Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' affidato all'Opera per la valorizzazione della Sila, istituita con la legge 31 dicembre 1947, n. 1629 il compito di provvedere alla ridistribuzione della proprieta' terriera e alla sua conseguente trasformazione, con lo scopo di ricavarne i terreni da concedersi in proprieta' a contadini, entro il territorio delimitato da una linea che, partendo, a sud, dal promontorio di Staletti, segue il perimetro del comprensorio Alli-Copanello, risale le statali 109-bis e 109, si allaccia al perimetro occidentale dell'Altopiano silano fino al fiume Mucone, ne segue il corso fino alla confluenza del Crati, prosegue lungo la ferrovia statale Cosenza, Sibari fino a congiungersi col perimetro nord dei consorzi di bonifica di Cassano e di Cerchiara, arriva alla foce del torrente Saraceno donde, costeggiando il litorale ionico ritorna al promontorio di Staletti.
2. Le parti del territorio sopra delimitato, siano o non siano gia' classificate come comprensori di bonifica, sono classificate, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensori di bonifica di 1ยช categoria.
Art. 2
1. Nei territori considerati dalla presente legge la proprieta' terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, e' soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprieta' al 1 gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi.
2. La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia esso persona fisica o societa', sulla proprieta' a lui appartenente a qualsiasi titolo, anche se in comunione o pro indiviso, e' determinata dalla tabella allegata alla presente legge.
3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai beni costituiti in enfiteusi.
4. I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti.
5. Resta impregiudicato il diritto degli enti di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 3
1. I piani particolareggiati di espropriazione, con l'indicazione delle relative indennita', sono, entro sei mesi dall'entrata, in vigore della presente legge, compilati dall'Opera, che, compatibilmente con le sue esigenze, considera a preferenza i terreni facenti parte di proprieta' superiori ai mille ettari.
Art. 4
1. I piani predetti sono depositati per la durata di venticinque giorni, a cura dell'Opera, nell'ufficio di ciascun Comune, per la parte relativa ai beni da espropriare nel territorio comunale, e sono pubblicati in estratto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.
2. Nello stesso termine gli interessati possono richiedere all'Opera la rettifica di eventuali errori materiali.10
Art. 5
1. Il Governo, per delegazione concessa con la presente legge, e secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge medesima, sentito il parere di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati eletti dalle rispettive Camere, provvede, entro il 31 dicembre 1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria:
a) all'approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione;
b) alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione;
c) ai trasferimenti dei terreni indicati nell'articolo 3 in favore dell'Opera.
2. La emanazione dei decreti, di cui al presente articolo, puo' avvenire anche in pendenza della determinazione definitiva dell'indennita' ai sensi del successivo art. 7.5
Art. 6
1. I contratti di locazione dei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, esclusi quelli stipulati con coltivatori diretti, sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata agraria in corso, purche l'Opera ne dia la disdetta al conduttore almeno tre mesi prima della scadenza se la disdetta non e' data entro tale termine essa ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva.189
2. Nessun indennizzo e' dovuto al locatario per effetto di tale risoluzione, salvo il rimborso per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo.
Art. 7
1. L'indennita' di espropriazione per i singoli terreni e' commisurata, ai valori definitivamente stabiliti per l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.
2. I ricorsi ai fini della determinazione definitiva di tali valori, per i motivi previsti dall'art. 3 della legge 10 novembre 1949, n. 805, debbono essere presentati alla Commissione censuaria provinciale nel termine di giorni trenta dalla notifica del valore stabilito per l'applicazione della menzionata imposta sul patrimonio. La Commissione censuaria provinciale dovra' decidere nel termine di sessanta giorni.10b
3. Contro la decisione e' ammesso ricorso, anche di merito, alla Commissione censuaria centrale nel termine di trenta giorni.
Art. 8
1. L'indennita' di espropriazione e' corrisposta in titoli del debito pubblico al cinque per cento netto, redimibile in venticinque anni.
2. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad emettere una serie speciale di tali titoli con la prima emissione di un prestito redimibile. I proprietari che debbano o intendano compiere opere di miglioramento nei terreni residui possono chiedere che il pagamento dell'indennita' avvenga in moneta, limitatamente all'ammontare del costo delle opere da compiere, dedotto il sussidio statale.
3. Il versamento di tali somme e' ratizzato in rapporto all'avanzamento dei lavori; puo', su parere dell'Opera essere concesso un anticipo nella misura massima, del venti per cento.
Art. 9
1. Sulle indennita' di espropriazione sono trasferiti, ad ogni effetto, i diritti dei terzi, compresi i diritti di uso civico.
2. Lo svincolo dei titoli depositati e, nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 8, l'eventuale pagamento delle somme dovute per indennita', sono disposti con ordinanza in camera di consiglio dal tribunale nella cui giurisdizione sono siti i beni espropriati.10b
Art. 10
1. L'Opera, nelle zone di nuova classifica previste dai secondo comma dell'art. 1, puo' essere autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad assumere tutte le iniziative in materia di bonifica e di colonizzazione ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
2. Puo' essere autorizzata dallo stesso Ministro a coordinare tutte le attivita' che, ai fini della trasformazione fondiaria e sistemazione montana, sono chiamati a svolgere i consorzi di bonifica costituiti nel territorio, ed occorrendo, a redigere i piani di trasformazione fondiaria ed agraria e proporre gli obblighi di bonifica correlativi.
3. Nel territorio delimitato nell'art. 1, l'Opera deve altresi' imporre l'obbligo dell'esecuzione di miglioramenti fondiari nei terreni suscettibili di trasformazione e non trasferiti in sua proprieta'.
4. L'Opera dovra' formulare i piani di trasformazione dei terreni appartenenti ai Comuni.
Art. 11
Art. 12
1. A modifica di quanto disposto dall'art. 5 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, l'Opera per la valorizzazione della Sila e' amministrata, per sei anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, da un presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri.
2. Al presidente sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Opera.10a
Art. 13
1. Il presidente dell'Opera e' assistito da un Consiglio costituito da dodici membri dei quali sei scelti tra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria e alla colonizzazione e rappresentanti delle categorie agricole, quattro in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, e due tra i rappresentanti delle Amministrazioni locali, uno per la provincia di Cosenza e l'altro per la provincia di Catanzaro.
2. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
3. Il direttore generale dell'Opera e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su designazione del presidente dell'Opera, sentito il Consiglio dell'Opera.10a
Art. 14
1. Il presidente dell'Opera e i componenti del Consiglio durano in carica tre anni.
2. Anche prima della scadenza del triennio, puo' disporsi, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri, la sostituzione del presidente dell'Opera, e lo scioglimento del Consiglio, quando risultino irregolarita' amministrative o violazioni di legge o di regolamento.10a
Art. 15
1. A modifica di quanto disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, al controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Opera provvede un collegio sindacale composto di tre membri, dei quali uno delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Corte dei conti.
2. L'esercizio finanziario dell'Opera ha inizio col 1 ottobre di ogni anno e termina col 30 settembre dell'anno successivo. Sono comunicati al Ministro per l'agricoltura e per le foreste entro agosto il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, entro marzo quello consuntivo dell'esercizio antecedente, e, appena adottate, le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di categoria.
3. Il bilancio annuale con la relazione e' allegato al bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.10a
Art. 16
1. I terreni trasferiti in proprieta' dell'Opera debbono essere assegnati a lavoratori manuali della terra i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia.
2. La qualifica di lavoratore della terra e la capacita' professionale sono accertate dagli ispettori agrari provinciali competenti per territorio, giusta la disposizione dell'art. 1, lettera a), del penultimo comma, della legge 24 febbraio 1948, n. 114.
Art. 17
1. L'assegnazione e' fatta con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualita' e con dominio riservato a favore dell'Opera sino all'integrale pagamento.
2. Il prezzo di vendita in ogni caso non deve superare i due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento compiute dall'Opera di valorizzazione della Sila, nel fondo, al netto dei contributi statali, aumentato dell'indennita' di espropriazione corrisposta al proprietario.11
3. Il computo degli interessi sara' fatto al tasso del tre e cinquanta, per cento.
4. La ratizzazione del pagamento sara' stabilita in modo che le prime due annualita' risultino pari alla sola quota del capitale.