Sez. 1, Sentenza n. 5642 del 21/10/1980 (Rv. 409491 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - SEPARAZIONE PERSONALE - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI CONTENUTI IN SENTENZA - COSA GIUDICATA SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - MODIFICABILITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - SEPARAZIONE PERSONALE - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI CONTENUTI IN SENTENZA - COSA GIUDICATA SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - MODIFICABILITA.*
I provvedimenti relativi ai figli presi dal giudice in Sede di separazione o di divorzio dei genitori, anche se contenuti in sentenza, non acquistano mai valore di giudicato in senso sostanziale, in quanto la loro efficacia e limitata nel tempo e, pertanto, possono sempre essere modificati qualora, con la crescita dei figli, debbano essere adeguati ai sentimenti ed alle necessita affettive e spirituali degli stessi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)