Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Testo in vigore al
Art. 199 Personale gia' comandato nei territori coloniali
1. I dipendenti di ruolo, comandati fin dal 1935 e successivamente a prestare servizio presso le ferrovie delle ex colonie italiane e dell'ex impero, i quali in dipendenza degli eventi bellici non hanno potuto fruire di una normale progressione di carriera per mancata partecipazione ai concorsi interni di cui all'art. 60 del precedente regolamento del personale, sono ammessi ad una ricostruzione della carriera ai soli effetti giuridici, secondo le modalita' di cui ai comma seguenti.
2. I predetti agenti parteciperanno al primo concorso interno per l'avanzamento alla qualifica superiore che verra' indetto "in base alle norme del presente stato giuridico, e, in caso di conseguita idoneita', otterranno l'avanzamento, anche in soprannumero, con la stessa, decorrenza attribuita ai vincitori del concorso al quale, a suo tempo, non poterono partecipare, in quanto residenti nelle ex colonie italiane o nell'ex impero, tenendo conto della inserzione nella relativa graduatoria in base alla puntazione riportata, sempre che questa, in caso di concorso a suo tempo indetto con limitazione di posti, non risulti inferiore a quella del ultimo dei vincitori del concorso originario.
3. L'avanzamento, eventualmente conseguito in base alla disposizione del precedente comma, dara' titolo a partecipare, ora per allora, ai concorsi interni o agli scrutini per le promozioni ai gradi successivi e gli eventuali successivi avanzamenti saranno conferiti, anche in soprannumero, con la stessa decorrenza attribuita ai promossi del concorso interno o dello scrutinio originario, osservandosi le modalita' del comma precedente a seconda che i concorsi originari siano stati indetti con o senza limitazione di posti.
Capo V. Disposizioni varie.
Art. 200 Disciplina
1. Alle mancanze disciplinari commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le sanzioni previste dal precedente regolamento del personale.
2. Qualora l'infrazione consista in un comportamenti o in una pluralita' di fatti connessi, in parte anteriori e in parte successivi all'entrata in vigore del nuovo stato giuridico, per i quali debba, essere applicata una sola sanzione, si applica, in ogni caso, la norma piu' favorevole all'impiegato.
3. I procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuto l'esame da parte del Consiglio di disciplina per le mancanze previste dagli articoli 96, 97 e 98 del precedente regolamento del personale, o non sia intervenuta, decisione dei competenti organi giudicanti per le altre mancanze, proseguiranno secondo la procedura prevista dal nuovo stato giuridico.
4. I procedimenti disciplinari di cui trattasi si estinguono quando siano decorsi centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.
5. Ai ricorsi prodotti prima dell'entrata in vigore della presente legge avverso provvedimenti punitivi, si applicano le norme previste dal precedente regolamento del personale.
6. Ai ricorsi prodotti dopo l'entrata in vigore della presente legge si applicano, invece, le norme della legge stessa anche se i provvedimenti punitivi impugnati siano stati adottati in base alle norme del precedente regolamento del personale.
Art. 201 Collocamento a riposo di agenti fisicamente inidonei e conservati in impiego
1. Il personale fisicamente inidoneo, conservato in servizio anteriormente al 1 maggio 1958, in base all'articolo 75, terzo comma, del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, con cambio di qualifica in altra per la quale sia previsto un piu' elevato limite di eta', viene collocato a riposo al compimento del 60° anno di eta' e del limite di servizio utile stabilito per la qualifica rivestita, salvo l'applicazione del secondo e terzo comma dell'art. 165.
2. La presente norma non si applica al personale fisicamente inidoneo che, anteriormente al 1 maggio 1958, sia passato da una qualifica dell'esercizio ad altra degli uffici ed abbia superato le prove pratiche di dattilografia indette allo scopo di coprire il fabbisogno di personale addetto alla scrittura a macchina.
3. Quest'ultimo personale viene collocato a riposo al compimento dei normali limiti di eta' e di servizio previsti per la qualifica rivestita.3
Art. 202 Personale straordinario
1. L'equiparazione di qualifiche di cui al quadro allegato n. 16 e' applicabile anche al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non abbia ottenuto la nomina a ruolo in base alle apposite disposizioni emanate in precedenza. Il personale femminile rivestito della qualifica di "addetta" viene inquadrato nella qualifica di inserviente.
2. Il personale stesso e' conservato in servizio in qualita' di straordinario fino alla eliminazione, con i limiti di eta' stabiliti per il personale di ruolo delle corrispondenti qualifiche.
3. Per le mancanze disciplinari e' applicabile, al predetto personale straordinario, il trattamento previsto all'art. 23 per il personale in prova.
Art. 203 Permanenza in vigore di norme speciali del precedente regolamento del personale
1. Le disposizioni di cui agli articoli dal n. 126 al n. 131 del precedente regolamento del personale restano in vigore per i casi in cui sono tuttora da applicarsi.
Art. 204 Ammissione agli esami o scrutini in seguito a proscioglimento dai addebiti disciplinari o penali
1. I dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati esclusi da concorsi interni per esami, per aver riportato una qualificazione inferiore a quella di buono, a seguito di procedimento penale o disciplinare, o perche' sottoposti ai procedimenti medesimi e che successivamente siano stati prosciolti da ogni addebito o puniti con sanzione che non abbia comportato una qualificazione inferiore a buono, sono ammessi al primo concorso interno per il conferimento della conseguente promozione che e' attribuita con le modalita' previste dall'articolo 83, qualora riportino un punteggio non inferiore a quello dell'ultimo promosso nel concorso originario, anche in soprannumero. La suddetta condizione del punteggio non e' richiesta per i concorsi alle qualifiche di cui all'allegato 13.
Art. 205 Dipendenti esclusi dagli esami di promozione per scadenti qualificazioni
1. I dipendenti che, in applicazione delle disposizioni del preesistente ordinamento, vennero esclusi da concorsi interni dopo averne superato le prove di esame, per aver riportata una qualificazione inferiore a "buono", saranno promossi alla qualifica, per la quale concorsero, alla scadenza, ai soli effetti giuridici, dei tre o cinque anni dopo quello cui si riferiscono, rispettivamente, le qualificazioni di "mediocre" e di "cattivo" previste dal precedente ordinamento e, comunque, con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1956.
2. Il conferimento delle promozioni di cui al precedente comma si effettua, previo giudizio favorevole delle commissioni di avanzamento, all'atto del formarsi delle vacanze dopo esaurite le graduatorie in atto e dopo immesso il personale di cui al precedente art. 195 per i concorsi indetti senza limitazione di posti, e con riserva del 10 per cento dei posti annualmente disponibili nelle qualifiche per le quali erano previsti concorsi con limitazione di posti, purche' gli interessati abbiano riportato nel concorso dal quale vennero esclusi, una puntazione complessiva non inferiore a quella dell'ultimo vincitore dei medesimi concorsi indetti con limitazione di posti.
3. I dipendenti che, avendo chiesto di partecipare ai concorsi di cui al primo comma, ne vennero esclusi per gli stessi motivi, prima di sostenere le prove di esame, possono partecipare ad un concorso riservato. I vincitori saranno promossi con le modalita' di cui al secondo comma, ferma rimanendo la decorrenza stabilita, ai soli effetti giuridici, nel primo comma.
4. Agli stessi concorsi riservati sono, altresi', ammessi quei dipendenti che non completarono le prove di esame nei concorsi dai quali vennero esclusi per gli stessi motivi indicati nel primo comma, al fine di sostenere le ulteriori prove, purche' in quelle precedentemente sostenute non abbiano riportata una puntazione insufficiente al proseguimento degli esami.
Art. 206 Notificazione dei provvedimenti di pensione
1. I provvedimenti di pensione adottati dall'Azienda autonomia delle ferrovie dello Stato possono essere comunicati agli interessati, ai fini dell'art. 22 del testo unico, approvato con regio decreto 22 aprile 1909, numero 229, anche tramite il sindaco del comune di residenza oppure tramite l'autorita' ferroviaria.
Art. 207 Coordinamento delle qualifiche previste dalle "disposizioni sulle competenze accessorie" approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, con quelle risultanti dagli allegati di cui al precedente art. 1
1. Il quadro di equiparazione delle qualifiche di cui all'art. 90 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e' sostituito da quello risultante dall'allegato n. 16 di cui al precedente art. 169.
2. Sono soppresse la qualifica di operaio tecnico e tutte le indennita' e compensi previsti per la qualifica stessa, dalle disposizioni sulle competenze accessorie di cui al precedente comma.
Art. 208 Norme di applicazione
1. Il Ministro per i trasporti emanera' con propri provvedimenti, le norme di applicazione della presente legge e determinera' la disponibilita' dei posti per ciascun inquadramento o concorso, ripartendo, proporzionalmente al numero degli aspiranti, i posti di ciascuna qualifica che risultano vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, quando ad essa concorrano categorie diverse di dipendenti, per titolo diverso.
Art. 209 Richiamo alla legge generale
1. Per le materie non specificatamente disciplinate dalla presente legge valgono le disposizioni della legge generale concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Art. 210 Congedo ordinario per l'anno 1957
1. Il congedo ordinario spettante per l'anno 1957 ai seguenti dipendenti dell'azienda ha la durata di giorni:
2. 18 e mezzo per gli agenti dei gradi 10° (esclusi i macchinisti di 2ª e 3ª classe), 11° (esclusi gli aiuto macchinisti), 12° e per gli uscieri, che non abbiano compiuto i dieci anni di servizio;
3. 21 giorni per gli agenti dei gradi inferiori al 12° (esclusi gli uscieri) che abbiano compiuto dieci anni di Servizio;
4. 17 giorni per gli agenti dei gradi inferiori al 12° (esclusi gli uscieri) che non abbiano compiuto i dieci anni di servizio.
Art. 211 Assunzione del personale impiegato nei servizi ferroviari appaltati da riassumere in gestione diretta
1. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata, per far fronte ai servizi da gestire direttamente, ai sensi del successivo art. 212, ad assumere, a domanda e con le modalita' previste dall'art. 213, il personale dipendente dalle imprese esercenti appalti di fornitura di mano d'opera all'Azienda medesima ....5
Art. 212 Servizi appaltati da riassumere in gestione diretta
1. Sono riassunti in gestione diretta dall'Azienda i servizi gia' gestiti in economia e, successivamente, affidati in appalto ad imprese private, comprese le societa' cooperative, che hanno per oggetto le sottoindicate prestazioni di mano d'opera:
a) prestazioni di mano d'opera in sussidio al personale ferroviario nelle officine di grande riparazione, nelle officine dei depositi locomotive e nelle squadre rialzo dipendenti dal servizio materiale e trazione, nelle zone, nelle centrali elettriche, nelle officine e nel cantiere dipendenti dai servizio impianti elettrici, nonche' nelle officine e nei cantieri dipendenti del servizio lavori e custruzioni;
b) manovalanza sui treni per il carico, lo scarico e il trasbordo delle merci (manovali scarichi viaggianti);
c) manovalanza in ausilio alle manovre nelle stazioni;
d) prestazioni di mano d'opera nei reparti scorte dei magazzini dipendenti dal servizio approvvigionamenti;
e) accudienza, ingrassaggio, smontaggio e montaggio delle locomotive e mezzi di trazione e prestazioni varie di mano d'opera compensate a giornata-uomo nei depositi locomotive, nelle squadre rialzo e in altri impianti interessanti il servizio materiale e trazione. Sono esclusi i servizi di pulizia e rifornitura del materiale rotabile in ogni sua parte, e quelli per manipolazioni combustibili, lubrificanti e materiali diversi.
2. Non sono compresi, nei servizi di cui alla lettera e), i servizi di manovra appaltati alle imprese private nei porti di Genova e Savona ed eventuali altri del genere che dovessero essere appaltati altrove; sono altresi' esclusi tutti i servizi di pulizia piazzali, locali, ecc.
Art. 213 Requisiti e procedura per l'assunzione ai sensi dell'art. 211
1. Per essere assunti alle dipendenze dell'Azienda autonomia delle ferrovie dello Stato i dipendenti delle imprese private contemplati dall'art. 211, devono:
a) possedere i requisiti generali prescritti per l'ammissione nei ruoli ferroviari di cui all'articolo 3 della presente legge, salva l'applicazione del successivo articolo 5 della legge stessa, ad eccezione del limite di eta' che e' elevato a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge e degli altri requisiti che devono essere posseduti alla data di effettiva assunzione in servizio;5
b) avere prestato la propria opera nei quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e nel periodo di due anni consecutivi per almeno 300 giornate lavorative, alle dipendenze di imprese in lino dei servizi di cui all'art. 212, dalle stesse eserciti in appalto per conto dell'Azienda;
c) essere riconosciuti meritevoli, per il servizio prestato e per la condotta tenuta, dalle commissioni di cui al successivo comma quarto.
2. All'accertamento dei requisiti fisici si procedera' all'atto dell'inquadramento a ruolo seguendo i criteri previsti per le normali assunzioni, nei riguardi del personale di eta' non superiore a 32 anni, ed i criteri stabiliti per le visite di revisione, nei riguardi del personale di eta' superiore.
3. Per il personale infortunato per causa di servizio ferroviario si adottera', comunque, il criterio stabilito per le visite di revisione.
4. Il personale contemplato dall'art. 211 e che sia in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, e' assunto, nel limite dei posti di pianta disponibili, nelle qualifiche di operaio in prova o di manovale in prova, in relazione alle mansioni disimpegnate nei periodo previsto alla precedente lettera b).
5. La designazione di coloro che posseggono i requisiti per l'assunzione a norma del presente articolo e' fatta da apposite commissioni compartimentali o di servizio mediante compilazione di elenchi nominativi compartimentali o di servizio.
6. La precedenza di iscrizione in tali elenchi spetta a chi abbia cumulato il maggior numero di giornate lavorative; in caso di parita', la precedenza e' determinata dalla eta' maggiore.
7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al compimento del limite di eta' di cui all'annessa tabella (allegato n. 15), salva la facolta' di cui al quarto comma dell'articolo 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purche' abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione. In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del testo unico 23 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purche' abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.5
Art. 214 Provvedimenti di assunzione in gestione diretta di cui all'art. 212
1. Con decreto del Ministro per i trasporti viene disposta l'assunzione in gestione diretta, da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, dei servizi di cui allo art. 212, e vengono determinati contemporaneamente i quantitativi di personale da assumere ai sensi dei precedenti articoli, per l'espletamento dei servizi stessi; nel limite dei posti disponibili, fissandone anche la data di assunzione.
Art. 215 Orario di lavoro
1. Le norme sull'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo 22 luglio 1923, n. 1631, cesseranno di aver vigore un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. Con la stessa decorrenza saranno emanate le norme di cui all'art. 34.
Art. 216 Funzionari dell'Azienda membri del Consiglio di amministrazione
1. I funzionari dell'Azienda che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte, come membri, del Consiglio di amministrazione, sono conservati in servizio fino alla cessazione del loro attuale mandato in seno al Consiglio stesso.
Art. 217 Abrogazione del precedente regolamento
1. E' approvato il presente stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato in sostituzione del regolamento del personale medesimo, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.
Art. 218 Decorrenza
1. La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione, salvo la diversa decorrenza prevista dall'art. 210.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - ANGELINI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA