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Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 18/04/1973 (Rv. 363607 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - ESCLUSIONE - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363607-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINI - TERMINI BREVI - DECORRENZA - ESCLUSIONE - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - APPLICABILITA.*

La notificazione della sentenza in Forma esecutiva, effettuata alla parte personalmente ai sensi dell'art 479 cod proc civ, non e idonea - quando la parte stessa si sia costituita a mezzo di procuratore - a far decorrere i termini di impugnazione di cui agli art 325 e 326 cod proc civ poiche un tale effetto puo scaturire esclusivamente dalla notificazione eseguita a norma degli artt 285 e 170 comma primo cod proc civ al procuratore costituito. In tal caso la parte, cui fu notificata la sentenza, e abilitata a proporre impugnazione, purche non sia ancora decorso il termine di un anno previsto nell'art 327 comma primo cod proc civ. (V 3584/71, mass n 355283; 3267/71, mass n 354722; (V 294/71, mass n 349781).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)