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Codice della navigazione

Testo in vigore al

Art. 1169 Uso d'armi e accensioni di fuochi

1. Chiunque non osserva le disposizioni dell'articolo 80 e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire duecento a duemila.59

Art. 1170 Inosservanza dell'obbligo di assumere un pilota

1. Il comandante. della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio e' obbligatorio, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.59

Art. 1171 Abusivo esercizio d'impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio

1. E' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila:59

  1. 1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647;51

  2. 2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta nell'articolo 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall'autorita' competente;

  3. 3) chiunque, fuori dei casi di urgente necessita', esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione.

Art. 1172

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84 COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 64751

Art. 1173 Inosservanza di tariffe

1. Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate nelle tariffe approvate dall'autorita' competente e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 1174 Inosservanza di norme di polizia

1. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.47

2. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorita' in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.47

Art. 1175 Sanzioni amministrative accessorie

1. La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione.

Capo III. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'assunzione della gente di mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo

Art. 1176 Inosservanza del divieto di mediazione

1. Chiunque richiede o riceve per se' o per altri, in danaro o altra utilita', una retribuzione per procurare l'assunzione di una persona dell'equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili nazionali e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 1177 Aggravanti

1. La pena e' dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire mille a cinquemila:

  1. 1) se il fatto previsto nell'articolo precedente si riferisce all'assunzione di piu' persone;

  2. 2) se il colpevole e' dedito a scopo di lucro al collocamento di appartenenti alla gente di mare o al personale di volo ovvero esplica abusivamente una attivita', anche indiretta, intesa a procurare o a facilitare il collocamento della gente di mare o del personale di volo;

  3. 3) se il fatto si verifica in localita' dove esiste un ufficio di collocamento per la gente di mare o del personale di volo;

  4. 4) se il colpevole e' fornito di un titolo professionale marittimo o aeronautico. In tal caso la condanna importa la sospensione dai titoli per la durata di un anno.

Art. 1178 Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio

1. L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette o far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.59

2. Alla stessa sanzione soggiace l'armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l'esercente o il comandante dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo ovvero senza l'osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di volo.

Art. 1179 Assunzione irregolare di minori

1. L'armatore o il comandante della nave o del galleggiate, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.59

2. Alla stessa sanzione soggiace l'esercente o il comandante dell'aeromobile, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto.

Art. 1180 Assunzione abusiva di stranieri

1. L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a fare parte dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, e' punito con l'ammenda da lire trecento a mille.59

2. La stessa sanzione si applica all'armatore, all'esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette.59

Art. 1181 Sbarco all'estero di componente dell'equipaggio soggetto ad obblighi di leva

1. Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, fuori dei casi previsti negli articoli 196, 813, consente lo sbarco in territorio estero di un componente dell'equipaggio soggetto agli obblighi di leva o richiamato alle armi, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Capo IV. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla costruzione e sulla proprieta' della nave o dell'aeromobile

Art. 1182 Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave

1. E' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato:

  1. 1) chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;

  2. 2) chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1;

  3. 3) chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell'articolo 233, o la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli articoli 848, 849;

  4. 4) chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell'articolo 243;

  5. 5) il costruttore della nave o dell'aeromobile che non osserva l'ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851.

Art. 1183 Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile

1. Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell'articolo 161 l'ordine dell'autorita' marittima o di quella preposta all'esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

2. Chiunque demolisce una nave, un galleggiante o un aeromobile nazionali, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160, 760, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 1184 Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalita' dell'aeromobile

1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 758 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689..

2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 759.

Art. 1185 Inosservanze relative alla iscrizione dell'aeromobile

1. Il proprietario dell'aeromobile che ne chiede l'iscrizione oltre il termine prescritto nell'articolo 754 e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.

Capo V. Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla polizia della navigazione

Art. 1186 Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili

1. Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell'autorita' concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, e' punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Art. 1187 Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna

1. Chiunque, senza la concessione prescritta nell'articolo 225, esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna e' punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

2. Chiunque senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 226 esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente, e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Art. 1188 Abusivo esercizio di trasporto o di lavoro aereo

1. E' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila:

  1. 1) chiunque esercita un pubblico servizio di trasporto aereo, senza la concessione prescritta nell'articolo 776;

  2. 2) chiunque effettua il trasporto aereo di passeggeri a carattere discontinuo o occasionale ovvero il servizio di lavoro aereo, senza la licenza prescritta nell'articolo 788.

Art. 1189 Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna

1. Chiunque nell'esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell'art. 226, non osserva le modalita' stabilite dall'autorita' competente, ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate dall'autorita' medesima e' punito con l'ammenda fino a lire duemila.