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Sez. 2, Sentenza n. 7126 del 25/06/1991 (Rv. 472822 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Convocazione | Condominio composto di due soli partecipanti - Assemblea dei condomini - Preventiva convocazione - Necessità - Equipollenti - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472822-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Convocazione

Anche nell'ipotesi di cosiddetto piccolo condominio, composto di due soli partecipanti, per la convocazione dell'assemblea dei condomini, come della comunione in generale, non sono prescritte particolari formalità, ma è pur sempre necessario che tutti i compartecipi siano stati posti in grado di conoscere l'argomento della deliberazione, per cui la preventiva convocazione costituisce requisito essenziale per la sua validità. Detta rituale convocazione non può essere sostituita dall'avvertimento o mera comunicazione della necessità di procedere a determinati lavori richiesti dall'autorità amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)