Sez. L, Sentenza n. 23943 del 22/10/2013 (Rv. 629174 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Amministratori di s.r.l. che siano di soci in altra società controllante - Gestione IVS commercianti - Obblighi contributivi - Soggezione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In materia di contributi previdenziali dovuti alla gestione IVS commercianti dell'INPS, devono ritenersi assoggettati al relativo versamento anche gli amministratori di una società a responsabilità limitata che svolga attività commerciale (nella specie, per la lavorazione e vendita di pesce surgelato) e che sia interamente controllata da altra società di cui i predetti amministratori sono soci pressoché totalitari, in quanto il legislatore ha inteso evitare che, grazie allo schermo societario, la prestazione di un socio di società a responsabilità limitata espletata nell'ambito dell'impresa commerciale sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria.
Riferimenti normativi: Legge 23/11/1960 num. 1397 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 203 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 208 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12 com. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)