Sez. 1, Sentenza n. 14054 del 07/07/2015 (Rv. 635932 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI | Curatore nella funzione di gestione del patrimonio del fallito - Applicabilità degli artt. 2709 e 2710 cod. civ. - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI
Al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 cod. civ., delle scritture contabili regolarmente tenute, senza che tale inopponibilità, in sede di accertamento del passivo, resti preclusa ove non eccepita, trattandosi di eccezione in senso lato - e, dunque, rilevabile d'ufficio in caso di inerzia del curatore - poiché non si riconnette ad una azione necessaria dell'organo ma al regime dell'accertamento del passivo in sé, nel cui ambito il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all'imprenditore fallito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)