Sez. 6, Sentenza n. 26630 del 29/05/2024 Ud. (dep. 05/07/2024) Rv. 286843-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di estinzione del reato ex art. 162-ter, cod. pen. - Appello del pubblico ministero - Riforma - Assunzione delle prove dedotte e non assunte in primo grado - Necessità.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Il giudice di appello, il quale - in seguito ad appello del pubblico ministero - intenda riformare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen. per assenza dei relativi presupposti, è tenuto, senza alcuna discrezionalità valutativa, ad assumere le prove già richieste e non espletate in primo grado. (Vedi: Sez. 3, n. 9726 del 1993, Rv. 196281-01).
Cod. Pen. art. 162 ter, Cod. Pen. art. 341 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)