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Sez. 2 - , Sentenza n. 2688 del 30/01/2019 (Rv. 652429 - 02)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Assicurazione o polizza fideiussoria - Obbligo informativo a carico del terzo beneficiario - Violazione - Esclusione del beneficio assicurativo - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652429-02

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In materia di assicurazione fideiussoria, qualora la comunicazione del fatto o dell'inadempimento del contraente garantito avvenga, da parte del terzo beneficiario, oltre il termine contrattualmente stabilito per tale adempimento, la decadenza del diritto del terzo e l'esclusione del beneficio assicurativo si verificano automaticamente solo se queste conseguenze siano espressamente previste dal contratto di assicurazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1915

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)