Sez. 2, Sentenza n. 1222 del 25/05/1962 (Rv. 251998 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - ESERCIZIO ARBITRARIO DEL PROPRIO DIRITTO (FECI SED IURE) - NOZIONE DI ANIMUS SPOLIANDI - CONVINZIONE DI ESERCITARE UN PROPRIO DIRITTO - IRRILEVANZA AI FINI DELLO SPOGLIO.*
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - ESERCIZIO ARBITRARIO DEL PROPRIO DIRITTO (FECI SED IURE) - NOZIONE DI ANIMUS SPOLIANDI - CONVINZIONE DI ESERCITARE UN PROPRIO DIRITTO - IRRILEVANZA AI FINI DELLO SPOGLIO.*
L'animus spoliandi, normalmente insito nella stessa privazione di fatto dell'altrui possesso, si sostanzia nella consapevolezza di operare vi aut clam contro la volonta espressa o presunta del possessore; ne la convinzione di esercitare un proprio diritto vale ad escludere il detto elemento soggettivo, in quanto tale convincimento il piu delle volte costituisce proprio il motivo dell'atto con il quale lo spoliatore, anziche ricorrere al giudice, contro la volonta anche presunta dello spoliato, si sostituisce al medesimo nella relazione di fatto con la cosa. (Conf 1067/58; 310/58; contra 1093/61; 745/58; V 1945/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)