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Sez. 2, Sentenza n. 528 del 15/06/1981 Ud. (dep. 23/01/1982) Rv. 151703 - 01

PENA - DETERMINAZIONE - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AI SOLI ELEMENTI RILEVANTI, DESUNTI DALL'ART. 133 COD. PEN. - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1981-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151703-01

PENA - DETERMINAZIONE - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AI SOLI ELEMENTI RILEVANTI, DESUNTI DALL'ART. 133 COD. PEN. - SUFFICIENZA.*

Il giudice di merito nell'Esercizio del suo potere discrezionale per la Determinazione dell'entità della pena non deve fare una specifica disamina di tutti gli elementi che, sotto Forma di principi direttivi, sono indicati nell'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente che indichi soltanto quelli che, per la loro Rilevanza, sono serviti di base per il calcolo della pena medesima. (Conf. Mass. 147329/81, ed ivi citate con riferimento alla pena media, 146530/80 ed ivi citate; 145549/80 144307/80).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)