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Sez. 5, Sentenza n. 8575 del 24/01/2001 Ud. (dep. 28/02/2001) Rv. 218426 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IN GENERE | Presso l'abitazione del coniuge separato - Disponibilità del consegnatario a far pervenire l'atto - Validità della notifica - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218426-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - NON DETENUTO - IN GENERE

È nulla la prima notificazione all'imputato non detenuto allorché effettuata alla moglie separata, non convivente, e presso la abitazione di costei, non corrispondente a quella dell'imputato. (Nella specie, la Corte ha escluso che la dichiarazione della donna, che si era detta disposta a far pervenire l'atto all'imputato, potesse consentire di ritenere la presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)