Sez. 1, Sentenza n. 5045 del 23/04/1997 Ud. (dep. 29/05/1997) Rv. 207649 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRESENTAZIONE - IN GENERE | Personalmente o a mezzo di incaricato - Necessità dell'autentica della sottoscrizione dell'interessato - Esclusione - Ragioni - Particolari formalità per il conferimento dell'incarico di presentazione dell'atto di impugnazione - Esclusione - Forma orale - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRESENTAZIONE - IN GENERE
In tema di impugnazioni - ed in particolare per quel che concerne le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione - l'autenticazione della sottoscrizione dell'impugnante è richiesta dal terzo comma dell'art. 583 cod. proc. pen. solo nel caso in cui l'impugnazione sia proposta con telegramma o mediante raccomandata. Nel caso in cui l'impugnazione sia, invece, presentata personalmente dall'interessato, o a mezzo di incaricato, la suddetta formalità non è richiesta: la provenienza della dichiarazione da parte dell'interessato è attestata dal pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione stessa, nel momento in cui vi appone la data della presentazione e le generalità della persona che vi ha provveduto. Quanto alle modalità di conferimento dell'incarico di presentazione della impugnazione, non essendo prevista dalla legge alcuna formalità particolare, deve ritenersi ammissibile anche la forma orale, quando la relazione tra colui che presenta l'atto e colui che lo ha sottoscritto sia nota al pubblico ufficiale addetto alla ricezione. (Nella fattispecie l'atto di appello, contro una sentenza pretorile, era stato sottoscritto dall'interessato ed era stato presentato, da un procuratore legale - a cui egli aveva conferito apposito mandato - noto al pubblico ufficiale ricevente, presso la cancelleria del luogo in cui si trovava, ai sensi del secondo comma dell'art. 582 cod. proc. pen.; la Corte d'Appello territorialmente competente aveva dichiarato inammissibile l'appello rilevando che non risultava autenticata la sottoscrizione dell'appellante. La Corte Suprema, in accoglimento del ricorso proposto dall'interessato avverso tale decisione, ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza ed ha enunciato il principio di cui in massima).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 583
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)