Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi
Testo in vigore al
Titolo I
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;
Viste le direttive emanate dal Consiglio delle Comunita' europee n. 75/442 del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, n. 76/403, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;
Considerato che in data 8 luglio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, delle partecipazioni statali, dei lavori pubblici, delle finanze, per gli affari regionali e dell'agricoltura e delle foreste;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1 Principi generali
1. Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonche' l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attivita' di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente decreto e all'osservanza dei seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita' e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonche' ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicita' ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.
2. Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.
Art. 2 Classificazione rifiuti
1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attivita' umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.
2. Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi.
3. Sono rifiuti urbani:
1) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.
4. Sono rifiuti speciali:
1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attivita' agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantita' o qualita', non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
5) i residui dell'attivita' di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.
5. Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantita' e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente.
6. Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera e), punti 2 e 3, della citata legge, purche' non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto.
7. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attivita' agricola;
d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione;
f) agli esplosivi.
Art. 3 Obblighi dello smaltimento dei rifiuti
1. Le attivita' inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani competono obbligatoriamente ai comuni che le esercitano con diritto di privativa nelle forme di cui al successivo art. 8.
2. Compete, altresi', ai comuni lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'art. 2, n. 5), qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.
3. Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi dell'art. 6, lettera d), o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, ai sensi del primo comma, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
4. Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, nonche' i produttori che smaltiscono, per proprio conto, i rifiuti speciali, sono tenuti a comunicare entro due mesi dallo inizio di ciascun anno, ai comuni nei quali si producono, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.
Art. 4 Competenze dello Stato
1. Allo Stato competono:
a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attivita' connesse con l'attuazione del presente decreto;
b) la predisposizione di criteri generali sulle metodologie relative allo smaltimento dei rifiuti nonche' sulle caratteristiche delle zone per l'ubicazione degli impianti di smaltimento;
c) la determinazione di misure dirette a limitare la formazione dei rifiuti, nonche' di norme tecniche generali relative ai sistemi di smaltimento che favoriscano il riciclaggio dei rifiuti, il recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia, promuovendo, se del caso, studi e ricerche;
d) la determinazione di limiti di accettabilita' e delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche per taluni sostanze e microrganismi, contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
e) la definizione dei criteri generali per l'assimilabilita' di rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nonche', se necessario, la definizione di norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi separatamente da ogni altra materia e residuo;
f) la determinazione di criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
g) la determinazione delle quantita', delle concentrazioni od in generale delle caratteristiche delle sostanze di cui all'allegato che rendono i rifiuti che li contengono tossici e nocivi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente;
h) il coordinamento dei piani regionali di smaltimento dei rifiuti, attraverso conferenze interregionali;
i) la redazione delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti per la commissione delle Comunita' economiche europee.
Art. 5 Comitato interministeriale
1. Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali.
2. Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonche' ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art. 19 della direttiva (CEE) n. 78/319.
3. Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia.
Art. 6 Competenze delle regioni
1. Alle regioni competono:
a) l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento, sentiti i comuni, dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti. I piani debbono prevedere:
1) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;
2) i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantita';
3) le zone, nonche' le modalita' di stoccaggio temporaneo e definitivo, ivi comprese le discariche controllate;
4) per i rifiuti tossici e nocivi, le piattaforme specializzate per i trattamenti.
2. I piani regionali possono prevedere la costituzione di consorzi tra comuni, anche con la partecipazione di comunita' montane, per lo smaltimento dei rifiuti, ai quali possono partecipare anche imprese singole o associate;
b) l'individuazione, sentiti i comuni interessati, delle zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo e definitivo dei rifiuti; se del caso, la individuazione delle zone puo' essere attuata mediante accordi interregionali. Alla individuazione di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 marzo 1982, n. 62;
c) l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali;
d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, approvati ai sensi della precedente lettera c);
e) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti nonche', per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'importazione ed esportazione; la trasmissione delle informazioni necessarie per le previste comunicazioni e relazioni di cui alla lettera i) dell'art. 4.
I predetti dati saranno trasmessi al Comitato dei Ministri;f) l'emanazione di norme integrative e di attuazione del presente decreto per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione.
3. Le regioni promuovono iniziative dirette a limitare le formazioni dei rifiuti, a favorire il riciclo e la riutilizzazione degli stessi e/o l'estrazione di materie utilizzabili e di energia, a realizzare impianti che assicurino un corretto smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 7 Competenze delle province
1. In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
2. Esse si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unita' sanitarie locali nonche' dei servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978;
3. n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Art. 8 Competenze dei comuni
1. I comuni esplicano le attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera d).
2. Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i comuni adottano appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:
a) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali e' istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui ai punti 1) e 2) del terzo comma dell'art. 2 e delle modalita' della raccolta stessa, nonche' per la determinazione del perimetro entro il quale e' istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3) del terzo comma dell'art. 2;
b) le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto a);
c) le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
d) le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.
3. Ciascun comune e' tenuto a fornire alla regione tutte le
informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio, ai fini del rilevamento statistico di cui alla lettera e) del precedente art. 6.
Art. 9 Divieto di abbandono dei rifiuti
1. E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.
2. In caso di inadempienza il sindaco, allorche' sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombro di dette aree in danno dei soggetti obbligati.
3. Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e' fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.
Art. 10 Autorizzazione per la discarica
1. La discarica non autorizzata e' vietata.
2. I produttori dei rifiuti speciali di cui ai numeri 1), 3) e 5)
dell'art. 2 e gli enti e le imprese autorizzati dalla regione, ai sensi dell'art. 6, allo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi, nei casi in cui intendano impiantare o gestire discariche devono ottenere apposita autorizzazione a norma dell'art. 6, lettera d).
3. L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare:
1) la esatta ubicazione e delimitazione della discarica;
2) i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti che possono essere discaricati in essa;
3) le opere necessarie per la sistemazione e la preparazione del terreno da destinare alla discarica;
4) le modalita' e le cautele da osservare per l'esercizio della discarica, in particolare per quanto riguarda la tutela delle acque di falda interessate;
5) la durata massima dell'esercizio della discarica;
6) le modalita' di ricopertura della discarica esaurita;
7) le possibili destinazioni del terreno dopo l'esaurimento e la ricopertura della discarica;
8) l'intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra la ricopertura della discarica ed il riutilizzo dell'area da essa interessata.
Art. 11 Accessi ed ispezioni
1. Le autorita' competenti al controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento, impianto o impresa che produca, trasporti, tratti o provveda allo stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti, ispezioni, controlli e prelievi di campioni.
2. Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa, deve fornire le informazioni richieste dalla autorita' di controllo, nonche' trasmettere, annualmente, all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, entro due mesi dall'inizio dell'anno, una relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell'anno solare precedente.
Art. 12 Ordinanze contingibili e urgenti
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, puo' ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministro della sanita'.
2. Ove la predetta urgente necessita' abbia carattere interregionale, il provvedimento viene emesso dal Ministro della sanita'.
3. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
Titolo II. Regime delle attivita' di smaltimento dei rifiuti speciali
Art. 13 Costo di smaltimento a carico del produttore di rifiuti
1. I costi relativi alle attivita' di smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori dei medesimi, dedotto l'importo degli eventuali recuperi.