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Sez. 3, Sentenza n. 359 del 07/04/1988 Ud. (dep. 17/01/1989) Rv. 180158 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE NEGOZIALE - OBBLIGO CONTRATTUALE DI OSSERVANZA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180158-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE NEGOZIALE - OBBLIGO CONTRATTUALE DI OSSERVANZA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE - IRRILEVANZA.*

Non è sufficiente elemento, per escludere la configurabilità del reato di lottizzazione negoziale abusiva, l'inserimento - in un contratto di vendita di fondo rustico in favore di presunti coltivatori diretti - dell'Obbligo degli acquirenti di rispettare i vincoli del piano regolatore generale in ordine alla natura agricola del medesimo, inutilizzabile a scopo edilizio. (Conf mass n 155409).*

Riferimenti normativi: Legge 10/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)