Sez. 5, Sentenza n. 636 del 17/04/1967 Ud. (dep. 06/06/1967) Rv. 104495 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, DI IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - AMNISTIA E INDULTO - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO PREVALENTEMENTE AD APPLICAZIONE DI AMNISTIA - POSSIBILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA, DI IMPROCEDIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - AMNISTIA E INDULTO - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO PREVALENTEMENTE AD APPLICAZIONE DI AMNISTIA - POSSIBILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Per potersi far luogo in Sede di legittimita al proscioglimento ampio a norma dell'art 152 cpv cod proc pen, sostituendolo alla dichiarazione di Estinzione del reato per amnistia pronunciato dal giudice di merito, occorre che le prove dell'insussistenza del fatto, o della sua non incriminabilita, o dell'estraneita ad esso dell'imputato, risultino in modo evidente dalla medesima situazione di fatto ritenuto dalla sentenza impugnata, senza bisogno di altre indagini o valutazioni di fatto, che, come e noto, esulano dalle funzioni istituzionali della Corte di Cassazione. (Conf 103876, 104379, anno 1967; 103052 ed ivi citate, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)