Sez. 3, Sentenza n. 1661 del 25/05/1972 (Rv. 358523 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI POLIENNALI - APPLICAZIONE DEGLI AUMENTI LEGALI - CRITERIO.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI POLIENNALI - APPLICAZIONE DEGLI AUMENTI LEGALI - CRITERIO.*
Nel regime vincolistico delle locazioni vi e correlazione tra i termini delle proroghe e gli aumenti legali che le condizionano; e poiche i contratti poliennali, per la loro stessa natura, superano ed eludono i successivi termini di proroga, il secondo comma dell'art 2 della legge n 253 del 1950 stabilisce che i successivi aumenti di legge siano applicati in una sola volta alla scadenza convenzionale del contratto. Presupposto della norma e, pero, che nel corso del rapporto locatizio il canone sia rimasto invariato. Se, invece, siano intervenute variazioni, i successivi aumenti debbono applicarsi sul canone convenzionale che entrera a far parte del canone locatizio e verra poi maggiorato degli aumenti legali successivamente disposti.*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)