Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8645 del 09/04/2018 (Rv. 649502 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Principio ‘iure novit curia’ ex art. 113 c.p.c. – Correlazione con il divieto di ultra ed extra petizione – Necessità – Implicazioni – Conseguenze – Fattispecie in materia di occupazione appropriativa.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. (In applicazione del principio, nel caso di specie la S.C. ha escluso la sussistenza della lamentata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, per avere il giudice deciso in materia di natura dei suoli in assenza di esplicita domanda, perché, in materia di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, è comunque necessario il previo accertamento della natura dell'area occupata, rurale o edificatoria, con la conseguenza che la relativa questione è sempre ricompresa nell'oggetto del giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)