Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 238-bis Mancata convalida del fermo - Sanzioni
1. Salvi i provvedimenti disciplinari e l'azione penale contro chi ha eseguito il fermo, questo, se non e' convalidato nel termine preveduto nel penultimo capoverso dell'articolo precedente, e' revocato di diritto e resta privo di ogni effetto.
2. Delle denuncie e degli eventuali provvedimenti adottati nel caso di inosservanza delle norme sul fermo il procuratore generale informa subito il Ministro della Giustizia.
Art. 239 Persone arrestate fuori dei casi consentiti
1. Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, la persona arrestata senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria deve essere immediatamente liberata dallo stesso ufficiale che ha proceduto all'arresto o da quello al quale l'arrestato e' presentato.
Art. 240 Divieto d'arresto in determinate circostanze
1. L'arresto senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria non e' ammesso quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo venne compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima. Se l'arresto e' avvenuto, deve disporsi la liberazione anche da parte dell'ufficiale che lo ha eseguito o di quello al quale l'arrestato e' presentato, appena constatate le dette condizioni.
Art. 241 Regole per l'esercizio della facolta' d'arresto
1. Quando la legge da' facolta' di eseguire l'arresto senza ordine o mandato dell'autorita' giudiziaria gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica devono tener conto delle qualita' morali della persona e delle circostanze del fatto. Se reputano di non eseguire l'arresto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono far sottoscrivere all'interessato un atto di sottomissione con il quale con o senza cauzione o malleveria egli si obbliga a rimanere a disposizione dell'autorita'. Se l'interessato rifiuta di sottomettersi a tale obbligo o non l'osserva, si procede all'arresto.
Art. 242 Facolta' d'arresto da parte dei privati
1. Nei casi indicati nell'articolo 235 ogni persona e' autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di reati perseguibili d'ufficio.5
2. Chi procede all'arresto puo' altresi' prendere in custodia le cose costituenti il corpo del reato, nel qual caso assume, fino a che non ne abbia fatto la consegna all'Autorita', la qualita' e gli obblighi del custode di cose sequestrate.
3. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato a un ufficiale od agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica il quale compila il processo verbale della consegna e, se richiesto, ne da' un certificato a chi l'ha eseguita.
Art. 243 Ordine di cattura emesso dal procuratore del Re o dal pretore
1. Nei casi indicati negli articoli 235 e 236, il procuratore del Re o il pretore puo' ordinare la cattura. Se l'ordine e' stato dato oralmente, deve essere confermato per iscritto nella forma ordinaria appena e' possibile.5
Art. 244 Doveri degli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel caso di arresto senza ordine o mandato
1. Gli ufficiali della polizia giudiziaria i quali, senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria, hanno eseguito l'arresto di una persona o hanno avuto in consegna l'arrestato, qualora non debbano liberarlo in osservanza degli articoli 239, 240 e 241 o per mancanza di querela, devono porlo immediatamente, e in ogni caso non oltre le ventiquattro ore a disposizione del procuratore del Re o del pretore del luogo del commesso reato o del luogo dell'arresto, salvo che il procuratore del Re o il pretore informato dell'arresto riconosca necessaria una dilazione maggiore. Al procuratore del Re o al pretore e' pure trasmesso il processo verbale d'arresto.
2. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica che hanno arrestato un minore degli anni diciotto, una donna, un ecclesiastico o un religioso, devono custodirlo separatamente.
Art. 245 Interrogatorio dell'arrestato
1. Il procuratore della Repubblica o il pretore procede all'interrogatorio appena l'arrestato e' stato posto a sua disposizione. L'interrogatorio puo' essere per giustificato motivo ritardato, ma in tal caso deve aver luogo al piu' presto possibile e non oltre il terzo giorno. Il motivo del ritardo e' dichiarato nel processo verbale.
2. Fuori dei casi preveduti dal primo capoverso dello art. 88, se l'arrestato e' affetto da tale infermita' da non poter essere condotto in carcere o al cospetto della Autorita' giudiziaria, il procuratore della Repubblica o il pretore si reca ad interrogarlo e quando non deve ordinarne la liberazione ne ordina con decreto la custodia nel luogo in cui si trova, per mezzo degli agenti della forza pubblica, ovvero il ricovero in un pubblico ospedale sotto la medesima custodia, se appare necessario, fino a che possa essere trasferito al carcere.
Art. 246 Provvedimenti del procuratore della Repubblica e del pretore relativi alla liberta' personale dell'arrestato
1. Dopo l'interrogatorio il procuratore della Repubblica o il pretore ordina con decreto motivato che l'arrestato gia posto immediatamente in liberta', se risulta evidente che l'arresto, avvenne fuori dei casi preveduti dalla legge o per errore ovvero che il fatto non sussiste o che l'arrestato non lo ha commesso o che la legge non prevede il fatto come reato o che l'azione penale non puo' essere iniziata. In questi casi si provvede a norma dell'art. 74.
2. La liberazione e' altresi' ordinata se l'arresto e' avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria.
3. Se non deve ordinare la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con decreto motivato che l'imputato rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorita' competente per il procedimento e a questa ne e' data immediata notizia.
4. Se l'arrestato non ha compiuto gli anni quattordici ne e' ordinata con decreto la consegna all'autorita' di pubblica sicurezza, affinche' provveda a norma di legge.
5. Se l'arrestato ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, e si tratta di reato per il quale e' imposto o autorizzato il mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore puo' ordinarne con decreto il ricovero in un riformatorio giudiziario.58
Art. 247 Casi nei quali puo' ordinarsi la custodia in casa
1. Se e' arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'eta' di 65 anni, ovvero, purche' non si tratti di uno dei casi preveduti dall'art. 253 o dal n. 2) dello art. 254, quando le circostanze del fatto e le qualita' morali dell'arrestato lo consentono, il procuratore della Repubblica o il pretore puo' disporre con decreto motivato che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione. Sono applicabili le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'art. 259.
Art. 248 Doveri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica nel caso d'arresto per ordine o mandato
1. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica che hanno proceduto ad un arresto per ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria, devono condurre l'arrestato in carcere e trasmettere il processo verbale d'arresto, secondo le norme stabilite nell'articolo 244, all'Autorita' che ha emesso l'ordine o il mandato.
Art. 249 Liberazione di arrestati per errore di persona
1. Quando e' assolutamente certo che vi e' errore di persona, l'arrestato deve essere posto immediatamente in liberta' anche dagli ufficiali od agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica che hanno eseguito l'arresto.
2. Il provvedimento e' sempre comunicato al procuratore del Re o al pretore del luogo dell'avvenuto arresto e, quando vi sia ordine o mandato, anche all'Autorita' che lo ha emesso.
Art. 249-bis Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari
1. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di reato gli organi di polizia giudiziaria, con il consenso della persona arrestata o fermata, devono, senza ritardo, dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo.
Sezione II. Della presentazione spontanea e dei mandati
Art. 250 Presentazione spontanea
1. Chi ha notizia che contro di lui e' iniziato o e' per iniziarsi un procedimento penale ha facolta' di presentarsi al magistrato competente per l'istruzione, allo scopo di fare le sue dichiarazioni.
2. Quando il fatto per cui si procede e' contestato a chi si presento' spontaneamente e questi e' ammesso ad esporre le sue discolpe, l'atto cosi' compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio assunto dopo l'emissione del mandato di comparizione.
3. La presentazione spontanea non pregiudica l'emissione del mandato o dell'ordine di cattura, nei casi in cui tale emissione e' imposta o consentita dalla legge.
Art. 251 Specie ed effetti dei mandati e degli ordini relativi alla presentazione dell'imputato
1. Col mandato di comparizione il giudice istruttore o il pretore ordina che l'imputato si presenti dinanzi a lui; col mandato di cattura e col mandato d'arresto, che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato d'arresto a disposizione dell'Autorita' che lo ha emesso; col mandato d'accompagnamento, che sia condotto alla presenza della stessa Autorita', anche con la forza.
2. Gli ordini di comparizione, di cattura e d'accompagnamento, emessi dal pubblico ministero a norma dell'articolo 393, hanno gli stessi effetti dei mandati corrispondenti.
3. Il mandato o l'ordine d'arresto emesso dal pretore, da un altro giudice o dal pubblico ministero cessa di aver effetto se entro venti giorni dall'esecuzione non e' emesso mandato od ordine di cattura o non e' pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva.
Art. 252 Condizioni generali per l'emissione dei mandati od ordini
1. Per poter emettere un mandato o un ordine e' necessario che esistano sufficienti indizi di colpevolezza a carico di colui contro il quale il provvedimento viene emesso. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che l'istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere per insufficienza di prove e l'imputato non e' stato gia' interrogato, e' emesso mandato od ordine di comparizione.
Art. 253 Casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio
1. Deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:
1) di delitto contro la personalita' dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a, cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo;
2) di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal capoverso dell'art. 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo;
3) di alienazione o acquisto di schiavi;
4) di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti preveduto dall'art. 446 del codice penale;
5) di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, prevedute dall'art. 453 del codice penale.49
Art. 254 Casi nei quali il mandato di cattura e' facoltativo
1. Puo' essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:
1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni;
2) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni, quando l'imputato e' stato piu' di due volte condannato per delitto non colposo o e' stato altra volta condannato per delitto della stessa indole, ovvero non ha residenza nel territorio dello Stato o risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga;
3) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.
2. Il giudice, nel decidere se debba valersi della facolta' di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualita' morali della persona e delle circostanze del fatto.
Art. 255 Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti
1. Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato e alle circostanze aggravanti; delle circostanze attenuanti non si tien conto, fatta eccezione per l'eta'.
Art. 256 Divieto del mandato di cattura in determinate circostanze
1. Non deve emettersi il mandato di cattura in alcun caso, quando appare che il fatto venne compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima. Se il mandato e' stato emesso, deve essere revocato con ordinanza appena risultino le dette condizioni.
Art. 257 Provvedimenti in sostituzione del mandato di cattura per i minorenni
1. Se l'imputato, nel momento in cui si procede, ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto, il giudice ha facolta' di sostituire al mandato di cattura il provvedimento indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo 246.