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Sez. 6, Sentenza n. 46483 del 30/10/2013 Cc. (dep. 21/11/2013) Rv. 257389 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - Attendibilità - Valutazione - Criteri - Indicazione.
Stato
decisa il 2013-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257389-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. "pentimento", collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)