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Sez. L - , Sentenza n. 21549 del 21/08/2019 (Rv. 654647 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Fatto addebitato al lavoratore costituente in astratto illecito penale - Idoneità a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento - Sussistenza - Valutazione disciplinare del fatto e valutazione penalistica - Indipendenza - Mancata attivazione del processo penale - Irrilevanza - Fattispecie in tema di uso indebito della abilitazione informatica.
Stato
decisa il 2019-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654647-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)