diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 8571 del 23/08/1990 (Rv. 468990 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PENDENZA DI GIUDIZI DI OTTEMPERANZA DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - AMBITO DEL GIUDICATO - QUESTIONI RELATIVE - DEDUCIBILITÀ CON REGOLAMENTO PREVENTIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468990-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PENDENZA DI GIUDIZI DI OTTEMPERANZA DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - AMBITO DEL GIUDICATO - QUESTIONI RELATIVE - DEDUCIBILITÀ CON REGOLAMENTO PREVENTIVO - ESCLUSIONE.*

In pendenza di ricorso al consiglio di stato, proposto per denunciare l'inottemperanza della pubblica amministrazione al giudicato amministrativo (nella specie, annullamento di licenza edilizia e di decreto espropriativo), deve negarsi l'ammissibilità del regolamento preventivo, diretto a sollevare questioni circa la portata di quel giudicato ed i limiti entro i quali il predetto consiglio può imporne l'attuazione, dato che le questione medesime attengono al merito della domanda, non alla giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 24 com. 4, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)