Sez. 1, Ordinanza n. 2067 del 07/07/1967 Cc. (dep. 27/10/1967) Rv. 105821 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - SCARCERAZIONE - IMPUGNAZIONE DEL PM CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO - DIRITTO DELLA DIFESA - ESAME DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - ESAME DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E DEL GRAVAME - SUFFICIENZA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - SCARCERAZIONE - IMPUGNAZIONE DEL PM CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO - DIRITTO DELLA DIFESA - ESAME DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - ESAME DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E DEL GRAVAME - SUFFICIENZA.*
Nel caso di impugnazione da parte del PM di un provvedimento di scarcerazione o di concessione della liberta provvisoria l'imputato non puo dolersi della mancata autorizzazione all'esame di tutti gli Atti del procedimento, non solo perche il segreto istruttorio deve essere salvaguardato fino al completamento dell'istruzione, ma anche perche la visione della motivazione della ordinanza e delle censure, formulate dal pubblico ministero, offre a chi ha il diritto di resistere al gravame gli elementi indispensabili e sufficienti a garantire l'attuazione del diritto stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)