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Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica

Testo in vigore al

Capo I. Disposizioni in materia di entrate

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi in materia di finanza pubblica al fine di contenere il fabbisogno del settore statale per il corrente anno nei termini fissati dal Parlamento con il documento di programmazione economico- finanziaria per il triennio 1991-1993 e con i documenti di bilancio per l'anno 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i numeri 1) e 2) sono soppressi.

2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche.

  1. a) dopo il numero 10) e' inserito il seguente:
    "10 bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03)";

  2. b) il numero 58) e' sostituito dal seguente;
    "58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testascei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05)";

  3. c) il numero 78) e' sostituito dal seguente:
    "78) preparazioni alimentari composte omogenizzate (v.d. ex 21.05)";

  4. d) il numero 91) e' sostituito dal seguente:
    "91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07)";

  5. e) i numeri 20), 25), 39), 44), 57), 67), 99), 100), 101), 102) e 117) sono soppressi.

3. L'articolo 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 11 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto cosi' come definiti dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 19 per cento.".

4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 12 per cento per le cessioni ed importazioni di:

  1. a) astici, aragoste e ostriche (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati secchi, salati o in salamoia; astici, ostriche e aragoste non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore (v.d ex 03.03).
    Astici, ostriche e aragoste preparati o conservati (v.d. ex 16.05);

  2. b) preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione di cani o gatti, condizionate per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);

  3. c) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe o rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01-06.02);

  4. d) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati ne' spaccati, ne' altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);

  5. e) prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e simili (v.d. 19.05);

  6. f) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);

  7. g) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04);

  8. h) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);

  9. i) materie tessili e loro manufatti, indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonche' di altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni;

  10. l) calzature.

  11. l-bis) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03); Salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, ministre, brodi, preparati (v.d. 21.04-ex 21.05);

  12. l-ter) dischi, nastri, cassette e videocassette registrati.

4-bis. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nell'articolo 13, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Per le cessioni dei beni indicati alla lettera e-bis) del secondo comma dell'articolo 19 la base imponibile e' ridotta alla meta' qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto o importazione da parte del cedente sia stata operata con la riduzione prevista nella disposizione stessa.";

  2. b) nell'articolo 19, secondo comma, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente lettera: " e-bis) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento.";

  3. c) nell'articolo 27, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilita', ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente puo' fare riferimento alle annotazioni eseguite durante il secondo mese precedente, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita'. L'opzione ha effetto per l'intero anno in corso ovvero, per coloro che iniziano l'attivita', dalla seconda liquidazione periodica dell'anno.";

  4. d) nell'articolo 27, secondo comma, le parole: "Entro lo stesso termine" sono sostituite con le parole: "Entro il termine previsto dal primo comma";

  5. e) nell'articolo 27, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 109 quando l'imposta e' del nove per cento, per 112 quando l'imposta e' del dodici per cento, per 119 quando l'imposta e' del diciannove per cento, per 138 quando l'imposta e' del trentotto per cento, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima.".

6. Nell'articolo 6, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, dopo le parole "pari al 65 per cento" sono aggiunte le parole: ", elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27,".

7. Le modificazioni recate dal presente articolo al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano a partire dalla liquidazione relativa al mese di maggio 1991; per l'anno 1991 l'opzione si esercita e si intende comunicata all'ufficio con la effettuazione, in conformita' ai criteri previsti dal secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27, della liquidazione relativa al mese di maggio ed e' vincolante per le liquidazioni relative ai successivi mesi dello stesso anno.

Art. 2

1. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
    =====================================================================

| | Imposte dovute | |___________________ "Articolo | | | della | Indicazione degli atti | Fisse | Propor tariffa | soggetti ad imposta | | | | | zionali __________|______________________________________|________|__________ 21 Carte di credito 500 - Per ogni operazione di acquisto di beni o servizi d'importo superiore alle lire 50.000 eseguita con l'utilizzo di carte di credito od altri documenti equipollenti che consentono di effettuare il pagamento senza la contestuale corresponsione di denaro, compreso il bancomat P.O.S. ===================================================================== | | Modo | di | Note pagamento | | __________|__________________________________________________________ Virtuale L'imposta e' dovuta dal soggetto emittente la carta di credito o il documento equipollente, con diritto di rivalsa verso l'intestatario. L'imposta relativa alle operazioni contabilizzate in ciascun mese deve essere versata all'ufficio del registro su presentazione di apposita denuncia, entro il giorno 20 del mese successivo.2

  1. b) dopo l'articolo 21 e' aggiunto il seguente articolo:
    =====================================================================
    "Articolo | Indicazione degli atti | Imposte dovute
    della | soggetti ad imposta |-----------------------
    tariffa | | Fisse | Proporzionali
    | | |
    =====================================================================
    21-bis | Buoni di acquisto ed altri | |
    | simili titoli in circolazione | |
    | di importo superiore a lire | |
    | 150.000 | |
    | | |
    | - per ogni esemplare | 800 |
    | | |
    ====================================================================
    Modo | Note
    di pagamento |
    ====================================================================
    |
    Marche o bollo | Non e' dovuta altra imposta
    a punzone | per la quietanza sui titoli."

|

====================================================================

Art. 3

1. Dopo la voce n. 130 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' aggiunta la seguente:
====================================================================
"Numero | Indicazione degli atti | Ammontare | Modo di
d'ordine | soggetti ad imposta |della tassa | pagamento
====================================================================
131 | Licenza o documento sostitutivo | |
| della stessa per l'impiego di | |
| apparecchiature terminali per | |
| il servizio radiomobile pubblico| |
| terrestre di comunicazione | |
| (articolo 318 del D.P.R. 29 | |
| marzo 1973, n. 156 e articolo | |
| 3 del decreto del Ministro | |
| delle poste e delle | |
| telecomunicazioni 13 febbraio | |
| 1990, n. 33, pubblicato nella | |
| Gazzetta Ufficiale n. 47 | |
| del 26 febbraio 1990) | |
| - per ogni mese di utenza | 25.000 |Congiun-
| | |tamente
| | |all'ab-
| | |bonamento
====================================================================
Note
1. La tassa e' dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta.
2. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i termini e le modalita' di pagamento del tributo.
3. Le modalita' e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
4. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di e ntrambi gli arti inferiori, nonche' a non vedenti. Per godere dell' esenzione l'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal 1 giugno 1991. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' in possesso della licenza o del documento sostitutivo, di cui alla voce n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, la tassa deve essere corrisposta per la prima volta con la seconda bolletta di pagamento emessa successivamente alla predetta data, con riferimento alle mensilita' maturate a partire dal 1 giugno 1991; per gli invalidi di cui alla nota 4 della predetta voce n. 131, l'esenzione si applica a decorrere dal periodo di utenza successivo a quello nel corso del quale viene presentata la certificazione sanitaria prevista nella medesima nota.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. DICEMBRE 2016, N. 225.16

3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2016, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. DICEMBRE 2016, N. 225.16

Art. 4

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

  1. a) da L. 61.721 a L. 62.562 e da L. 33.615 a L. 34.456 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

  2. b) da L. 25.229 a L. 25.481, da L. 28.475 a L. 28.777 e da L. 70.671 a L. 71.628 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della predetta tabella B.

1-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, le parole: "in prodotti chimici di natura diversa, destinati ad autoproduzione" sono sostituite dalle seguenti: "in prodotti di natura diversa, quelli impiegati come combustibili nei forni dei cementifici e quelli destinati alla produzione".

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 LUGLIO 2000, N. 213.

3. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane e' aumentata a lire 258 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta e' dovuta nella misura di lire 164 al metro cubo.
2-bis. All'articolo 77, secondo comma lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono aggiunte, in fine le parole: "anche internazionali espressi in lire italiane; dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) mediante bonifico bancario con valuta fissa".

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al consumo di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonche' ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.

5. Le aliquote di imposta stabilite nel comma 3 si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione istituita con l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, si considerano sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, quelli che oggettivamente presentano i requisiti per tale utilizzazione, quali la presenza di aperture laterali o di maniglie di qualsiasi tipo.

7. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento dell'imposta indicata nel comma 6 si applica, indipendentemente dal pagamento del tributo, la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa; la multa non puo' essere, comunque, inferiore a lire 5 milioni.

8. Per l'inosservanza delle prescrizioni dettate in ordine alle modalita' di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite nei decreti previsti dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge indicato nel comma 6, si applica la pena pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.

9. L'accertamento delle violazioni indicate nei commi 7 e 8 e' demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici di finanza e delle dogane muniti di speciale tessera di riconoscimento nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da L. 764.400 a L. 1.146.600 per ettanidro, alla temperatura di 20 ›C.

2. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' aumentata, fino alla predetta data, da L. 618.800 a L. 928.200 per ettanidro, alla temperatura di 20 ›C.

3. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 1 e 2 si applicano agli alcoli anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine, nonche' alle acquaviti in invecchiamento ad imposta ridotta.

4. Agli alcoli nazionali o di importazione, tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati: a) liquori, b) acquaviti, c) estratti alcolici, d) profumerie alcoliche, e) vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiano gia' assolto il tributo nella precedente misura da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, si applica l'aumento nella misura di L. 309.400 ad ettanidro. Sono esclusi dall'aumento gli alcoli detenuti dagli esercizi di minuta vendita in quantita' non superiore a 3.000 litri anidri. Per i vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, l'aumento di imposta si applica sull'alcole aggiunto, determinato nella misura forfetaria di litri anidri sei per ettolitro di prodotto finito.

5. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4, valgono le norme dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10, sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze dichiarate che viene fissato nel quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotto esportati e' effettuata nelle misure di L. 928.200 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di L. 1.146.600 ad ettanidro dal 1› gennaio 1993.

7. Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto- legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, ed estese ai vini liquorosi ed ai vini aromatizzati con l'articolo 4-bis del decreto-legge 15 maggio 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, sono ridotte al 17 per cento ad eccezione del vino Marsala.

7-bis. Con decorrenza 10 gennaio 1992, e' esente da imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine lo spirito (alcole etilico) denaturato e destinato ad essere impiegato nella produzione di profumerie alcoliche e di prodotti cosmetici definiti dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713. La denaturazione dello spirito, destinato ai predetti impieghi viene effettuata con denaturante stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto puo' essere ammessa la denaturazione con altri denaturanti autorizzati negli Stati membri delle Comunita' europee. La esenzione dalla sovraimposta di confine sullo spirito contenuto nelle profumerie alcoliche e nei prodotti cosmetici di importazione viene concessa sempreche' lo spirito risulti denaturato con una delle sostanze ammesse negli Stati membri delle Comunita' europee.

7-ter. Sono estese agli estratti alcolici le norme in materia di circolazione recate dal comma 25 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' le norme in materia di restituzioni in caso di esportazione di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

Art. 5-bis

1. Alla legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) al quarto comma dell'articolo 5 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

  2. b) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
    "Art. 6-bis. - 1. Su autorizzazione dell'Ufficio tecnico di finanza, i prodotti alcolici gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine possono essere ceduti, lavorati, imbottigliati, depositati anche per l'invecchiamento, ovvero trasferiti in cauzione, da opifici o da magazzini fiduciari ubicati nello stesso stabilimento o al di fuori, ad altri opifici, a magazzini doganali di proprieta' privata, a magazzini assimilati ai doganali, nell'ambito della stessa impresa o di piu' imprese.
    2. Nel caso di cessione la cauzione prestata dal cedente per l'imposta gravante sui prodotti di cui al comma 1 viene svincolata e deve essere sostituita da altra corrispondente cauzione prestata dal cessionario".

2. All'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Alle ditte di cui al comma 1 e' consentito l'accredito dell'imposta di fabbricazione anche nel caso di estrazione dai propri magazzini fiduciari. L'accredito e' consentito anche nel caso di acquisto di essenze e di estratti alcolici aromatizzanti per quantitativi di alcole corrispondenti in litri anidri a quelli contenuti negli estratti medesimi se destinati alla preparazione delle profumerie e delle bevande alcoliche, in quanto siano destinati all'esportazione anche indiretta, tal quali o trasformati sotto vigilanza finanziaria".

3. Al regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) all'articolo 1:

    1. 1) il punto 3 e' sostituito dal seguente:
      "3 liquori, essenze, estratti alcolici aromatizzanti per preparare liquori o da servire come liquori, frutta allo o con spirito";

    2. 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche indiretta, tal quali o trasformati sotto vigilanza finanziaria";

  2. b) all'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "I fabbricanti dei prodotti di cui all'articolo 1, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 3 e 4, sono autorizzati ad impiegare spirito e zucchero gravati di imposta anche quando i detti prodotti siano destinati al consumo interno";

  3. c) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 8. - 1. E' mantenuta la restituzione dell'imposta di fabbricazione per lo spirito e per lo zucchero contenuti nei prodotti di cui all'articolo 1, preparati all'infuori della vigilanza finanziaria ed esportati all'estero, sotto l'osservanza delle modalita' stabilite dall'Amministrazione finanziaria.
    2. Con decreto del Ministro delle finanze, la restituzione dell'imposta sugli spiriti puo' essere consentita anche per prodotti esportati diversi da quelli indicati nel presente articolo"
    .

Art. 6

1. I consumi di energia elettrica, per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, sono esenti dall'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, modificato con l'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni kWh di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:
a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 8 lire;
b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 11,50 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diverse dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;
d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;
e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.
2. Sono esclusi dalla addizionale di cui al comma 1, lettera a), i consumi effettuati nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.".

3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' sostituito dal seguente:
"2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica e' istituita una addizionale nelle seguenti misure:
a) lire 28 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo, quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;
b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.".

4. L'esenzione dall'imposta erariale di consumo stabilita dal comma 1 e le aliquote delle addizionali stabilite alle lettere a) e b) del primo capoverso del comma 2 e alla lettera a) del primo capoverso del comma 3 si applicano a partire dalle fatture emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; se le fatture riguardano anche consumi relativi a periodi precedenti, si applicano le aliquote vigenti nel periodo in cui si sono verificati i consumi.

Art. 7

1. L'importo annuo della tassa automobilistica erariale dovuta per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV e' stabilito in L.
125.000.

2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202.

3. Per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, e' dovuta una tassa speciale erariale per i seguenti importi:

  1. a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85;

  2. b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549.

3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85.

4. Alla tassa speciale di cui al comma 3 si applicano le disposizioni in materia di tasse automobilistiche, escluse quelle riguardanti l'addizionale del 5 per cento di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

5. Per i veicoli per i quali sono state pagate le tasse automobilistiche per periodi fissi che terminano successivamente al 31 maggio 1991, l'integrazione della tassa automobilistica per i motocicli e la tassa speciale erariale per i fuoristrada e gli autocaravan devono essere corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra quello di entrata in vigore del presente decreto, compreso, fino a quello di scadenza di validita' della tassa automobilistica pagata; il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. Per gli autocaravan per i quali la tassa automobilistica scade nel mese di maggio 1991, anche la tassa speciale erariale relativa a tale mese deve essere corrisposta all'atto del rinnovo della tassa automobilistica stessa e congiuntamente a questa.

5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli furistrada di associazioni di volontariato, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano iscritte nei ruoli di protezione civile presso le rispettive prefetture, e che esercitano gratuitamente il servizio di protezione civile.

Art. 8

1. Nell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. La tassa di stanzionamento per le unita' da diporto di cui al comma 1 e' stabilita nei seguenti importi: a) natanti: 1) fino a metri quattro e mezzo fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro ........... L. 400 2) per ogni centimetro eccedente metri quattro e mezzo e fino a metri sei fuoritutto, escluso il bompresso ................................ L. 600 3) per ogni centimetro eccedente i metri sei, escluso il bompresso ........................... " 800

  1. b) imbarcazioni:

    1. 1) fino a metri otto fuoritutto, escluso il
      bompresso, per ogni centimetro ...................... L. 1.500 2) per ogni centimetro eccedente i metri
      otto e fino a metri dodici fuoritutto, escluso il
      bompresso ........................................... " 4.000 3) per ogni centimetro eccedente i dodici
      metri e fino a metri diciotto fuoritutto, escluso il
      bompresso ........................................... " 6.000 4) per ogni centimetro eccedente i metri
      diciotto, escluso il bompresso ...................... " 8.000 c) navi:
      1) fino a sessantacinque tonnellate di
      stazza lorda .................................." 30.000.000

    2. 2) oltre sessantacinque tonnellate di stazza
      lorda ........................................ " 40.000.000
      2-bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonche' ai battelli di servizio purche' questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.
      2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15 per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione, del 30 per cento dopo dieci anni del 45 per cento dopo quindici anni.
      2-quater. Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
      2-quinquies. La tassa di stazionamento si applica nella misura del 50 per cento alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino ad 8 metri, utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori. La stessa misura ridotta si applica alle medesime imbarcazioni e natanti utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, nei comuni della Laguna di Venezia
      ".

2. Coloro che hanno corrisposto la tassa di stazionamento per l'anno 1991 devono integrare il versamento effettuato, versando una somma pari a un dodicesimo della differenza tra gli importi stabiliti nel primo capoverso del comma 1 e quelli versati, per ciascun mese da quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al mese in cui scade il periodo per il quale la tassa e' stata corrisposta. Il versamento integrativo deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalita' stabilite dall'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 10 gennaio 1991, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 1991.

3. All'articolo 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la lettera f), introdotta dall'articolo 14, comma 2, della legge 5 maggio 1989, n. 171, e' sostituita dalla seguente: "f) unita' da diporto: 1) natanti: a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto . . . L. 70.000 b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto . . . ." 140.000

  1. 2) imbarcazioni:

    1. a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto . . ." 400.000

    2. b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto . ." 600.000

    3. c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto ." 800.000

    4. d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto . " 1.000.000

  2. 3) navi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.000.000.".

Art. 10

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nell'articolo 67, dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: " 10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.";

  2. b) nell'articolo 50, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: " 3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.".

2. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, deve intendersi riferita a tutte le operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria, nonche' dalle societa' da questi controllate, al fine di modificare o comunque adeguare la propria struttura organizzativa in conformita' allo schema di gruppo creditizio previsto all'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

3. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nell'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3.
    Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse, su richiesta di questa, secondo le modalita' stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.";

  2. b) nell'articolo 7, comma 1, le parole: "la trasmissione dei dati e delle notizie" sono sostituite dalle seguenti: "la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 nonche' degli altri dati e notizie";

  3. c) nell'articolo 7, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: " 1-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.".

4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nell'articolo 6, primo comma, lettera f), le parole: "domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori;" sono sostituite dalle seguenti parole: "domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprieta' o di altri diritti reali relativamente ai possessori ed altri soggetti ivi indicati, concernenti navi ed unita' da diporto soggette ad iscrizioni nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizioni e note di trascrizione al Registro aeronautico nazionale, relativamente ai possessori di aeromobili;";

  2. b) all'articolo 21, dopo l'ultimo comma, va aggiunto il seguente: "Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica - ed il Registro aeronautico nazionale debbono entro il 30 giugno 1992 integrare con il codice fiscale i dati dei possessori di navi, unita' da diporto ed aeromobili, risultanti iscritti alla data del 30 giugno 1991 nei registri da essi gestiti. A tal fine i possessori di tali beni debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il 31 dicembre 1991. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 13.".

5. Per l'attivazione presso gli uffici marittimi di strumenti informatici di ausilio ai compiti, previsti dal comma 4, di rilevazione dei codici fiscali dei soggetti possessori di navi ed unita' da diporto, di gestione dei registri tenuti da tali uffici e di comunicazione all'anagrafe tributaria viene stanziata la somma di lire 1 miliardo su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991. Al relativo onere per l'anno 1991 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".

5-bis. La lettera g-bis) del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e succes- sive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente:
"g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescienza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni"
.

6. Le entrate per servizi resi in base alle convenzioni stipulate a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, alle richieste di accesso all'anagrafe tributaria previste dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nonche' ai collegamenti dell'anagrafe tributaria con i sistemi informativi di organismi esterni all'Amministrazione finanziaria, sono utilizzate per il potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 202.

8. Nel secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "sul quale gravano, oltre alle spese relative agli stipendi, compensi ed altri assegni spettanti agli ispettori ed al personale in servizio, anche le spese indicate nelle lettere da d) a p) dell'articolo 5 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, e successive modificazioni".

9. Gli ispettori tributari del Servizio centrale degli ispettori tributari (SE.C.I.T.) sono iscritti di diritto al fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, a decorrere dalla data della nomina, ancorche' precedente al presente decreto.

10. In aggiunta al limite di spesa, previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonche' a quello previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e' prevista per l'anno 1991 la spesa di lire 150 miliardi.

11. L'ammontare del credito d'imposta attribuibile a ciascun veicolo e' stabilito per l'anno 1991 con il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, 15 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 1991.

12. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, puo' essere scomputabile sui versamenti da effettuare nel periodo d'imposta successivo.

13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, pari a L. 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, con parte delle maggiori entrate assicurate dal presende decreto. In deroga a quanto disposoto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le maggiori entrate assicurate per l'anno 1991 ai sensi del suddetto articolo 9 sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e non possono pertanto essere utilizzate per la copertura delle minori entrate derivanti dai decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine.

Art. 11

1. Se piu' soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle altre entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento e' notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sara' iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresi' notificare l'avviso di mora di cui all'articolo 46 del decreto n. 602 del 1973.

2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati di due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.

3. Nell'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nel terzo periodo, prima della parola: "sospende" e' inserita la parola: "non";

  2. b) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facolta' di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati; la decisione dell'intendente di finanza e' definitiva.".

4. I termini di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la resa del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi.

4-bis. IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

5. IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

6. I provvedimenti di dilazione emessi dagli intendenti di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1990 e poste a carico dello Stato per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Gli intendenti di finanza emetteranno appositi decreti di annullamento dei crediti a norma dell'articolo 267 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. La relativa regolazione contabile viene effettuata nell'anno 1991 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1990, mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

6-bis. I concessionari del Servizio centrale della riscossione sono autorizzati a collegarsi al sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari o in modo diretto, per acquisire le informazioni utili al fruttuoso esperimento degl atti esecutivi nei confronti dei contribuenti. I collegamenti devono altresi' consentire all'Amministrazione finanziaria di disporre in modo tempestivo dei dati relativi ai versamenti diretti effettuati dai contribuenti ed alla situazione di riscossione degli articoli di ruolo.

Art. 12

1. I soggetti obbligati per l'anno 1989 al pagamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, possono tenere conto, per la determinazione dell'imposta, della perdita o del reddito di impresa e di arti e professioni dichiarato o definitivamente accertato per il medesimo anno ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche.

2. I soggetti che intendono avvalersi della disposizione recata dal comma 1 devono presentare, a mezzo raccomandata postale, al comune competente, nel mese di ottobre 1991, apposita denuncia, non revocabile, provvedendo alla liquidazione ed al versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1989, determinata secondo i criteri e le modalita' stabiliti per l'anno 1990 dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dall'articolo 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, e la misura della imposta e' determinata sulla base della deliberazione adottata dal consiglio comunale per l'anno 1990. Ai fini della liquidazione e dell'accertamento, nonche' della determinazione degli interessi e delle sanzioni si tiene conto delle denunce presentate ai sensi del presente comma.

3. Se l'ammontare dell'imposta determinata ai sensi di quanto previsto nel comma 2 e' inferiore all'ammontare delle somme versate per l'anno 1989 per effetto dell'applicazione dei criteri stabiliti dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il contribuente, previa compensazione fino a concorrenza del minore importo, ha diritto alla restituzione dell'eccedenza, maggiorata degli interessi, formulandone richiesta nella stessa denuncia. Per le somme richieste in restituzione il comune emette avviso di liquidazione comunicato al contribuente entro i sei mesi successivi al ricevimento della denuncia, con la indicazione anche dei relativi interessi decorrenti dalla data di ricevimento della denuncia fino a quella di emissione dell'avviso stesso.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il termine di giorni novanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il modello della denuncia di cui al comma 2 e sono determinati i documenti che ad essa devono essere allegati, nonche' le modalita' di presentazione; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il predetto termine, e' approvato il modello per il versamento dell'imposta.

4-bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990.

Capo II. Disposizioni in materia di spesa

Art. 13

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per l'anno 1991 non possono essere effettuate le assunzioni previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. La disposizione non si applica per i concorsi gia' espletati o in corso di espletamento.

2. Le Amministrazioni dello Stato possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per le esigenze di funzionamento dei servizi relativi all'immigrazione ed alla lotta alla droga.

3. Per il personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e dell'Amministrazione penitenziaria, continua ad applicarsi la normativa vigente.

4. L'inquadramento definitivo del personale statale derivante dall'applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, non produce nuovi effetti sulla valutazione dei servizi resi anteriormente al 10 gennaio 1978 gia' effettuata in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, sulla base delle qualifiche del previgente ordinamento.

5. I provvedimenti comunque emessi in difformita' dalle disposizioni di cui al comma 4 sono nulli e improduttivi di effetto.