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Sez. 1, Sentenza n. 156 del 13/01/1978 (Rv. 389454 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE DI OTTO ANNI DA PARTE DEL GENITORE NATURALE A TERZI ESTRANEI A SCOPO DI FUTURA ADOZIONE ORDINARIA - STATO DI ABBANDONO - CONFIGURABILITA - DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389454-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE DI OTTO ANNI DA PARTE DEL GENITORE NATURALE A TERZI ESTRANEI A SCOPO DI FUTURA ADOZIONE ORDINARIA - STATO DI ABBANDONO - CONFIGURABILITA - DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA - AMMISSIBILITA.*

Nei confronti di minore di eta inferiore agli anni otto, l'istituto dell'adozione speciale, introdotto dalla legge 5 giugno 1967 n 431, pur non escludendo la possibilita di ricorrere all'adozione ordinaria, si pone su un piano prevalente e preferenziale, in quanto configura il mezzo ottimale per la tutela degli interessi del minore medesimo, tramite il suo inserimento stabile e definitivo in un nucleo familiare idoneo ad assicurarne lo sviluppo della personalita, mentre l'adozione ordinaria puo essere preferita solo eccezionalmente, in situazioni di specie particolari (ad esempio, nel caso di minori handicappati). Ne consegue che l'affidamento a terzi estranei, a scopo di futura adozione ordinaria, del figlio minore di anni otto, da parte del genitore naturale, configura e determina, ove non ricorrano situazioni particolari, uno stato di abbandono giustificativo della dichiarazione di adottabilita, in vista dell'adozione speciale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Civ. art. 296 CORTE COST., Cod. Civ. art. 298, Cod. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 bis, Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 octies CORTE COST., Legge 05/06/1967 num. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)