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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 177 del 1990

Decisione
decisa il 1990-03-19, depositata il 1990-04-04
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:177
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15339

  • Pensioni di guerra
  • Trattamento privilegiato indiretto per i collaterali
  • Fratelli e sorelle naturali
  • Mancata previsione
  • Posizione della questione in ristretto ambito temporale
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Non può ritenersi in contrasto con i principi di eguaglianza e di tutela dei figli naturali l'omessa previsione che, in mancanza di altri chiamati, accanto ai legittimi, ovvero, alternativamente, in assenza dei legittimi, anche i fratelli e le sorelle naturali siano soggetti di diritto al trattamento privilegiato indiretto di guerra, in quanto, ponendosi la questione solo per un ristretto ambito temporale (giacché il beneficio richiesto è stato concesso dall'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, norma questa poi abrogata, per tutti i collaterali, dall'art. 5 della legge 6 ottobre 1986, n. 656), un trattamento differenziato può essere giustificato dallo stesso fluire del tempo costituendo questo, di per sé, "un elemento diversificatore". Tanto più che la questione è stata posta sulle norme antecedenti al d.P.R. n. 915 del 1978 anziché sulle disposizioni di tale d.P.R. che regolano in via transitoria la decorrenza del beneficio in parola. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost., dell'art. 71 legge 10 agosto 1950, n. 648 e dell'art. 64 legge 18 marzo 1968, n. 313). - O. n. 441/1989.

Norme impugnate

  • art. 64 legge 18 marzo 1968, n. 313
  • art. 71 legge 10 agosto 1950, n. 648

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dell'art. 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1989 dalla Corte dei conti, sul ricorso proposto da Grassetti Ida Rosa, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che la Corte dei conti ha sollevato, con ordinanza emessa in data 11 gennaio 1989 (pervenuta il 12 dicembre 1989), questione incidentale di legittimità costituzionale "dell'art. 71 legge 10 agosto 1950, n. 648 e del corrispondente art. 64 legge 18 marzo 1968, n. 313 e norme derivate, nella parte in cui non si prevede che, in mancanza di altri chiamati, accanto ai legittimi, ovvero, alternativamente, in assenza dei legittimi, anche i fratelli e le sorelle naturali quali soggetti di diritto al trattamento privilegiato indiretto di guerra", in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.;
punto 2
Considerato che la questione si pone esclusivamente per un ristretto ambito temporale, giacché il beneficio richiesto è stato concesso dall'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, norma questa poi abrogata, per tutti i collaterali, dall'art. 5 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; che, in tale contesto normativo, va richiamato quanto questa Corte ha più volte statuito affermando che un trattamento differenziato può essere giustificato dallo stesso fluire del tempo costituendo questo, di per sé, "un elemento diversificatore" (cfr. da ultimo ordinanza n. 441 del 1989); che pertanto la questione, posta peraltro sulle norme antecedenti al d.P.R. n. 915 del 1978 anziché sulle disposizioni di tale d.P.R. che regolano in via transitoria la decorrenza del beneficio in parola, va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dell'art. 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze