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Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali

Testo in vigore al

Art. 10

1. Nei casi in cui sia prevista l'intesa o la partecipazione di organi regionali o provinciali alle decisioni di organi governativi, l'iniziativa e' assunta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, quando si tratti di partecipazione al Consiglio dei Ministri, o dal Ministro competente negli altri casi.

Art. 15

1. L'emanazione delle leggi regionali e provinciali avviene con la seguente formula:
"Regione Trentino-Alto Adige (rispettivamente: Provincia di........).
"Il Consiglio regionale (rispettivamente: il Consiglio provinciale di.......) ha approvato e il Presidente della giunta regionale (rispettivamente: provinciale) promulga".
Al testo della legge segue la formula "La presente legge sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione (rispettivamente: della provincia)".
Al testo dei regolamenti regionali e provinciali segue la formula: "Il presente decreto sara' pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".

Art. 16

1. Oltre le leggi regionali e provinciali e i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della regione gli annunzi e gli avvisi prescritti da leggi e regolamenti regionali o provinciali e quelli di cui e' obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle province, nonche' quelli richiesti dagli interessati.

2. I Fogli degli annunzi legali delle province sono sostituiti a tutti gli effetti dal Bollettino della regione.

3. Le inserzioni e gli abbonamenti al "Bollettino Ufficiale" della regione sono regolati dalle norme vigenti per la Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in quanto applicabili.

4. Con legge regionale sono dettate le norme per la pubblicazione gratuita nel "Bollettino Ufficiale" della regione di atti e provvedimenti dello Stato nonche' quelle per la pubblicazione, anche in lingua tedesca, di atti e provvedimenti regionali o provinciali.

Art. 17

1. La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali nell'apposita sezione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 59 dello statuto, e' gratuita.

Art. 18

1. Gli organi statali, regionali e provinciali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo, secondo la rispettiva competenza, gli elementi utili allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 19

1. Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali quando intervengono alle sedute del Consiglio dei Ministri non hanno diritto di voto.

2. Il Presidente della giunta regionale e i Presidenti delle giunte provinciali sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio e' chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della regione o delle province.

3. Il Presidente della giunta regionale e il Presidente della giunta provinciale di Bolzano sono altresi' invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio e' chiamato a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

4. Il presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali sono altresi' invitati, per essere sentiti, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorche' le questioni stesse riguardino, rispettivamente, la regione o le province.

Art. 23

1. La norma dell'art. 61, primo comma, dello statuto e applicabile soltanto agli enti pubblici la cui attivita' si svolge nella Provincia di Bolzano o in entrambe le province della regione.

2. La composizione degli organi collegiali degli enti indicati nel comma precedente deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse localita', quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 24

1. Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 56 dello statuto, il ricorso e' proposto in forma collettiva.

2. Il regolamento interno del Consiglio regionale e quello del consiglio provinciale di Bolzano prevedono le modalita' per proporre la richiesta di votazione per gruppo linguistico di cui al primo comma dell'art. 56 dello statuto, nonche' per accertare l'avveramento delle condizioni di cui al secondo comma del medesimo articolo in ogni caso la richiesta di votazione per gruppi linguistici puo' essere proposta fino al momento del passaggio alla votazione finale sulla proposta di legge.

3. Unitamente al ricorso di cui al primo comma del presente articolo deve essere allegata una certificazione rilasciata dal segretario del Consiglio regionale o provinciale, attestante l'intervenuta richiesta o l'avveramento delle condizioni di cui ai commi precedenti.

4. Le spese giudiziali e quelle per l'assistenza legale inerenti, sono a carico del bilancio del Consiglio regionale rispettivamente di quello del Consiglio provinciale di Bolzano.