Sez. 3, Sentenza n. 540 del 22/02/1974 (Rv. 368305 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - MODALITA DELLO SCONTRO E GRADO DELLE SINGOLE COLPE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - MODALITA DELLO SCONTRO E GRADO DELLE SINGOLE COLPE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
E compito del giudice del merito procedere alla ricostruzione delle modalita di un incidente e valutare quali delle violazioni riscontrate abbiano avuto efficienza causale nella produzione degli eventi dannosi. L'accertamento, quindi, dei giudici di merito, in caso di scontro di autoveicoli, che le condotte di entrambi i conducenti dei veicoli venuti a collisione abbiano concorso in eguale misura a causare gli eventi dannosi, incidendo su apprezzamenti di mero fatto, e sottratto al Sindacato di legittimita, se correttamente motivato. (V 238'72, mass n 356039).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)