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Sez. 1 - , Sentenza n. 9067 del 12/04/2018 (Rv. 648257 - 02)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Condotta omissiva - Condizioni e modalità di apprezzamento del rapporto causale - Differenze dal comportamento commissivo - Valutazione sul piano naturalistico - Insufficienza - Obbligo generico o specifico di tenere la condotta positiva - Preventiva individuazione - Necessità - Fattispecie in tema di omissione di obblighi di vigilanza da parte della Consob.
Stato
decisa il 2018-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648257-02

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

In tema di responsabilità civile, l'omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, quando si tratti di condotta imposta da una norma giuridica specifica, sicché il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)