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Sez. 5 - , Sentenza n. 31781 del 05/12/2019 (Rv. 656107 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Canone di "leasing" di fabbricati strumentali – Ammortamento – Costo del terreno di insistenza del fabbricato – Deducibilità – Esclusione – Fondamento - Art. 36, commi 7 e 7-bis, del d.l. n. 223 del 2006 – Valenza.
Stato
decisa il 2019-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656107-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, il canone di "leasing" di un fabbricato strumentale va dedotto in ammortamento al netto del costo del terreno su cui insiste, per essere il terreno un bene (salvo casi eccezionali) non ammortizzabile, in quanto non soggetto a consumo e ad esaurimento nel tempo della sua utilità e, quindi, di durata d'uso illimitata, dovendosi escludere l'incidenza su tale nozione dell'art. 36, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006 (applicabile anche ai fabbricati strumentali acquisiti con contratto di "leasing", ai sensi del successivo comma 7-bis), che ha previsto unicamente un sistema forfettario di determinazione del costo delle aree occupate dal fabbricato non ammesso all'ammortamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 7, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 7, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)