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Sez. 2, Sentenza n. 3221 del 12/02/2014 (Rv. 629348 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO | Diritto al rimborso - Insorgenza - Condizioni - Utilità comune della spesa - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629348-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO

In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1134 cod. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis"), il condomino può ottenere il rimborso della spesa fatta "per la cosa comune", sostenuta, cioè, in funzione dell'utilità comune, indipendentemente dalla circostanza che la spesa stessa sia stata fatta su cosa comune o di proprietà esclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)