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Sez. L, Sentenza n. 11745 del 24/11/1997 (Rv. 510314 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Attestazione del cancelliere ai sensi dell'art. 133 cod. proc. civ. - Necessità - Attestazione fatta da un'operatrice amministrativa priva del potere di certificazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510314-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Al fine del decorso del termine di un anno (ex art. 327 cod. proc. civ.) per l'impugnazione della sentenza, la data di pubblicazione della stessa - che rappresenta il "dies a quo" del termine - è quella attestata dal cancelliere ai sensi dell'art. 133 cod. proc. civ. mentre non rileva analoga attestazione fatta da un'operatrice amministrativa priva del potere di certificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 29/12/1984 num. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)