Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 254 del 1982
Massime (1)
Massima n. 14583
- Reato in genere
- Emissione di assegni a vuoto
- Applicazione della pena detentiva in aggiunta a quella pecuniaria "nei casi più gravi"
- Assunta violazione del principio della riserva di legge in materia penale
- Omessa motivazione sulla rilevanza
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25 cpv. Cost., dell'art. 116 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 nella parte in cui prescrive l'applicabilità della pena della reclusione nei casi più gravi di emissione di assegni a vuoto senza indicare gli elementi di base dai quali desumere la gravità del fatto in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione od indicazione in ordine alla rilevanza dell'impugnativa stessa e non ha tenuto conto di precedenti pronunce della Corte, che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, identica questione. - S. n. 131/1970.
Norme impugnate
- art. 116 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
Parametri
- art. 25, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1980 dal Pretore di Omegna, nei procedimenti penali riuniti a carico di Dalle Feste Silvana, iscritta al n. 491 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 dell'8 ottobre 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Livio Paladin
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Omegna, con ordinanza emessa il 29 maggio 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 ("nella parte in cui stabilisce che nei casi più gravi chi emetta assegno senza provvista o con data falsa è punito con la reclusione, senza indicazione degli elementi in base ai quali desumere la gravità del fatto"), per preteso contrasto "con il principio di legalità di cui all'art. 25 cpv. della Costituzione";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari la manifesta infondatezza della questione medesima.
punto 2
Considerato che la Corte si è già pronunciata in proposito, mediante la sentenza n. 131 del 1970, che ha dichiarato "non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la questione di legittimità costituzionale dell'inciso "e nei casi più gravi con la reclusione sino a sei mesi", contenuto nell'art. 116 del r.d. 2 dicembre 1933, n. 1736, sollevata... in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 25, comma secondo, Cost.";
e che per altro il giudice a quo, nonché ignorare tale decisione, si è limitato ad asserire - nei termini indicati in narrativa - la non manifesta infondatezza della proposta questione, omettendo qualsiasi motivazione od indicazione relativa alla rilevanza dell'impugnativa stessa.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Omegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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