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Regolamento (CE) n. 1290/2005del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

La politica agricola comune comporta una serie di misure, comprese le misure di sviluppo rurale, di cui occorre garantire il finanziamento per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune. Trattandosi di misure che, pur presentando alcune similitudini sono comunque diverse per molti aspetti, è opportuno istituire un quadro normativo per il loro finanziamento, che autorizzi, se necessario, trattamenti differenziati. Per tener conto di tali differenze occorre creare due fondi europei agricoli: il primo, il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito «FEAGA»), destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure, e il secondo, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito «FEASR»), destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale.

Il bilancio comunitario dovrebbe finanziare le spese della politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale, mediante i due fondi succitati, in modo centralizzato oppure nell'ambito di una gestione concorrente tra Stati membri e Comunità, a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2. Occorre precisare le misure che possono essere finanziate a titolo dei suddetti fondi.

Nell'ambito della liquidazione dei conti, se non dispone di sufficienti garanzie quanto all'adeguatezza e alla trasparenza dei controlli nazionali e alla verifica, da parte degli organismi pagatori, della legalità e dell'ammissibilità delle dichiarazioni di spesa a cui danno esecuzione, la Commissione non è in grado di stabilire entro un termine ragionevole l'importo globale delle spese da imputare ai Fondi europei agricoli. È quindi opportuno prevedere disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri, l'attuazione, a cura di questi ultimi, di procedure che permettano di ottenere le necessarie dichiarazioni di affidabilità e la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo nonché la certificazione dei conti annuali ad opera di organismi indipendenti.

Per garantire la coerenza tra le norme relative al riconoscimento nei vari Stati membri, la Commissione dovrebbe fornire indicazioni sui criteri applicabili. Inoltre, per garantire la trasparenza dei controlli nazionali, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento è opportuno, se del caso, limitare il numero di autorità e organismi a cui sono delegate tali responsabilità, tenendo conto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro.

Lo Stato membro che riconosca più di un organismo pagatore deve designare un organismo di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere alla rapida comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori.

Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il finanziamento delle spese della politica agricola comune e, in particolare, permettere alla Commissione di seguire da vicino la gestione finanziaria da parte degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione alcune informazioni o le conservino a disposizione della stessa. A tal fine è opportuno sfruttare al meglio le tecnologie dell'informazione.

Per l'elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e affinché quest'ultima abbia pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia su supporto cartaceo che elettronico, andrebbero stabilite le condizioni relative alla presentazione dei dati, alla loro trasmissione, al modo e ai termini di comunicazione.

Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi comunitari, la Commissione dovrebbe procedere al controllo della corretta applicazione della gestione dei Fondi da parte delle autorità degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. È quindi opportuno stabilire la natura dei controlli a cui la Commissione può procedere e precisare le condizioni che consentono alla stessa di assumere le sue responsabilità in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

Solo gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri offrono garanzie ragionevoli quanto all'effettiva realizzazione dei necessari controlli prima dell'erogazione dell'aiuto comunitario ai beneficiari. Per questo è opportuno precisare che possono beneficiare di un rimborso da imputare al bilancio comunitario soltanto le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti.

È necessario che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese sostenute dagli organismi riconosciuti a titolo del FEAGA sotto forma di rimborso, basato sulla contabilizzazione delle spese sostenute da tali organismi. In attesa dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, è opportuno che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. Le spese amministrative e per il personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari per l'attuazione della politica agricola comune sono a loro carico.

È opportuno che l'aiuto comunitario sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dalla normativa comunitaria rischia di creare gravi problemi ai beneficiari e di mettere a repentaglio il principio dell'annualità del bilancio comunitario. Andrebbero quindi escluse dal finanziamento comunitario le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. Nel rispetto del principio di proporzionalità è opportuno che la Commissione possa fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale.

Occorre prevedere una procedura amministrativa che consenta alla Commissione di decidere una riduzione od una sospensione temporanea dei pagamenti mensili, nei casi in cui l'informazione comunicata dagli Stati membri non le consenta di avere la conferma che sono state rispettate le norme comunitarie in vigore e metta in luce un uso palesemente improprio dei fondi comunitari. In casi ben precisi sarebbe opportuno poter procedere ad una riduzione o ad una sospensione dei pagamenti senza ricorrere alla suddetta procedura. In entrambi i casi la Commissione dovrebbe darne informazione allo Stato membro, precisando che ogni decisione di riduzione o sospensione dei pagamenti mensili lascia impregiudicate le decisioni ulteriori che saranno adottate al momento della liquidazione dei conti.

Nel quadro della disciplina di bilancio è necessario stabilire il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA, tenendo conto dei massimali fissati per tale Fondo nelle prospettive finanziarie, degli importi fissati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori3, nonché degli importi fissati all'articolo 143 quinquies e all'articolo 143 sexies dello stesso regolamento.

La disciplina di bilancio impone altresì che il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio. A tal fine è opportuno che il massimale nazionale dei pagamenti diretti per Stato membro, modulato a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti per tale Stato membro e che i rimborsi di tali pagamenti non superino il suddetto massimale. La disciplina di bilancio impone inoltre che le misure legislative proposte dalla Commissione o adottate dal Consiglio o dalla Commissione nel quadro della politica agricola comune e del bilancio del FEAGA non possono superare il massimale annuale delle spese finanziate dallo stesso Fondo. Parimenti è opportuno autorizzare la Commissione a fissare gli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora il Consiglio non li abbia fissati entro il 30 giugno dell'anno civile a cui tali adattamenti si applicano. Entro il 1o dicembre il Consiglio, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, può adeguare, a maggioranza qualificata, il tasso di adattamento dei pagamenti.

Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria del FEAGA e del FEASR, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell'autorità di bilancio designata dal trattato. È quindi necessario che tali misure si basino sugli importi di riferimento fissati in conformità dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio4(di seguito «accordo interistituzionale») e delle prospettive finanziarie figuranti nell'allegato I di detto accordo.

La disciplina di bilancio implica inoltre l'esame costante della situazione finanziaria a medio termine. Per questo, all'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio di un dato anno, è necessario che la Commissione presenti le proprie previsioni e analisi al Parlamento europeo e al Consiglio e proponga, se del caso, misure appropriate al Consiglio. È inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi momento delle sue competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Consiglio misure appropriate per risanare la situazione finanziaria. Se al termine di un esercizio finanziario le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuale, è opportuno dare alla Commissione la possibilità di prendere provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall'altro, il rispetto del massimale fissato per tale anno. È opportuno che i pagamenti dell'anno considerato siano imputati all'esercizio finanziario successivo e che sia fissato definitivamente l'importo totale del finanziamento comunitario per Stato membro, nonché una compensazione tra Stati membri in modo da poter rispettare l'importo fissato.

Al momento dell'esecuzione del bilancio, è opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di sorveglianza delle spese agricole, che le consenta di reagire il più rapidamente possibile in caso di rischio di superamento del massimale annuo, di adottare le misure appropriate nel quadro delle competenze di gestione che le incombono e, qualora tali misure si dimostrino insufficienti, di proporre al Consiglio altre misure da attuare con la massima tempestività. Per essere efficace, tale sistema deve permettere di confrontare le spese reali con le stime delle spese basate sulle spese degli anni precedenti. È opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione mensile che raffronti l'andamento delle spese sostenute fino alla data della relazione con le stime delle spese e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell'esercizio finanziario.

È necessario che il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione nell'elaborazione dei documenti finanziari che trasmette al Consiglio, tenendo conto del periodo che intercorre tra l'elaborazione dei documenti e la loro trasmissione al Consiglio, rifletta le ultime informazioni disponibili.

Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio comunitario in base ad impegni per frazioni annue. Per permettere agli Stati membri di disporre, fin dall'inizio dell'attuazione, dei programmi di sviluppo rurale dei fondi comunitari previsti, è necessario che i Fondi siano disponibili negli Stati membri. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare, che permetta l'adeguata esecuzione dei pagamenti ai beneficiari e fissare i limiti di una tale misura.

Oltre al prefinanziamento, è opportuno distinguere tra i pagamenti della Commissione agli organismi pagatori riconosciuti, i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo e fissare le modalità per il loro versamento.

Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, la Commissione deve essere in grado di sospendere o ridurre i pagamenti intermedi in presenza di spese non conformi. Andrebbe istituita una procedura che permetta agli Stati membri di giustificare i pagamenti che eseguono.

La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi e alla sana gestione finanziaria.

Per pronunciarsi sulla relazione finanziaria tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio comunitario è opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi. È opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, ma non la conformità delle spese con la normativa comunitaria.

È necessario che la Commissione, la quale in virtù dell'articolo 211 del trattato ha il compito di vigilare sull'applicazione della normativa comunitaria, decida in merito alla conformità delle spese sostenute dagli Stati membri con la normativa comunitaria. Occorre dare agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese sostenute in passato, è opportuno fissare un periodo massimo relativamente al quale la Commissione può ritenere che la mancata osservanza comporti conseguenze finanziarie.

Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio comunitario è opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dai Fondi siano reali e correttamente eseguite. È altresì necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità commesse dai beneficiari.

In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate al Fondo, se si tratta di spese non conformi alla normativa comunitaria e a cui non si ha diritto. È opportuno istituire un sistema di responsabilità finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolarità e in cui non sia stato possibile recuperare l'intero importo. A tal fine è opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio comunitario, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolarità o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. In certi casi di negligenza da parte dello Stato membro, parrebbe giustificato imputare l'intera somma a tale Stato membro. Tuttavia, fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri nell'ambito delle loro procedure interne, è opportuno ripartire equamente l'onere finanziario tra la Comunità e lo Stato membro.

Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. Di conseguenza è opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri, di porre fine alle procedure di recupero.

Per quanto riguarda il FEASR è opportuno che le somme recuperate o annullate in seguito a irregolarità restino a disposizione dei programmi di sviluppo rurale approvati nello Stato membro, in quanto somme già attribuite a tale Stato. Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio delle Comunità occorre prevedere disposizioni idonee per i casi in cui lo Stato membro che abbia rilevato irregolarità non adotti i provvedimenti necessari.

Per permettere che i fondi possano essere riutilizzati nel quadro del FEAGA e rispettivamente del FEASR, occorrerebbe precisare la destinazione delle somme recuperate dagli Stati membri nell'ambito della verifica di conformità e delle procedure poste in essere in seguito all'accertamento di irregolarità o negligenze, così come per i prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Affinché la Commissione possa assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo delle spese comunitarie e fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri, è necessario prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di persone incaricate dalla Commissione e la facoltà, per quest'ultima, di chiedere assistenza agli Stati membri.

È necessario ricorrere quanto più possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo sia elettronico.

È opportuno fissare un termine per gli ultimi pagamenti dei programmi di sviluppo rurale approvati per il periodo 2000-2006 e finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (di seguito «FEAOG»), sezione garanzia. Per consentire agli Stati membri di ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati dopo tale termine, è opportuno prevedere misure transitorie specifiche. Tali misure dovrebbero altresì includere disposizioni relative al recupero degli anticipi versati dalla Commissione in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune5, nonché agli importi oggetto della modulazione volontaria di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune6.

È altresì opportuno fissare un termine a partire dal quale la Commissione può disimpegnare automaticamente gli importi impegnati ma non spesi nel quadro dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione garanzia, qualora non le siano pervenuti, entro tale termine, i documenti necessari relativi alla chiusura delle operazioni. Occorre definire i documenti necessari alla Commissione per accertarsi di detta chiusura.

L'amministrazione dei Fondi è affidata alla Commissione ed è prevista una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato dei Fondi agricoli.

Data l'entità del finanziamento comunitario, è necessario che il Parlamento europeo e il Consiglio siano regolarmente informati mediante la trasmissione di relazioni finanziarie.

Poiché nel contesto dell'applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformità possono essere comunicati dati personali o segreti commerciali, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.

Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio comunitario, nel rispetto dei principi di equità a livello sia degli Stati membri sia degli agricoltori, occorre precisare le regole relative all'utilizzazione dell'euro.

Occorre abrogare il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune7, il regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia8, nonché il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio. Occorre anche sopprimere alcuni articoli del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore9, poiché il presente regolamento prevede disposizioni corrispondenti.

Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione10, e distinguere tra tali misure quelle soggette, rispettivamente, alla procedura del comitato di gestione e del comitato consultivo, in quanto quest'ultima procedura è talora, nell'ottica di una maggiore efficacia, la più appropriata.

La sostituzione delle disposizioni previste dai regolamenti abrogati con le disposizioni del presente regolamento rischia di creare problemi pratici e specifici, connessi in particolare al passaggio alle nuove modalità, problemi che il presente regolamento non tratta. Per far fronte a quest'eventualità, occorre consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie e debitamente giustificate, che dovrebbero poter derogare alle disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura necessaria e per un periodo limitato.

Poiché il periodo di programmazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati in virtù del presente regolamento inizia il 1o gennaio 2007, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data. È tuttavia necessario che determinate sue disposizioni si applichino a decorrere da una data anteriore.

La Corte dei conti ha espresso il suo parere11.

Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo parere12,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le regole specifiche applicabili al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale.

Art. 2 Fondi per il finanziamento delle spese agricole

1. Per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune definiti dal trattato e provvedere al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, sono costituiti i seguenti fondi:

  1. a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (di seguito «FEAGA»);

  2. b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (di seguito «FEASR»).

2. Il FEAGA e il FEASR sono parti del bilancio generale delle Comunità europee.

Art. 3 Spese del FEAGA

1. Il FEAGA finanzia in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto comunitario:

  1. a) le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi;

  2. b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;

  3. c) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune;

  4. d) il contributo finanziario della Comunità alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno della Comunità e nei paesi terzi, realizzate tramite gli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 4.

  5. e) l’aiuto alla ristrutturazione, l'aiuto alla diversificazione, l'aiuto supplementare alla diversificazione e l'aiuto transitorio di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità110.

  6. f) il contributo finanziario della Comunità al programma «Frutta nelle scuole» di cui all’articolo 103 octies bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio14.

  7. g) il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. Il FEAGA finanzia in modo centralizzato le spese seguenti, sostenute in conformità del diritto comunitario:

  1. a) il contributo finanziario della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, ad azioni ispettive nel settore veterinario, nel settore dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, a programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali (misure veterinarie) e ad azioni fitosanitarie;

  2. b) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organizzazioni internazionali;

  3. c) le misure adottate in conformità della normativa comunitaria, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

  4. d) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;

  5. e) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole;

  6. f) le spese relative ai mercati della pesca.

3.

Se per una data misura di intervento nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato non è fissato un importo unitario, il FEAGA finanzia tale misura in base ad importi forfettari uniformi per la Comunità, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l’acquisto di prodotti all’intervento, per le operazioni fisiche connesse all’ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti di intervento.

Le spese e gli oneri corrispondenti sono calcolati secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 3.

Art. 4 Spese del FEASR

Il FEASR finanzia in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Comunità il contributo finanziario della Comunità ai programmi di sviluppo rurale eseguiti ai sensi della normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Art. 5 Altri finanziamenti compresa l'assistenza tecnica

Il FEAGA e il FEASR possono finanziare, per quanto di loro competenza, in modo centralizzato, su iniziativa della Commissione o iniziativa propria, le azioni di preparazione, sorveglianza, supporto amministrativo e tecnico, valutazione, revisione e controllo necessarie per l'attuazione della politica agricola comune, compreso lo sviluppo rurale. Queste azioni comprendono in particolare:

  1. a) le azioni necessarie per l'analisi, la gestione, la sorveglianza, lo scambio di informazioni e l'attuazione della politica agricola comune, come pure azioni relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;

  2. b) le azioni necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, sorveglianza e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della politica agricola comune;

  3. c) l'informazione sulla politica agricola comune, su iniziativa della Commissione;

  4. d) gli studi sulla politica agricola comune e la valutazione delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate;

  5. e) ove rilevante, le agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari13, che operano nell'ambito della politica agricola comune;

  6. f) le azioni di divulgazione, sensibilizzazione, promozione della cooperazione e degli scambi di esperienze a livello della Comunità, realizzate nel contesto dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate.

Art. 6 Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento

1.

Svolgono la funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che, per quanto riguarda i pagamenti da essi eseguiti, nonché per la comunicazione e la conservazione delle informazioni, offrono adeguate garanzie circa:

  1. a) il controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento;

  2. b) l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;

  3. c) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;

  4. d) la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;

  5. e) l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme comunitarie.

Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, l'esecuzione dei compiti può essere delegata.

2.

Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori i servizi od organismi che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1.

Tenuto conto del proprio ordinamento costituzionale e della propria struttura istituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti al minimo necessario per garantire che le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 siano eseguite secondo modalità amministrative e contabili appropriate.

3.

Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, lo Stato membro comunica alla Commissione gli estremi del servizio o dell'organismo incaricato di:

  1. a) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;

  2. b) promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie.

Tale servizio od organismo (di seguito «organismo di coordinamento») è oggetto di un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri relativo all'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui alla lettera a).

4. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravità del problema.

Art. 7 Organismi di certificazione

L'organismo di certificazione è un'entità, di diritto pubblico o privato, designata dallo Stato membro in vista della certificazione dei conti dell'organismo pagatore riconosciuto relativamente alla veridicità, completezza e correttezza degli stessi, tenuto conto del sistema di gestione e controllo istituito.

Art. 8 Comunicazione delle informazioni e accesso ai documenti

1.

Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:

  1. a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:

    1. i) l'atto di riconoscimento;

    2. ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);

    3. iii) ove rilevante, la revoca del riconoscimento;

  2. b) per gli organismi di certificazione:

    1. i) la denominazione;

    2. ii) l'indirizzo;

  3. c) per le azioni relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR:

    1. i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;

    2. ii) la stima del fabbisogno finanziario, per quanto riguarda il FEAGA, e, per quanto riguarda il FEASR, l'aggiornamento delle stime delle dichiarazioni di spesa che saranno presentate nel corso dell'anno e le stime delle dichiarazioni di spesa relative all'esercizio finanziario successivo;

    3. iii) i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, completati da una dichiarazione di affidabilità firmata dal responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e della relazione di certificazione elaborata dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 7.

I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, con riferimento a ciascun programma.

2.

Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla normativa comunitaria e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione.

Se i documenti sono conservati presso un'autorità, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'ordinazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.

Art. 9 Tutela degli interessi finanziari della Comunità e garanzie relative alla gestione dei Fondi comunitari

1. Gli Stati membri:

  1. a) adottano, nell'ambito della politica agricola comune, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di:

    1. i) accertare se le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e regolari;

    2. ii) prevenire e perseguire le irregolarità;

    3. iii) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze;

  2. b) istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace, che comprende una certificazione dei conti ed una dichiarazione di affidabilità basata sulla firma del responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto.

2. La Commissione si adopera affinché gli Stati membri si accertino della legittimità e della regolarità delle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, nonché del rispetto dei principi della sana gestione finanziaria e mette in atto, a tale scopo, le misure e i controlli seguenti:

  1. a) si accerta dell'esistenza e del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri;

  2. b) procede alla riduzione o alla sospensione totale o parziale dei pagamenti intermedi ed applica le rettifiche finanziarie necessarie, in particolare in caso di inadeguatezza dei sistemi di gestione e di controllo;

  3. c) si accerta dell'avvenuto rimborso del prefinanziamento e procede, se del caso, al disimpegno automatico degli impegni di bilancio.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in virtù del paragrafo 1 e, per quanto riguarda i programmi di sviluppo rurale, delle misure adottate per la gestione e il controllo, in conformità della normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, per tutelare gli interessi finanziari della Comunità.

Art. 10 Ammissibilità dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori

Le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 possono beneficiare di un finanziamento comunitario solo se sono state eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti, designati dagli Stati membri.

Art. 11 Pagamento integrale ai beneficiari

Salvo disposizione contraria prevista dalla normativa comunitaria, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento o agli importi corrispondenti alla partecipazione finanziaria pubblica ai programmi di sviluppo rurale sono versati integralmente ai beneficiari.

Titolo II. Feaga

Capo 1. Finanziamento comunitario

Art. 12 Massimale di bilancio

1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal quadro finanziario pluriennale di cui all’accordo interistituzionale, ridotti degli importi di cui al paragrafo 2, e:

  1. a) ridotti dell’importo aggiunto per il sostegno allo sviluppo rurale mediante la decisione 2009/434/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/493/CE che stabilisce l’importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l’importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza16, che non è contemplato nel margine all’interno della rubrica 2 del quadro finanziario dell’accordo interistituzionale che non rientra nel sottomassimale per le spese FEAGA;

  2. b) ridotti di ogni eventuale diminuzione del massimale della rubrica 2 in relazione al finanziamento di progetti nel settore dell’energia, che potrebbero essere decisi conformemente alla procedura di cui alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul finanziamento dei progetti nel settore dell’energia e dell’Internet a banda larga e della valutazione dello stato di salute della PAC nell’ambito del piano europeo di ripresa economica17.

2. La Commissione fissa gli importi che ai sensi dell'articolo 9, dell'articolo 10, paragrafo 4, degli articoli 134, 135 e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori18, dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/200319, e dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo20, sono messi a disposizione del FEASR.

3. La Commissione fissa, in base ai dati di cui ai paragrafi 1 e 2, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA.

Art. 13 Spese amministrative e di personale

Le spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.

In determinati casi debitamente giustificati il primo comma non si applica alle misure e ai programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario17.

Art. 14 Pagamenti mensili

1. Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di rimborsi mensili (di seguito «pagamenti mensili»), calcolati in base alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.

2. Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilizzano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.

Art. 15 Modalità di versamento dei pagamenti mensili

1. La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31, per le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri nel corso del mese di riferimento.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, la Commissione decide i pagamenti mensili da versare, in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 17.

3. I pagamenti mensili sono versati allo Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese.

4. Le spese sostenute dagli Stati membri dal 1o al 15 ottobre sono imputate al mese di ottobre; le spese sostenute dal 16 al 31 ottobre sono imputate al mese di novembre.

5. La Commissione può decidere pagamenti complementari ovvero deduzioni. Il comitato dei Fondi agricoli ne è in tal caso informato nel corso della riunione successiva.

Art. 16 Rispetto dei termini di pagamento

Qualora la normativa comunitaria preveda termini di pagamento, ogni superamento di tali termini da parte degli organismi pagatori comporta la non ammissibilità dei pagamenti al finanziamento comunitario, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati, in base al principio di proporzionalità.

Art. 17 Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili

1.

Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, non le consentono di constatare che l'impegno dei fondi è conforme alle norme comunitarie in vigore, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni complementari entro un termine che essa fissa in funzione della gravità del problema e che, in linea di massima, non può essere inferiore a trenta giorni.

In mancanza di risposta dello Stato membro alla richiesta della Commissione di cui al primo comma, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di concludere che le regole comunitarie in vigore non sono state osservate o che si è in presenza di un'utilizzazione impropria dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti mensili allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro, precisando che si è proceduto a tali riduzioni o sospensioni.

2. Se le dichiarazioni o le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, le permettono di stabilire che si è in presenza di un superamento del massimale finanziario fissato dalla normativa comunitaria o di una palese inosservanza delle norme comunitarie in vigore, la Commissione può applicare le riduzioni o le sospensioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, dopo aver messo lo Stato membro in grado di presentare osservazioni.

3. Le riduzioni e le sospensioni sono applicate nel rispetto del principio di proporzionalità, nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31.

Art. 17 bis Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili in determinati casi

1. Fatto salvo l’articolo 17, la Commissione può adottare la decisione, a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di ridurre o sospendere i pagamenti mensili di cui all’articolo 14 per un periodo da stabilirsi nella decisione; tale periodo non supera i dodici mesi ma può essere prolungato per ulteriori periodi non superiori a dodici mesi se continuano a ricorrere le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I pagamenti mensili possono essere ridotti o sospesi se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  1. a) uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale in questione mancano o sono inefficaci a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate;

  2. b) le lacune di cui alla lettera a) sono di tipo persistente e sono all’origine di almeno due decisioni, a norma dell’articolo 31, per l’esclusione dal finanziamento comunitario delle spese sostenute dallo Stato membro in questione; e

  3. c) la Commissione conclude che lo Stato membro in questione non ha applicato le raccomandazioni da essa formulate per porre rimedio alla situazione e che non è in grado di farlo a brevissima scadenza.

3.

Prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro interessato della propria intenzione e lo invita a reagire entro un termine che fissa in funzione della gravità del problema e che, in linea di massima, non può essere inferiore a 30 giorni.

La percentuale di cui possono essere ridotti o sospesi i pagamenti mensili corrisponde alla percentuale fissata dalla Commissione nell’ultima delle decisioni di cui al paragrafo 2, lettera b). Essa è applicata alle pertinenti spese effettuate dall’organismo pagatore presso cui esistono le lacune di cui al paragrafo 2, lettera a).

4. La riduzione o sospensione non prosegue se non ricorrono più le condizioni di cui al paragrafo 2; essa non pregiudica la verifica di conformità a norma dell’articolo 31.

Capo 2. Disciplina di bilancio

Art. 18 Rispetto del massimale

1.

In ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Ogni atto giuridico che abbia un'incidenza sul bilancio del FEAGA, proposto dalla Commissione o deciso dal Consiglio o dalla Commissione, rispetta il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

2. Qualora nella normativa comunitaria sia previsto un massimale finanziario delle spese agricole in euro per un dato Stato membro, le relative spese sono rimborsate allo stesso nel limite di tale massimale fissato in euro, previo adattamento, se del caso, per tener conto delle conseguenze dell'eventuale applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, corretti in base agli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.

4. Se entro il 30 giugno di un dato anno il Consiglio non ha fissato gli adattamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione fissa tali adattamenti secondo la procedura prevista dall'articolo 41, paragrafo 3, del presente regolamento e ne informa immediatamente il Consiglio.

5. Entro il 1o dicembre il Consiglio può, su proposta della Commissione, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti fissati conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Art. 19 Procedura della disciplina di bilancio

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto preliminare di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N-1, N e N+1. Contestualmente presenta un'analisi dei divari constatati tra le previsioni iniziali e le spese effettive per gli esercizi N-2 e N-3.

2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto preliminare di bilancio per l'esercizio N, emerga che il saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, per l'esercizio N, tenendo conto del margine di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003, rischia di essere superato, la Commissione propone al Consiglio le misure necessarie, in particolare quelle richieste in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3.

Ove ritenga che esista un rischio di superamento del saldo netto di cui all'articolo 12, paragrafo 3, senza che le sia possibile adottare misure sufficienti per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze di gestione, la Commissione propone in qualsiasi momento al Consiglio altre misure destinate a garantire il rispetto di tale saldo.

Il Consiglio decide in merito tali misure, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato, nel termine di due mesi dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Parlamento europeo formula il proprio parere in tempo utile per permettere al Consiglio di prenderne conoscenza e adottare una decisione entro il termine indicato.

4. Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare il saldo netto fissato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, la Commissione:

  1. a) prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e fissa in via provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato;

  2. b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento comunitario relativo all'esercizio precedente;

  3. c) stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, l'importo globale del finanziamento comunitario, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento comunitario, nei limiti del bilancio disponibile per i pagamenti mensili;

  4. d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N+1, alle eventuali compensazioni tra Stati membri.

Art. 20 Sistema di allarme

Al fine di garantire che il massimale di bilancio non sia superato, la Commissione istituisce un sistema di allarme e controllo mensile delle spese del FEAGA.

Prima dell'inizio di ciascun esercizio di bilancio, la Commissione determina a tale scopo l'andamento delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili nei tre anni precedenti.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione mensile nella quale si esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e comportante una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.