diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 511 del 14/02/1969 (Rv. 338637 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - MANCANZA - NULLITA ASSOLUTA - GIUDICE COLLEGIALE - IRRILEVANZA - MORTE OD IMPEDIMENTO DEL GIUDICE DOPO LA DELIBERAZIONE - NULLITA PER LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE - INSUSSISTENZA - MODIFICAZIONE DEL CONTENUTO DELLA SENTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338637-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - MANCANZA - NULLITA ASSOLUTA - GIUDICE COLLEGIALE - IRRILEVANZA - MORTE OD IMPEDIMENTO DEL GIUDICE DOPO LA DELIBERAZIONE - NULLITA PER LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE - INSUSSISTENZA - MODIFICAZIONE DEL CONTENUTO DELLA SENTENZA - LIMITI.*

La sottoscrizione, da parte dei giudici che l'hanno deliberata, costituisce un requisito essenziale della sentenza e la sua Mancanza e causa di nullita assoluta ed insanabile. Tale principio, che scaturisce dall'art. 161 cod.proc.civ. e applicabile con lo stesso rigore tanto alla sentenza del giudice singolo quanto a quella del giudice collegiale. Invero alla formazione della sentenza debbono concorrere sia nella fase deliberatoria sia nella fase ultima della sottoscrizione, tutti i giudici che hanno assistito alla discussione della causa pertanto la sottoscrizione non costituisce un'operazione meccanica, ma un atto di volizione che ciascun giudice deve compiere, per attestare con la sua firma che la sentenza e la risultante del raziocinio e della coscienza di tutti i giudicanti. Ne consegue ancora, che in materia civile, fino a quando tutti i giudici non abbiano sottoscritto la sentenza, questa, su iniziativa di ciascun giudice puo subire modificazioni sostanziali a seguito di nuova deliberazione a norma dell'art. 276 cod.proc.civ.. il rigore di questo principio trova un eccezionale temperamento nella norma dell'ultimo comma dell'art. 132 cod.proc.civ., con la quale il legislatore ha voluto evitare che dalla morte o da altro impedimento di taluno dei giudici, sopravvenuto nell'ultima fase del procedimento formativo della sentenza, questa rimanga caducata in tutti gli altri elementi. (V. 2696-68, mass. N.335255 622-66, mass. N.321236).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)