Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Testo in vigore al
Art. 99
1. Conservano il diritto all'assegnazione dell'alloggio gli impiegati civili e militari i quali, dopo aver conseguito valida prenotazione, siano passati, in virtu' di speciali disposizioni legislative o regolamentari, alla dipendenza di enti autonomi, enti parasta-statali, amministrazioni comunali e provinciali e societa' concessionarie di pubblici servizi, purche' all'atto dell'assegnazione siano in possesso degli altri requisiti.
Art. 100
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 1949, N. 408
Art. 101
1. I consigli di amministrazione hanno l'obbligo di compilare e tenere permanentemente affisso ed aggiornato nella sede sociale, affinche' chiunque v'abbia interesse possa prenderne cognizione, l'elenco dei soci inscritti con le seguenti indicazioni:
a) della rispettiva data d'iscrizione;
b) della data del verbale di consegna, a ciascuno di essi, dell'alloggio non appena la consegna sia avvenuta;
c) della data del verbale di consegna degli accessori ed annessi di cui all'art. 98 ove la consegna dei medesimi avvenga in tempo diverso;
d) delle date sotto le quali sono avvenute le pubblicazioni dei verbali di cui alle precedenti lettere b) e c).
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di ciascuna consegna, qualunque ricorso e' inammissibile.
Art. 102
1. Qualora non ostino esigenze tecniche e finanziarie e comunque fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, puo' il Ministro pei lavori pubblici, con provvedimento non soggetto ad alcun ricorso od azione, disporre la riduzione ad un numero minore di ambienti, degli apppartamenti assegnati o da assegnare.
Nell'esercizio di tale facolta' si deve tener conto soltanto delle condizioni nelle quali l'assegnatario versava al momento dell'assegnazione, prescindendo da modificazioni successive.
2. La spesa per i corrispondenti lavori di adattamento e' a carico del socio che beneficiera' della nuova distribuzione.
3. Il provvedimento ministeriale ha forza esecutiva ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile, anche contro chiunque occupi a qualsiasi titolo la parte di alloggio risultante dalla disposta riduzione, senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalita' di cui agli art. 741 e seguenti del Codice stesso.
Capo 3°. Perdita della qualita' di socio - Decadenza dalla prenotazione, assegnazione e dal contributo - Alloggi disponibili; opzione ed obblighi correlativi.
Art. 103
1. I consigli di amministrazione possono deliberare la radiazione di quei soci semplicemente inscritti od anche prenotatari di alloggio i quali, sebbene diffidati a pagare entro termine perentorio, abbiano omesso di versare le quote per spese generali afferenti ad almeno tre mensilita'.
2. Avverso il provvedimento di radiazione e' ammesso ricorso alla Commissione di vigilanza non oltre giorni trenta dalla comunicazione da effettuarsi mediante lettera raccomandata.
3. Il Ministro pei lavori pubblici, su richiesta dell'ente mutuante, puo', previa diffida portante termine perentorio non inferiore ad un mese, pronunciare con suo decreto la decadenza dal diritto all'alloggio di quei soci assegnatari i quali si siano resi morosi per almeno due mensilita' consecutive nel pagamento delle rate di ammortamento ovvero dei relativi accessori.
4. La stessa facolta', previa diffida di cui al precedente comma, compete fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, al Ministro pei lavori pubblici, su proposta motivata del presidente della cooperativa debitamente autorizzato dal consiglio di amministrazione, nella ipotesi che soci assegnatari non abbiano ottemperato, nei modi e termini prescritti dalla cooperativa, al pagamento di passivita' sociali riconosciute dal Ministro stesso ed indipendenti da ampliamenti di costruzioni non finanziati oppure al versamento di almeno due mensilita' consecutive per spese generali.
5. Il provvedimento di cui ai precedenti commi 3° e 4° non e' soggetto ad alcun ricorso od azione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si puo' dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso.
6. Analoghe facolta' competono al Ministro per le comunicazioni quando trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Art. 104
1. Decadono dall'assegnazione quei soci i quali, prima del contratto di mutuo edilizio individuale, siano stati esonerati in base ai Regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153, a meno che l'Amministrazione che dispose l'esonero non dia, a suo giudizio insindacabile, il consenso alla conservazione del diritto all'alloggio.
2. Il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro competente, ha facolta' di dichiarare in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale ed a tutti gli effetti, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione di alloggi comunque costruiti col concorso o con il contributo dello Stato, a carico di coloro che siano stati destituiti con perdita del diritto a pensione.
3. Per le cooperative fra ferrovieri provvede il Ministro per le comunicazioni.
4. Tali provvedimenti sono insindacabili; non sono soggetti ad alcun ricorso od azione, hanno efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e si puo' ad essi dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 o 557 e senza le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso.
Art. 105
1. Il Ministro per i lavori pubblici, qualora accerti che soci abbiano compiuto o tentato di compiere speculazione sugli alloggi sociali, puo', fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, e, previa contestazione dell'addebito, decretare la decadenza dalla prenotazione o dall'assegnazione.
2. Il provvedimento ministeriale non e' soggetto ad alcun ricorso od azione, costituisco titolo esecutivo ai sensi dell'art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si puo' dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso.
3. Le norme di cui al presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.
Art. 106
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 16 NOVEMBRE 1944, N. 425
Art. 107
1. Salvo le responsabilita' derivanti dalle vigenti disposizioni, il Ministro per i lavori pubblici, sentita la Commissiono di vigilanza e fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, puo' escludere dal beneficio del contributo erariale quei sindaci ed amministratori:
a) che abbiano procurato per se stessi o per parenti ed affinsino al 4° grado, prenotazioni od assegnazioni illegittime;
b) che per colpa o negligenza abbiano arrecato notevole danno alla gestione sociale;
c) che, pur senza averli ordinati, abbiano lasciato compiere dai costruttori, negli alloggi loro assegnati o nei rispettivi fabbricati ed a carico totale o parziale del mutuo, lavori o forniture non approvate.
2. Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, ha facolta' di disporre che il socio escluso dal beneficio del contributo presti, nelle forme o nei termini da stabilirsi dai Ministri predetti, le garanzie che essi riterranno necessarie nell'interesse dell'istituto mutuante ed imporre anche, se del caso, il pagamento totale del costo dell'alloggio cooperativo.
3. Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra o, se del caso, non sia provveduto al pagamento integrale del costo dell'alloggio, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, decretera' senz'altro la decadenza dall'assegnazione a carico del socio ed ordinera' il conseguente rilascio dell'immobile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66.
4. Le norme del presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.
Art. 108
1. Nel caso di alloggi che si rendano disponibili prima della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale per decadenza, rinuncia od altre cause, il consiglio di amministrazione deve interpellare, uno dopo l'altro, per l'esercizio del diritto di opzione tutti i soci a partire da quello graduato immediatamente dopo i titolare dell'alloggio vacante.
2. Comunque non potra' addivenirsi a prenotazione od assegnazione di alloggi resisi disponibili a favore di aspiranti soci se non dopo aver interpellato i soci iscritti non prenotatari od assegnatari, ma in possesso dei requisiti di legge.
Art. 109
1. Colui che subentra nell'assegnazione di un alloggio resosi disponibile prima della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale anche per motivi diversi da quelli contemplati dall'art. 106, e' tenuto a rimborsare al precedente assegnatario avverso il quale sia stata dichiarata la perdita del diritto all'alloggio, esclusivamente la somma effettiva da questo eventualmente pagata per l'acquisto del terreno nonche' il costo, da documentarsi, dei lavori e miglioramenti eseguiti in proprio dall'assegnatario nella misura della somma minore che risultera' fra lo speso ed il migliorato.
2. L'accertamento della somma da rimborsarsi e' rimesso al giudizio discretivo ed insindacabile del collaudatore ovvero di un funzionario del Genio civile da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici.33
Art. 110
1. Qualora un socio di cooperativa mutuataria della Cassa depositi e prestiti abbia perduto o perda tale qualita' ovvero il diritto di prenotazione o di assegnazione dell'alloggio, il Ministro per i lavori pubblici ha facolta', sino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, di disporre coattivamente con suo decreto, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, il trapasso di proprieta' alla cooperativa delle aree su cui sorgono le costruzioni nonche' di parte o di tutte le zone annesse acquistate in proprio dal detto socio. Ad esso la cooperativa e' tenuta a corrispondere la somma effettivamente pagata per l'acquisto del terreno.
2. Il provvedimento ministeriale ha tutti gli effetti del decreto prefettizio di espropriazione per causa di pubblica utilita'. Esso e' insindacabile e non e' soggetto ad alcun ricorso od azione.
Capo 4°. Affitti, cessioni, permute e trasferimenti - Concorso di coeredi nelle cooperative anche non fruenti di contributo erariale.
Art. 111
1. L'assegnatario di alloggio di cooperativa mutuataria della Cassa depositi e prestiti, nei casi di collocamento a riposo, di cambiamento di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, ha facolta' di affittare in tutto od in parte l'alloggio stesso o di far cessione del suo diritto a chi sia in possesso dei requisiti prescritti per divenire assegnatario ed appartenga alle categorie elencate nell'art. 91, sempre che concorra il nulla osta della cooperativa ed il consenso della Cassa depositi e prestiti.
2. Al Ministero dei lavori pubblici spetta di approvare i contratti di affitto e di cessione.
3. L'approvazione ministeriale e' subordinata ad accertamento e controllo delle effettive condizioni, modalita' e corrispettivi stipulati fra le parti contraenti.
4. Il diniego di consenso da parte della Cassa depositi e prestiti o la mancata approvazione ministeriale rende il contratto giuridicamente inesistente.
5. Gli aventi causa dall'assegnatario hanno pure facolta' di affitto o di cessione subordinatamente alla osservanza delle formalita' suindicate.
6. E' pure ammesso a favore delle categorie enumerate nell'art. 91 l'affitto o la cessione in cooperative finanziate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato cui sono, in tal caso, deferite le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici.
7. Contro il diniego di nulla osta della cooperativa e' ammesso ricorso al Ministro per i lavori pubblici od al Direttore generale delle ferrovie dello Stato quando interessata sia una cooperativa ferroviaria.
8. E' fatto divieto alle cooperative di inscrivere gli affittuari. In dipendenza dell'avvenuta locazione, nel novero dei soci.
9. Al socio che si sia avvalso della facolta' di cessione e' inibito di ottenere altro alloggio cooperativo per assegnazione diretta o per cessione.
10. Dopo la stipulazione del mutuo edilizio individuale, vigono in materia le norme di cui al Titolo XII.
Art. 112
1. Fino alla stipulazione del contratto di mutuo individuale, i corrispettivi di fitto degli alloggi, dati in locazione in tutto od in parte secondo le norme di cui all'art. 111, debbono essere destinati per una meta' della parte eccedente la quota totale o proporzionale di ammortamento, a favore della cooperativa. Questa, ove occorra, ne cura la riscossione con le norme prescritte pel versamento delle quote di ammortamento e la devolve in aumento al fondo per spese generali.
2. Qualora la locazione rifletta alloggi consegnati ma non ancora in ammortamento, l'assegnatario e' tenuto a corrispondere l'intero ammontare del fitto percetto alla cooperativa la quale deve curarne il versamento alla Cassa depositi e prestiti a diminuzione del mutuo individuale di tutti i soci in quote proporzionali.
Art. 113
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 1949, N. 408.
2. I soci prenotatari ed assegnatari, anche se appartenenti a cooperative diverse, finanziate tanto dalla Cassa depositi o prestiti quanto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, hanno facolta' di permutare l'alloggio prenotato od assegnato sempre che concorra il preventivo nulla osta delle rispettive cooperative ed il consenso della Cassa predetta ovvero anche dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato qualora nella permuta sia cointeressata una cooperativa da essa finanziata. Al Ministero dei lavori pubblici spetta in ogni caso di approvare il contratto di permuta.
3. Dopo la stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale vigono in materia le norme di cui al Titolo XII.
Art. 114
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 273, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2006, N. 51
Art. 115
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 273, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2006, N. 51
Art. 116
1. Nelle cooperative a proprieta' individuale e contributo erariale, al socio che muoia dopo la consegna dell'alloggio di cui all'art. 98, succedono i suoi eredi secondo il diritto comune.
2. La qualita' di eredi si prova nei modi di cui all'art. 15, libro 2°, parte 1ª del testo unico 2 gennaio 1913, n. 433, sulla Cassa depositi o prestiti.
3. Gli eredi sono obbligati in solido verso la cooperativa e l'istituto mutuante.
4. Fino a che tutti gli alloggi compresi nello stesso edificio non siano stati ammortizzati o riscattati, la Cassa ha facolta' nel caso di eredita' indivisa sia legittima che testamentaria, di chiedere che sia designato un rappresentante dei coeredi.
5. Tale designazione sara' fatta dal consiglio di amministrazione della cooperativa in base alle indicazioni che detti coeredi dovranno fare nel termine perentorio che sara' di volta in volta stabilito dalla Cassa.
6. In caso di inadempienza o di disaccordo dei coeredi, alla designazione procedera' senz'altro il consiglio di amministrazione della cooperativa.
7. Avvenuta la divisione della eredita', subentra, in tutti i diritti ed i doveri di socio, colui al quale sia stato attribuito l'alloggio.
Art. 117
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 273, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2006, N. 51
Titolo VII. Organi di vigilanza sulle cooperative edilizie. Loro competenza ed attribuzioni.
Capo 1°. Vigilanza sulle cooperative non fruenti di contributo erariale.
Art. 118
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
Art. 119
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133