Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, e' sostituito dal seguente:
"Alle dipendenze del Ministero della difesa e' istituito un collegio medico-legale, articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Al collegio medico-legale e' assegnato il seguente personale medico:
a) un generale medico in servizio permanente effettivo, presidente;
b) un generale medico in servizio permanente effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa da quella del presidente, con funzioni di vice presidente;
c) due ufficiali superiori medici dell'Esercito, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti;
d) quattro generali o colonnelli medici dell'Esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello medico, un generale o un colonnello medico del Corpo sanitario aeronautico con funzioni di presidenti delle sei sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti;
e) quattordici ufficiali superiori medici dell'Esercito, sette ufficiali superiori medici della Marina, sette ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;
f) quattordici ufficiali inferiori medici dell'Esercito, sette ufficiali inferiori medici della Marina, sette ufficiali inferiori medici del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzione di membri aggiunti delle sei sezioni.
I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. In mancanza di maggior generali o contrammiragli in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a maggior generali o contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente.
Tra i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere e) ed f) del primo comma vengono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.
Gli ufficiali medici di cui alle lettere c), d), e) ed f) del primo comma possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, anche se collocati in quest'ultima posizione ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere e) ed f) del primo comma possono essere sostituiti, fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili convenzionati scelti fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in medicina legale militare.
La nomina dei componenti del collegio e' fatta con decreto del Ministro della difesa, da registrarsi alla Corte dei conti.
Il presidente del collegio medico-legale puo' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili che siano titolari o liberi docenti universitari.
Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire ventimila per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.
Per le esigenze di funzionamento del collegio e dei gabinetti diagnostici i competenti Ministeri disporranno l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi.
Secondo le esigenze, il personale assegnato dovra' comprendere tecnici di radiologia medica, di laboratorio analisi, di elettrofonocardiografia, e di elettroencefalografia, nonche' dattilografi, impiegati civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.
In tutti i casi in cui si verificano nella definizione delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli anni due, i competenti Ministeri, devono assicurare il pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo".
Art. 2
1. Il parere previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, puo' essere reso, su richiesta delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o del procuratore generale presso la Corte stessa, sempre che l'emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessita', da una sezione speciale del collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti.
2. L'articolo 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' abrogato.
Art. 3
1. L'incarico di membro effettivo o di membro aggiunto del collegio medico-legale e' conferito ai medici civili di cui al precedente articolo 1 mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalita' delle prestazioni e il relativo compenso, in misura non superiore alla somma di lire 250.000 mensili.
2. In caso di modifica del trattamento economico previsto per i medici civili generici e specialisti chiamati a integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore per le pensioni di guerra a norma dell'articolo 12 della legge 29 novembre 1977, n. 875, tale modifica si intende estesa, con le stesse modalita', ai medici civili di cui all'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
Art. 4
1. Il primo comma dell'articolo 11-bis, inserito nella legge 11 marzo 1926, n. 416, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, e' sostituito dal seguente:
"Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione e' composta da un maggior generale o contrammiraglio medico oppure da un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al primo comma dell'articolo 11".
In mancanza di un maggior generale o contrammiraglio medico in servizio permanente, le funzioni di presidente della sezione speciale del collegio medico-legale di cui all'articolo 2, comma primo, della presente legge, sono affidate a un maggior generale o contrammiraglio medico in ausiliaria o nella riserva oppure a un colonnello o capitano di vascello medico in servizio permanente.
Art. 5
1. Per il richiamo in servizio degli ufficiali medici da destinare al collegio medico-legale e per l'eta' dei medici civili chiamati a far parte del collegio medesimo si applicano le disposizioni degli articoli 108 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Art. 6
1. L'onere derivante dalla presente legge e' valutato, in ragione di anno, in L. 238.840.000. L'onere relativo al 1980, calcolato in L. 155.340.000 fara' carico per L. 71.840.000 sul capitolo 3003 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi; per L. 83.500.000 sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno 1980, utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Avanzamento marescialli capi dell'Esercito e capi di seconda classe della Marina".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - LAGORIO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI