Sez. 2, Sentenza n. 281 del 31/01/1967 (Rv. 326080 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - PRECISAZIONE DETTAGLIATA - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCLUSIONI DELLE PARTI - PRECISAZIONE DETTAGLIATA - EFFETTI.*
Quando la parte all'atto della rimessione della causa al collegio non si sia limitata a richiamare le precedenti conclusioni, ma abbia specificato le proprie domande ed eccezioni, queste sole debbono essere prese in considerazione dal giudice, dovendosi le altre ritenere implicitamente rinunciate. (Cfr.324177, 322046).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)