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Disciplina della produzione e della utilizzazione della canapa

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 287, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;
Visti il R. decreto-legge 12 giugno 1932, n. 903, la legge 22 dicembre 1932, n. 933, ed il R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che apportano modifiche alla predetta legge;
Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, che approva il regolamento relativo alla detta legge;
Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;
Visti i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste costitutivi dei Consorzi provinciali obbligatori per la difesa della canapicoltura nelle provincie di Bologna, Cuneo, Ferrara, Modena, Napoli, Rovigo, Torino;
Visto il decreto interministeriale in data 22 dicembre 1934 costitutivo della Federazione nazionale dei Consorzi per la difesa della canapicoltura;
Visti i Regi decreti-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, e 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, per la disciplina della produzione e del mercato della canapa;
Visto il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, recante provvedimenti per lo sviluppo della coltura del cotone e per la produzione dei succedanei;
Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, contenente provvedimenti per l'attuazione del R. decreto-legge 9 marzo 1936 n. 625, recante disposizioni per promuovere lo sviluppo delle colture di cotone e la produzione dei succedanei;
Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di disciplinare la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Alla Federazione nazionale dei Consorzi per la difesa della canapicoltura (Federcanapa) e' affidato il compito di Coordinare e vigilare con unita' di direttive e di organizzazione la produzione ed il mercato della canapa prodotta nel Regno.3

Art. 2

1. I Consorzi provinciali obbligatori per la difesa della canapicoltura eserciteranno le funzioni loro affidate anche nelle zone non comprese nei limiti attuali della propria circoscrizione.

2. Tali zone saranno di volta in volta aggregate ai Consorzi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta della Federcanapa, e cio' fino a quando nelle zone stesse non sia stata effettuata separata costituzione di Consorzio.3

Art. 4

1. La Federcanapa predisporra' a mezzo di Consorzi provinciali gli ammassi obbligatori della canapa e delle sementi delle piante tessili di produzione nazionale.

2. Il funzionamento degli ammassi sara' regolato dalle presenti norme e da quelle di attuazione proposte dalla Federcanapa e approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto Ministeriale.

3. La Federcanapa dispone dei quantitativi di prodotto ammassati dai Consorzi provinciali.3

Art. 5

1. La gestione tecnico-amministrativa-contabile degli ammassi deve essere nettamente distinta dalla gestione e dalla contabilita' generale dei Consorzi provinciali obbligatori per la difesa della canapicoltura.

2. Detta gestione e' affidata ad un Consiglio di amministrazione di cinque membri nominati dalla Commissione amministrativa del Consorzio fra i maggiori interessati, i quali durano in carica due anni e possono essere confermati.

3. Con delibera della Commissione amministrativa i membri stessi possono essere in ogni tempo sostituiti.

4. Il funzionamento del Consiglio sara' regolato da norme emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.3

Art. 6

1. Tutta la canapa di produzione nazionale deve essere conferita agli ammassi provinciali per la vendita collettiva secondo le norme di cui al presente decreto.

2. Sotto la denominazione canapa si intendono la canapa in bacchetta non macerata, la canapa verde stigliata, la canapa macerata, le stoppe, gli scarti e i canaponi.

3. L'obbligo del conferimento spetta al produttore o a chiunque abbia titolo per disporre della canapa che deve essere conferita.

4. I detentori di canapa potranno anche cedere a prezzo finito il loro prodotto agli ammassi seconde le norme che potranno essere emanate in esecuzione del capoverso dell'art. 4.3

Art. 7

1. Gli agricoltori devono notificare al Consorzio competente, entro il termine che per ogni Provincia sara' stabilito ogni anno, con apposita delibera del Consorzio stesso ed in ogni caso non oltre 20 giorni dalla ultimazione della lavorazione, la quantita' di canapa prodotta che devono conferire indicando la quantita' esatta ed il luogo nel quale e' conservato il prodotto.

2. La consegna effettiva avverra' successivamente alla notifica, su richiesta del Consorzio. Fino al momento della consegna il conferente risponde a titolo di depositario della canapa conferita.

3. Il Consorzio puo' consentire che la canapa sia custodita temporaneamente a cura del detentore.

4. In tal caso il detentore risponde ugualmente, a titolo di depositario, della canapa custodita.

5. Le quantita' eventualmente non consegnate all'ammasso perche' riconosciute dal Consorzio competente come destinate per uso famigliare e che successivamente risultassero eccedenti, potranno essere conferite all'ammasso in qualsiasi momento.3

Art. 8

1. La canapa conferita all'ammasso rimane di proprieta' del conferente. Il conferente attribuisce al Consorzio mandato irrevocabile per la vendita.

2. I diritti dei terzi non potranno essere fatti valere che sul ricavo della vendita del prodotto e previo regolare atto di notifica al Consorzio.3

Art. 9

1. All'atto della consegna il Consorzio rilascera' al conferente un bollettino di consegna contenente la indicazione delle quantita', qualita' e caratteristiche della canapa conferita.

2. Il Consorzio risponde del prodotto ricevuto, della sua conservazione e della preservazione dai danni di incendio mediante apposita assicurazione.3

Art. 10

1. Il Consorzio, al fine di ottenere il finanziamento necessario per concedere anticipi ai conferenti all'ammasso, ha facolta' di dare in garanzia la canapa ammassata unicamente agli Istituti autorizzati per l'esercizio del credito agrario, alle Casse di risparmio ed ai Monti di pegno di prima categoria.

2. L'operazione e' privilegiata sulla canapa conferita e sul ricavo della vendita con privilegio che segue immediatamente quelle per i prestiti agrari di conduzione previsto dalla legge 29 luglio 1927, n. 1509, art. 8, comma primo, e successiva modificazione.

3. Le operazioni di finanziamento a favore del compratore non possono essere eseguite che dalle altre aziende di credito.3

Art. 11

1. Il Consorzio deve versare all'Istituto finanziatore le somme anticipate sulla canapa conferita, appena hanno luogo lo vendite, al fine di estinguere la sovvenzione ricevuta.

2. L'Istituto finanziatore, ove abbia avuto sovvenzioni dall'Istituto di emissione a fronte di anticipazioni concesse ai Consorzi, deve estinguere tali sovvenzioni via via che incassa dai Consorzi il ricavo delle vendite.3

Art. 12

1. La ripartizione finale del ricavo delle vendite fra i conferenti ha luogo, dedotte le spese, al momento dell'esaurimento degli ammassi provinciali sulla base della media dei prezzi realizzati e, ove gli ammassi non siano esauriti al 15 settembre di ogni anno, si procede, non oltre il 30 ottobre, al riparto delle somme ricavate per le quantita' vendute a quella data.

2. La canapa residuata andra' a far parte dell'ammasso dell'anno successivo.3

Art. 13

1. Il riparto finale si effettua con un rendiconto generale predisposto sui rendiconti degli ammassi provinciali e approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta della Federcanapa.3

Art. 14

1. Gli atti e le quietanze relative alle operazioni di ammasso e di finanziamento sono esenti da tassa di bollo, registro e scambio, e da ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali.

2. Le spese di magazzinaggio, custodia, conservazione e lavorazione, assicurazione incendi, trasporti, nonche' gli interessi sugli anticipi, sono a carico dei conferenti all'ammasso.3

Art. 16

1. E' fatto obbligo a chiunque detenga a qualsiasi titolo sementi di canapa di fare denuncia con lettera raccomandata, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Federcanapa, delle sementi detenute, indicando la qualita' e quantita' delle sementi, il proprietario, il luogo ove esse sono conservate e la loro destinazione.3