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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 370 del 2000

Decisione
decisa il 2000-07-12, depositata il 2000-07-26
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:370
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 25638

  • Processo penale
  • Incompatibilità del giudice
  • Pretore che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia rigettato la richiesta di oblazione per ritenuta gravità del fatto
  • Incompatibilità a partecipare al giudizio
  • Omessa previsione
  • Asserito contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge delega
  • Questione già dichiarata manifestamente infondata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza, in quanto identica questione, sollevata dallo stesso giudice rimettente, è stata già dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al giudizio del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia rigettato la domanda di oblazione per la ritenuta gravità del fatto. - v. l'ordinanza n. 232/1999 e la sentenza n. 448/1995 nonché l'ordinanza n. 24/1996. A.M.M.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promossi, in diversi procedimenti penali, con due ordinanze emesse il 12 ottobre 1998 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, iscritte ai nn. 170 e 171 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2000. Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.
punto 1
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto in data 12 ottobre 1998, il pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (in relazione all'art. 2, numero 67, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81), questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al giudizio del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia rigettato la domanda di oblazione per la ritenuta gravità del fatto; che secondo il rimettente il provvedimento con il quale il giudice, avuto riguardo alla gravità del fatto, respinge la domanda di oblazione (art. 162-bis quarto comma, del codice penale) implica "una valutazione non formale ma di contenuto" del risultato delle indagini; che in tale situazione sarebbe pertanto ravvisabile una causa di incompatibilità analoga a quelle previste nell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.; che la mancata previsione di tale ipotesi nella disposizione censurata sarebbe in contrasto con l'art. 2, numero 67, della legge-delega n. 81 del 1987.
punto 2
Considerato che, stante l'identità della questione sollevata con le due ordinanze, va disposta la riunione dei relativi giudizi; che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al giudizio del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia rigettato la domanda di oblazione per la ritenuta gravità del fatto; che identica questione di legittimità costituzionale, sollevata con ordinanza emessa in pari data dallo stesso pretore nell'ambito di un diverso procedimento, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 232 del 1999, in base al principio, già affermato in precedenti occasioni da questa Corte, secondo cui "l'imparzialità del giudice non può ritenersi intaccata da una valutazione, anche di merito, compiuta all'interno della medesima fase del procedimento" (v., tra le altre, sentenza n. 448 del 1995 e ordinanza n. 24 del 1996); che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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