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Sez. 2, Sentenza n. 4257 del 23/11/1982 Ud. (dep. 07/05/1983) Rv. 158915 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158915-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*

Il travisamento del fatto, quale vizio logico della motivazione, è ravvisabile allorché il giudice di merito abbia ritenuto insussistenti fatti che emergono in maniera evidente dagli Atti processuali, oppure abbia presupposto una situazione assolutamente esclusa dagli stessi, sempre che si tratti di elementi di valore decisivo ai fini del giudizio. Invece il predetto vizio non è configurabile quando la ricostruzione del fatto sia solo effetto della valutazione delle prove, eseguita sulla base degli elementi risultanti dagli Atti processuali, pur se discordanti o diversamente interpretabili. (Conf mass n 157622; (Conf mass n 156478; (Conf mass n 152013).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)