Sez. U - , Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023 (Rv. 668850 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380 bis c.p.c. - Istanza di decisione - Definizione del giudizio in conformità alla proposta - Conseguenze - Condanna in favore della cassa delle ammende (ex art. 96, comma 4, c.p.c.) in difetto di costituzione dell'intimato - Necessità - Fondamento. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)