Sez. 1, Sentenza n. 15416 del 26/07/2016 (Rv. 640939 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBRETTO DI LAVORO - CERTIFICATO DI LAVORO | Annotazioni e dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro - Indice presuntivo della durata e del contenuto del rapporto di lavoro - Condizioni - Scheda professionale - Rilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBRETTO DI LAVORO - CERTIFICATO DI LAVORO
Le annotazioni e le dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro, aventi natura di scrittura privata e consistenti in dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro, non valgono da sole a dimostrare la durata e il contenuto del rapporto di lavoro ma possono, in concorso con altri idonei elementi, costituire un valido indice presuntivo, apprezzabile dal giudice di merito, in rapporto alle altre risultanze istruttorie, nell'ambito del suo potere di valutazione discrezionale della prova ex art. 116 c.p.c.; analogamente, un ruolo di qualificato indice dimostrativo del rapporto di lavoro può essere assunto dalla cd. scheda professionale (modello introdotto con d.m. 30 maggio 2001 e abrogato con d.m. 30 ottobre 2007), contenente informazioni relative alle esperienze formative e professionali del lavoratore rilasciata dal competente servizio per l'impiego, soggetto titolare di potestà certificatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 30/05/2001, DM Lavoro e previdenza sociale 30/10/2007
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)