diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 2268 del 03/12/1982 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157910 - 01

PROVA PENALE - TESTIMONI - IN GENERE - PERSONA OFFESA - DEPOSIZIONI DELLA PERSONA OFFESA - DEL LAVORATORE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - UNICO ELEMENTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157910-01

PROVA PENALE - TESTIMONI - IN GENERE - PERSONA OFFESA - DEPOSIZIONI DELLA PERSONA OFFESA - DEL LAVORATORE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - UNICO ELEMENTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ.*

Le dichiarazioni della persona offesa dal reato possono essere assunte a fonte di prova al pari di qualsiasi testimonianza e, pertanto, in particolare, le dichiarazioni rese dal lavoratore in Sede di indagini di polizia giudiziaria e in dibattimento, ben possono, anche da sole, se ritenute attendibili e degne di fede, costituire mezzo di prova idoneo e sufficiente al riconoscimento da parte del giudice del rapporto di lavoro subordinato. (Conf mass n 144474; (Conf mass n 139989 per le deposizioni, in genere, della parte offesa).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)