratti collettivi di categoria devono essere depositati in copia presso il Fondo entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione.

2. L'obbligo dei deposito incombe alle rappresentanze sindacali delle aziende esattoriali. Per i contratti aziendali l'obbligo incombe alle singole aziende stipulanti.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la penalita' prevista dai successivo art. 75, terzo comma.

Titolo III. Norme relative al trattamento di pensione.

Capo I. Contribuzione per il trattamento di pensione.

Art. 15

1. Il contributo dovuto al Fondo per il trattamento integrativo di pensione, ai sensi del primo comma, punto 1), dell'art. 10, e' per tre quinti a carico del datore di lavoro e per due quinti a carico del lavoratore.

2. E' fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere al versamento dell'intero contributo, con diritto di rivalsa per il recupero delle quote a carico del lavoratore, mediante trattenuta sulle retribuzioni.

3. Il datore di lavoro non puo' esercitare il diritto di rivalsa, di cui al precedente comma, se non limitatamente al periodo di servizio cui si riferisce la retribuzione sulla quale viene operata la trattenuta, salvo che per i contributi relativi al periodo di prova.

4. Il contributo di cui al primo comma, punto 1) dello art. 10, versato per coloro che sono iscritti al Fondo per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di eta', e' destinato al trattamento stabilito nel successivo articolo 33.

Art. 16

1. In caso di cessazione dal servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette dopo almeno dieci anni di contribuzione effettiva al Fondo, l'iscritto, che non abbia ancora raggiunto i requisiti di contribuzione e di eta' per il diritto alla pensione di vecchiaia, puo' chiedere di continuare volontariamente la contribuzione al Fondo medesimo.

2. L'iscritto che non si rioccupi in attivita' soggetta allo obbligo dell'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti o di forme sostitutive della stessa, non puo' effettuare la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo ai sensi del precedente comma, se non effettua contemporaneamente la prosecuzione nell'anzidetta assicurazione obbligatoria.

3. Sono esclusi dalla facolta' della prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo coloro che sono iscritti al Fondo stesso per la prima volta dopo compiuto, il 50° anno di eta'.

4. La domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo e' valida anche per la prosecuzione volontaria dei versamenti di contributo nell'assicurazione obbligatoria e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

5. L'autorizzazione alle prosecuzioni volontarie e' unica e decorre dal primo giorno del trimestre in corso alla data della domanda.

Art. 17

1. L'iscritto autorizzato alla prosecuzione volontaria ai sensi del precedente articolo deve versare, per il trattamento integrativo di pensione e per l'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, un contributo complessivo mensile di ammontare pari all'importo dei contributi previsti dal primo comma, n. 1), e secondo comma dell'art. 10, della presente legge, calcolato su un dodicesimo della retribuzione ottenuta ragguagliando ad anno la retribuzione dell'ultimo mese di contribuzione obbligatoria. Ai fini del calcolo della quota di contributo dovuta al "Fondo adeguamento pensioni" di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica la riduzione prevista nell'art. 7 della legge stessa.

2. I versamenti volontari del predetto contributo complessivo debbono essere effettuati a periodi trimestrali e secondo le modalita' stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale di cui all'art. 4 della presente legge.

3. Ove i contributi siano versati dopo trascorso un mese dalla scadenza del trimestre a cui si riferiscono, l'iscritto e' tenuto a corrispondere l'interesse di mora al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno, dalla data di scadenza del trimestre.

4. I contributi versati volontariamente al Fondo in conformita' alle norme della presente legge sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli obbligatori; i contributi versati in difformita' sono rimborsati senza corresponsione di interessi.

Art. 18

1. I versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti debbono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, e' soggetto all'assicurazione stessa o a forme sostitutive, nonche' durante i periodi riconosciuti utili a norma di legge per detta assicurazione ai fini del diritto a pensione e della misura di essa.

2. L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi e che sospenda il versamento stesso, trascorso un anno dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato, decade dal diritto alla prosecuzione volontaria per il trattamento integrativo di pensione e non puo' effettuare versamenti a copertura dei periodi scoperti di contribuzione.

3. Qualora si verifichi la decadenza di cui al precedente comma del presente articolo, la prosecuzione volontaria nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti resta regolata dalle relative norme.

Art. 19

1. Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, che siano contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianita', sono dovuti i contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sia per le prestazioni di capitale, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse rimasto assente.

2. Non sono dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti quando in detta assicurazione i periodi di assenza siano riconosciuti utili a norma di legge, ai fini del diritto alla relativa pensione ed alla misura della stessa.

3. La quota parte dei suddetti contributi a carico del lavoratore sara' anticipata dalla azienda, salvo rivalsa sulle prime competenze dovute ai lavoratore e, nel caso di mancata ripresa del servizio con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, sulle eventuali competenze maturate e non riscosse dal lavoratore stesso e sulla eventuale indennita' sostitutiva del preavviso.

4. In caso di insufficienza delle predette competenze ed indennita', il recupero sara' effettuato dal Fondo, per conto dell'azienda, sulle prestazioni di capitale.

5. E' esclusa la possibilita' di recupero della quota dei suddetti contributi a carico del lavoratore sulla indennita' sostitutiva del preavviso e sulle prestazioni di capitale, qualora la cessazione dal servizio avvenga per morte.

Art. 20

1. L'iscritto, dopo almeno due anni di contribuzione effettiva nel Fondo, puo' ottenere di versare, ai fini del trattamento di pensione, i contributi per i periodi di assenza dal lavoro senza retribuzione, contrattualmente non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita', purche' ne faccia domanda al Fondo durante l'assenza, o entro il termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui l'assenza e' cessata e comunque prima della presentazione della domanda di pensione.

2. L'iscritto che si avvalga della facolta' di cui al precedente comma deve versare a proprio carico il contributo per il trattamento integrativo di pensione e quello relativo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. I contributi sono dovuti sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente.

3. Non e' dovuto il contributo per l'assicurazione obbligatoria qualora i periodi di assenza siano riconosciuti utili in detta assicurazione a norma di legge, ai fini del diritto alla pensione e della misura della stessa.

4. Ove i contributi siano versati dopo trascorso un mese dalla scadenza del trimestre ai quale si riferiscono e' dovuto sui contributi stessi l'interesse di mora al saggio del 5,50 per cento in ragione d'anno.

Capo II. Norme relative alla liquidazione della pensione diretta.

Art. 21

1. Gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione annua complessiva di cui all'art. 3, qualora abbiano cessato di prestare servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, sempreche':

  1. 1) possano far valere almeno 15 anni di contribuzione e abbiano compiuto l'eta' di 60 anni, se uomini, o di 55, se donne;

  2. 2) possano far valere almeno 5 anni di contribuzione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge foglio 1939, n. 1272, purche' la invalidita' si sia verificata in costanza del rapporto di lavoro o della prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo e la domanda di pensione sia stata presentata entro un anno dalla cessazione del servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato.

2. La pensione per invalidita' e' dovuta qualunque sia il periodo di contribuzione quando la invalidita' stessa e' derivata da causa di servizio.

3. Gli iscritti per la prima volta al Fondo dopo compiuto il 50° anno di eta' non hanno diritto al trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo stesso, ma, in sostituzione di detto trattamento hanno diritto a quello previsto dal successivo art. 33, nonche' alla pensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e superstiti, ove siano in possesso dei relativi prescritti requisiti.

Art. 22

1. L'invalidita' si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.

2. L'accertamento dell'invalidita' e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio e' effettuato dallo Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso, l'accertamento predetto e' demandato, in via amministrativa, ad un Collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.

3. La decisione del Collegio medico e' definitiva.

Art. 23

1. All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste nello art. 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un trentacinquesimo del 63 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi, le frazioni di mese si trascurano.

2. La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua complessiva a norma del precedente comma non puo' essere di ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 15 per cento. Ai soli fini del raffronto non si computano nelle retribuzioni le variazioni intervenute nelle stesse per effetto di variazioni nel costo della vita, ai sensi degli accordi sindacali sulla scala mobile.

3. Agli effetti dei precedenti comma, per retribuzione si intende quella stabilita dai contratti collettivi di categoria sulla, quale sia stato versato il contributo ai sensi del secondo comma, punto 1), dell'art. 13 della presente legge. In mancanza di contratto collettivo, per retribuzione si intende quella sulla quale e' stato versato il contributo.

4. Le somme eventualmente percepite dagli ufficiali esattoriali e dai mesi notificatori a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compenso per atti notificati si computano, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese nell'importo medio annuo percepito nell'ultimo triennio. Analogo criterio di computo si segue per le somme eventualmente percepite dai collettori preposti alle gestioni esattoriali a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa.

5. Qualora la retribuzione dell'iscritto all'atto della cessazione del servizio risulti superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di categoria per effetto di contratti di lavoro individuali o di concessioni ad personam, la parte di detta retribuzione eccedente quella prevista dai predetti contratti di categoria e sulla quale siano stati versati i contributi dovuti si computa per un importo corrispondente alla media annua delle eccedenze percepite negli ultimi cinque anni. Tale importo non potra' essere superiore all'eccedenza fruita dall'iscritto all'atto della cessazione dal servizio e, comunque, al 10 per cento della retribuzione prevista dai contratti collettivi di categoria.

Art. 24

1. La pensione annua complessiva determinata a norma del precedente articolo comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi versati nell'assicurazione medesima a qualsiasi titolo, maggiorata di un dodicesimo del relativo importo ai sensi dell'art. 13 della legge 4 aprile 1952, numero 218.

2. Qualora la pensione annua complessiva liquidata ai sensi del precedente articolo non raggiunga la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 63 per cento della retribuzione e l'iscritto - possa far valere nell'assicurazione obbligatoria versamenti di contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari relativi a periodi per i quali non risulti effettuata alcuna contribuzione al Fondo, la predetta pensione complessiva e' aumentata di una somma pari all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria corispondente ai versamenti sopra indicati, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi della retribuzione utile a pensione.

3. Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al primo comma del presente articolo, spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima.

4. In caso di liquidazione della pensione per invalidita', fermo restando quanto previsto dal punto 2) dell'articolo 21, gli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, vengono maggiorati del 50 per cento quando risultino non superiori ai 12. Per periodi di contribuzione superiori, il computo viene effettuato sul una base non inferiore ai 20 anni.

5. Se l'invalidita' e' dipendente da causa di servizio, gli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, sono aumentati del 50 per cento. La pensione non puo' in ogni caso eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 63 per cento della retribuzione ne' risultare minore della meta' della medesima.

6. La pensione annua complessiva spettante all'iscritto ai sensi dell'art. 23 e del presente articolo non puo' essere comunque inferiore a L. 156.000 annue.

7. La pensione annua spettante all'iscritto al Fondo ai sensi della presente legge e' corrisposta in ogni caso dal Fondo stesso, in tredici quote, di cui la 13ª in occasione delle festivita' natalizie.

8. La 13ª quota spetta solo a coloro che hanno diritto di percepire la mensilita' di pensione relativa al mese di dicembre.

Art. 25

1. La pensione annua complessiva determinata in relazione agli anni di contribuzione ai sensi delle disposizioni della presente legge, spettante all'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, che abbia sospeso il versamento dei contributi volontari nell'assicurazione obbligatoria a seguito di reimpiego presso azienda non esattoriale come previsto dal primo comma dell'articolo 18, e' diminuita di un importo pari alla differenza tra la pensione obbligatoria che sarebbe stata liquidata allo stesso se egli avesse continuato i versamenti volontari nell'assicurazione medesima e quella effettivamente liquidata, ove questa risulti di importo inferiore.

Art. 26

1. Per gli iscritti di cui alla lettera b) dell'art. 8 che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, il calcolo della pensione annua complessiva prevista dalla presente legge, viene effettuato determinando:

  1. a) gli anni di contribuzione utili ai fini del calcolo stesso, in numero pari al quoziente che si ottiene dividendo il totale delle giornate di lavoro effettuate nello intero periodo di iscrizione al Fondo per 312;

  2. b) la retribuzione utile ai fini del suddetto calcolo, mediante ragguaglio ad anno della retribuzione dello ultimo mese, come se il servizio fosse stato prestato nei l'intero mese.