Sez. 3, Ordinanza n. 25153 del 19/09/2024 (Rv. 672223-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domanda risarcitoria contro società avente sede solo all’estero - Art. 7 Reg. UE n. 1215 del 2012 - Competenza territoriale - Individuazione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Nel caso di domanda risarcitoria contro una società avente sede solo all'estero, priva in Italia di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, la competenza territoriale deve essere individuata in accordo con l'art. 7 del Reg. CE n. 1215 del 2012, nel luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. (Nella specie, la S.C., in relazione alla domanda volta al risarcimento del danno da malformazioni causate dall'assunzione in gravidanza di talidomide sintetizzato da società tedesca, ha affermato la competenza del giudice del luogo di nascita di ciascuno dei soggetti lesi).
Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)