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REGOLAMENTO (CE) N. 800/1999 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

Testo in vigore al

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/962, in particolare gli articoli 13 e 21, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro3, in particolare gli articoli 3 e 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 604/985, è stato modificato ripetutamente e in maniera sostanziale; che, in occasione di nuove modifiche, e opportuno procedere, per motivi di chiarezza, alla rifusione di tale regolamento;

considerando che le norme generali adottate dal Consiglio dispongono che la restituzione venga pagata quando sia fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità; che, se per tutti i paesi terzi si applica un tasso di restituzione unico, il diritto alla restituzione è in linea di massima acquisito nel momento in cui i prodotti escono dal mercato comunitario; che, se il tasso di restituzione è differenziato in base alla destinazione dei prodotti, il diritto alla restituzione è vincolato all'importazione in un paese terzo;

considerando che l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell "Uruguay Round" prevede che la concessione della restituzione venga di norma subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione stessa; che, tuttavia, le consegne effettuate all'interno della Comunità e destinate alle organizzazioni internazionali, alle forze armate e all'approvvigionamento, nonché le esportazioni in quantitativi ridotti, presentano un carattere specifico e un'importanza economica minore; che, per questi motivi, è stato previsto un regime specifico senza titoli di esportazione inteso, da un lato, ad agevolare le operazioni di esportazione e, dall'altro, ad evitare un inutile sovraccarico amministrativo per gli operatori economici e le amministrazioni competenti;

considerando che il giorno dell'esportazione deve essere il giorno in cui il servizio doganale accetta l'atto mediante il quale il dichiarante esprime la volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in causa, beneficiando di una restituzione; che tale atto è destinato, in particolare, a richiamare l'attenzione delle autorità doganali sul fatto che l'operazione di cui trattasi è sovvenzionata con fondi comunitari, in modo che le medesime autorità procedano ai pertinenti controlli; che, al momento dell'accettazione dell'atto, i prodotti sono posti sotto controllo doganale fino al momento della loro effettiva esportazione; che la data in questione serve di riferimento per determinare la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato;

considerando che, nel caso di spedizioni alla rinfusa o in unità non standardizzate, si ammette che la massa netta esatta dei prodotti possa essere nota solo dopo il carico del mezzo di trasporto; che, per tale ragione, è opportuno che nella dichiarazione di esportazione la massa venga indicata a titolo provvisorio;

considerando che, per consentire la corretta applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi6, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 163/947, è opportuno prevedere che la concordanza tra la dichiarazione di esportazione e i prodotti agricoli venga verificata al momento del carico del container, dell'autocarro, della nave o di altri analoghi contenitori;

considerando che, in caso di reiterate esportazioni di piccoli quantitativi di prodotti, e necessario prevedere una procedura semplificata per quanto riguarda il giorno da considerare per la determinazione del tasso di restituzione;

considerando che, ai fini di un'interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori della Comunità, è opportuno prendere in considerazione la data di uscita del prodotto dal territorio doganale comunitario;

considerando che può essere necessario che l'esportatore o il trasportatore prendano misure intese ad evitare che i prodotti destinati ad essere esportati si deteriorino durante il periodo di sessanta giorni successivo all'accettazione della dichiarazione di esportazione ed anteriormente all'uscita dal territorio doganale della Comunità o prima di aver raggiunto la loro destinazione; che una misura del genere è il congelamento, che consente di lasciare intatti i prodotti; che, al fine di rispettare tale condizione, è opportuno prevedere che il congelamento possa essere effettuato durante il suddetto periodo;

considerando che le autorità competenti devono accertare che i prodotti che escono dalla Comunità o che sono consegnati per determinate destinazioni siano effettivamente quelli che hanno formato oggetto delle formalità doganali d'esportazione; che a tal fine, se un prodotto, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità o di raggiungere una destinazione particolare, attraversa il territorio di altri Stati membri, occorre usare l'esemplare di controllo T5 di cui agli articoli da 471 a 495 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario8, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/19999; che tuttavia, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno ricorrere ad una procedura più elastica di quella dell'esemplare di controllo T5, qualora si applichi il regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori, di cui agli articoli da 412 a 442 del regolamento (CEE) n. 2454/93, che dispone che, se un trasporto ha inizio nell'interno della Comunità e si conclude all'esterno di essa, l'ufficio doganale da cui dipende la stazione ferroviaria di frontiera non debba procedere ad alcuna formalità;

considerando che, talvolta, determinati prodotti esportati con domanda di restituzione e che hanno lasciato il territorio doganale della Comunità, vi fanno ritorno per operazioni di trasbordo o di transito prima di giungere alla loro destinazione finale al di fuori di tale territorio; che il ritorno nel territorio doganale comunitario può anche avvenire per motivi non dovuti a necessità del trasporto, in particolare a scopo di speculazione; che, in tali casi, non è garantito il rispetto del termine di sessanta giorni entro il quale i prodotti devono lasciare come tali il territorio doganale della Comunità; che è necessario, per evitare tali situazioni, definire con precisione le condizioni alle quali i prodotti possono rientrare nel territorio doganale comunitario;

considerando che soltanto i prodotti in libera pratica e, eventualmente, originari della Comunità, possono beneficiare del regime contemplato nel presente regolamento; che per alcuni prodotti composti la restituzione non viene fissata per il prodotto in sé, ma facendo riferimento ai prodotti di base che entrano nella loro composizione; che, nei casi in cui la restituzione sia individuata in base ad uno o più componenti, è sufficiente che il componente o i componenti soddisfino le condizioni di cui sopra, o non vi rispondano più a causa esclusivamente della loro incorporazione in altri prodotti, perche possa essere accordata la restituzione o la pertinente parte della restituzione; che, per tener conto della situazione particolare di certi componenti, occorre stabilire un elenco dei prodotti per i quali le restituzioni sono considerate fissate per un componente;

considerando che gli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario10, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio11, definiscono l'origine non preferenziale delle merci; che, per la concessione della restituzione all'esportazione, sono considerati di origine comunitaria soltanto i prodotti ottenuti interamente nella Comunità o che vi hanno subito una trasformazione sostanziale; che è opportuno, ai fini di un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, precisare che alcuni miscugli di prodotti non soddisfano le condizioni per la restituzione;

considerando che il tasso di restituzione è determinato in base alla classificazione tariffaria di un prodotto; che, per alcuni miscugli, assortimenti e prodotti misti, tale classificazione può comportare la concessione di una restituzione superiore all'importo economicamente giustificato; che occorre quindi adottare disposizioni particolari per la determinazione della restituzione applicabile ai miscugli, assortimenti e prodotti misti;

considerando che, se il tasso di restituzione è differenziato a seconda della destinazione dei prodotti, occorre accertarsi che il prodotto sia stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per il quale è prevista la restituzione; che tale misura può essere attenuata senza inconvenienti per quanto riguarda le esportazioni che danno diritto a una restituzione poco elevata, sempreché offrano garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti; che obiettivo della disposizione è una semplificazione amministrativa in materia di presentazione delle prove;

considerando che, se nel giorno di fissazione anticipata della restituzione si applica per tutte le destinazioni un tasso di restituzione unico, esiste in taluni casi una clausola di destinazione obbligatoria; che è opportuno considerare tale situazione come una differenziazione della restituzione, qualora il tasso di restituzione applicabile il giorno dell'esportazione sia inferiore a quello applicabile il giorno della fissazione anticipata, eventualmente adattato al giorno dell'esportazione;

considerando che, se il tasso della restituzione è differenziato a seconda della destinazione dei prodotti esportati, dev'essere fornita la prova che il prodotto di cui trattasi è stato importato in un paese terzo; che l'espletamento delle formalità doganali di importazione consiste in particolare nel pagamento dei dazi all'importazione applicabili al prodotto affinché lo stesso possa essere commercializzato sul mercato del paese terzo interessato; che, tenuto conto delle diverse situazioni esistenti nei paesi terzi importatori, è opportuno ammettere la presentazione dei documenti doganali di importazione che forniscono la garanzia dell'arrivo a destinazione dei prodotti esportati, ostacolando il meno possibile gli scambi;

considerando che, per rendere più agevole agli esportatori comunitari l'ottenimento della prova di arrivo a destinazione, occorre prevedere che società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza e riconosciute dagli Stati membri rilascino attestati di arrivo a destinazione per i prodotti agricoli esportati dalla Comunità con una restituzione differenziata; che per il riconoscimento di tali società gli Stati membri, i quali hanno competenza in materia, decidono caso per caso, attenendosi ad alcuni orientamenti esistenti; che è opportuno chiarire la situazione e precisare i principali orientamenti nel regolamento;

considerando che, per porre le esportazioni per le quali è concessa una restituzione differenziata a seconda della destinazione su un piano di parità con le altre esportazioni, e d'uopo disporre che, non appena l'esportatore abbia fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, gli venga versata una parte della restituzione, calcolata segnatamente in funzione del tasso di restituzione più basso;

considerando che per le restituzioni differenziate, qualora si sia avuto un cambiamento di destinazione, la restituzione da versare è quella relativa alla destinazione reale, con un massimale pari all'importo applicabile a quella prefissata; che, al fine di evitare il ricorso abusivo e sistematico alla fissazione anticipata relativa alle destinazioni con i tassi di restituzione più elevati, è opportuno introdurre una forma di penalizzazione nel caso in cui, cambiando la destinazione, il tasso di restituzione della destinazione reale risulti inferiore a quello della destinazione prefissata; che questa disposizione comporta delle conseguenze sul calcolo della parte di restituzione che può essere versata all'atto della presentazione della prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità;

considerando che gli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 definiscono l'origine non preferenziale delle merci; che, in alcuni casi, è opportuno applicare ai prodotti reimportati il criterio della trasformazione o lavorazione sostanziale previsto all'articolo 24, per valutare se i prodotti precedentemente esportati sono giunti a destinazione;

considerando che alcune esportazioni possono dar luogo a dirottamenti di traffico; che, al fine di evitare questi ultimi, è opportuno subordinare il pagamento della restituzione per le esportazioni di cui trattasi, oltre che alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio doganale comunitario, anche alla condizione che il prodotto sia stato importato in un paese terzo o abbia formato oggetto di una trasformazione o lavorazione sostanziale; che inoltre, in alcuni casi, il pagamento della restituzione può essere subordinato alla condizione che il prodotto sia stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo importatore o abbia formato oggetto di una trasformazione o lavorazione sostanziale;

considerando che, se il prodotto è andato distrutto o si è avariato prima di essere stato immesso sul mercato di un paese terzo o prima di aver subito, in un paese terzo, una trasformazione o lavorazione sostanziale, la restituzione è considerata indebita; che è opportuno lasciare all'esportatore la facoltà di dimostrare che le condizioni economiche in cui è stata effettuata l'esportazione erano tali da consentire la realizzazione di una transazione in un contesto normale;

considerando che il finanziamento comunitario delle esportazioni non è giustificato se si constata che l'operazione di esportazione non costituisce una normale transazione commerciale, in quanto priva di reale finalità economica, e che è stata posta in essere soltanto per conseguire un vantaggio economico a spese della Comunità;

considerando che occorre evitare che siano finanziate con fondi comunitari operazioni economiche non corrispondenti allo scopo del regime delle restituzioni all'esportazione; che c'è il rischio che siano attuate simili operazioni per prodotti che, dopo aver beneficiato di restituzioni all'esportazione, verrebbero reimportati nella Comunità senza aver formato oggetto di una lavorazione o trasformazione sostanziale in un paese terzo e che, all'atto della reimportazione, beneficerebbero di un'esenzione parziale o totale dal dazio applicabile, in virtù di un accordo preferenziale o di una decisione del Consiglio; che, per limitare i vincoli per gli esportatori, è opportuno applicare le pertinenti misure ai prodotti più sensibili;

considerando che, per ridurre l'incertezza degli esportatori, è opportuno esentare dalle misure concernenti il rimborso delle restituzioni i prodotti reimportati nella Comunità dopo più di due anni dal giorno dell'esportazione;

considerando che è necessario, da un lato, offrire agli Stati membri la possibilità di non concedere o di recuperare la restituzione nei casi flagranti in cui sia stato constatato che l'operazione non corrisponde alla finalità del regime delle restituzioni all'esportazione e, dall'altro, evitare oneri eccessivi per le amministrazioni nazionali obbligandole ad una verifica sistematica di tutte le importazioni;

considerando che è d'uopo che i prodotti siano di qualità tale da poter essere immessi in commercio in condizioni normali sul territorio della Comunità; che bisogna tuttavia tener conto dei vincoli particolari derivanti dalle norme vigenti nei paesi terzi destinatari;

considerando che alcuni prodotti possono perdere il diritto alla restituzione se cessano di essere di qualità sana, leale e mercantile;

considerando che, se per un'esportazione viene concessa una restituzione fissata in anticipo o tramite gara, il prelievo all'esportazione non si applica, in quanto l'esportazione deve essere realizzata alle condizioni che sono state stabilite in anticipo ovvero mediante gara; che è parimenti necessario disporre che le esportazioni per le quali viene riscosso un prelievo fissato in anticipo o tramite gara siano realizzate alle condizioni previste e non fruiscano pertanto di restituzioni all'esportazione;

considerando che, per facilitare agli esportatori il finanziamento delle esportazioni, si devono autorizzare gli Stati membri ad anticipare, a partire dal momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento, la totalità o una parte della restituzione, sempreché venga costituita una cauzione a garanzia del rimborso dell'anticipo nell'eventualità che si constati in seguito che la restituzione non doveva essere pagata;

considerando che l'importo pagato in anticipo deve essere rimborsato ove non venga riconosciuto alcun diritto alla restituzione o venga riconosciuto il diritto a una restituzione di entità inferiore all'importo anticipato; che nella somma da rimborsare deve essere incluso un importo supplementare per impedire abusi; che, in caso di forza maggiore, questo importo supplementare non è dovuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio12, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/8313, stabilisce le norme generali concernenti il pagamento, prima dell'esportazione, di una somma pari all'importo delle restituzioni all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CEE) n. 565/80, per determinare il tasso di restituzione e gli eventuali aggiustamenti del tasso di restituzione applicabile, si prende in considerazione il giorno in cui i prodotti di base vengono posti sotto controllo doganale;

considerando che, conseguentemente, è opportuno che la data da prendere in considerazione sia quella del giorno in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione nella quale l'interessato esprime l'intenzione di sottoporre i prodotti o le merci al regime previsto dall'articolo 4 o dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 e di esportarli dopo averli trasformati o immagazzinati beneficiando di una restituzione; che in tale dichiarazione devono essere indicati i dati necessari per il calcolo della restituzione;

considerando che il pagamento delle restituzioni prima della trasformazione ha lo scopo di porre i prodotti comunitari su un piano di parità con i prodotti importati dai paesi terzi, destinati alla trasformazione ed alla riesportazione;

considerando che i metodi di produzione dei prodotti trasformati e le relative procedure di controllo richiedono una certa flessibilità; che l'articolo 115 del regolamento (CEE) n. 2913/92 prevede un sistema di equivalenza nell'ambito del regime del perfezionamento attivo;

considerando che, ai fini di una migliore gestione delle capacità di magazzinaggio esistenti, è opportuno prevedere un sistema nel cui ambito sia possibile autorizzare l'equivalenza per prodotti di base o prodotti intermedi immagazzinati alla rinfusa, destinati ad essere esportati previa trasformazione;

considerando che i prodotti non ammessi al beneficio delle restituzioni non possono essere considerati prodotti equivalenti;

considerando che dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dell'intervento14, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/9615, si desume che i prodotti d'intervento devono raggiungere la destinazione prevista; che ne consegue che tali prodotti non possono essere sostituiti da prodotti equivalenti;

considerando che i prodotti in questione devono essere esportati entro un determinato periodo; che detto periodo deve essere stabilito tenendo conto del regime dei titoli di esportazione e di fissazione anticipata;

considerando che, in caso di immagazzinamento precedente l'esportazione, è opportuno limitarsi alle manipolazioni atte ad assicurare la conservazione, nello stato in cui si trovano, dei prodotti o delle merci in causa; che, per chiarire la situazione, occorre prevedere che tali manipolazioni non abbiano alcun effetto sulla restituzione da applicare;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, un importo pari alla restituzione all'esportazione viene pagato non appena i prodotti o le merci sono sottoposti al regime di deposito doganale o di, zona franca; che, una volta accettata la dichiarazione di pagamento, è opportuno permettere il trasporto dei prodotti o delle merci a destinazione di uno Stato membro diverso da quello in cui sarà effettuato il pagamento, per esservi immagazzinati e successivamente esportati; che è necessario disporre che i prodotti o le merci siano scortati da un esemplare di controllo T5, in modo da comprovarne l'uscita dalla Comunità; che, per evitare il rischio di un doppio pagamento, è necessario completare la dichiarazione di esportazione con alcune diciture intese ad informare l'organismo pagatore dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione del fatto che la procedura di pagamento della restituzione è già stata avviata;

considerando che, in caso di superamento dei termini previsti per l'esportazione o per la presentazione delle prove richieste per ottenere il versamento della restituzione, quest'ultima non è erogata; che occorre adottare misure corrispondenti a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli16, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/9317;

considerando che negli Stati membri i prodotti consegnati per certe destinazioni beneficiano, al momento dell'importazione in provenienza dai paesi terzi, di una franchigia sui dazi all'importazione; che, se questi sbocchi rivestono una certa importanza, è d'uopo porre i prodotti comunitari su un piano di uguaglianza rispetto a quelli importati da paesi terzi; che ciò riguarda segnatamente i prodotti utilizzati per l'approvvigionamento di navi e aeromobili;

considerando che, nei casi particolari di approvvigionamento di navi e di aeromobili e di forniture alle forze armate, è possibile prevedere norme particolari relative alla fissazione del tasso di restituzione;

considerando che i prodotti caricati a bordo di navi per l'approvvigionamento, sono utilizzati per essere consumati a bordo; che questi prodotti consumati tal quali o dopo aver subito una preparazione a bordo fruiscono della restituzione applicabile ai prodotti tal quali; che, tenuto conto del posto disponibile negli aeromobili, la preparazione dei prodotti deve essere effettuata prima del loro caricamento a bordo; che, a fini di armonizzazione, occorre adottare talune norme che consentano ai prodotti agricoli consumati a bordo di aeromobili di fruire delle stesse restituzioni concesse ai prodotti consumati dopo aver subito una preparazione a bordo di navi;

considerando che l'attività commerciale relativa all'approvvigionamento di navi o aeromobili ha un carattere del tutto particolare che giustifica un regime speciale di anticipo della restituzione; che i prodotti e le merci consegnati ai depositi di approvvigionamento devono essere successivamente forniti a scopi di approvvigionamento; che, agli effetti del diritto alla restituzione, la consegna a tali depositi non può essere assimilata a un'esportazione definitiva;

considerando che, se venisse fatto uso della facilitazione sopra descritta e si constatasse in seguito che la restituzione non doveva essere pagata, gli esportatori beneficerebbero indebitamente di un credito a titolo gratuito; che è quindi opportuno prendere le misure idonee ad evitare tale indebito beneficio;

considerando che, per salvaguardare la competitività delle merci comunitarie fornite alle piattaforme operanti in determinate zone situate in prossimità di Stati membri, si deve praticare lo stesso tasso di restituzione applicato per gli approvvigionamenti nella Comunità; che, per qualsiasi consegna avente una destinazione specifica, l'applicazione di un tasso di restituzione superiore a quello minimo non è in alcun modo giustificabile, a meno che vengano fornite prove sufficienti dell'arrivo a destinazione delle merci; che le consegne a scopi di approvvigionamento effettuate a piattaforme operanti in zone marittime remote costituiscono necessariamente operazioni specializzate, tali da giustificare la possibilità di effettuare controlli sufficienti delle consegne stesse; che, a condizione che siano predisposte misure di controllo adeguate, appare opportuno applicare a tali consegne il tasso di restituzione vigente per gli approvvigionamenti nella Comunità; che è possibile prevedere una procedura semplificata per le consegne di minore importanza; che, tenuto conto del fatto che l'estensione delle acque territoriali varia da 3 a 12 miglia a seconda degli Stati membri, appare opportuno assimilare alle esportazioni le consegne a tutte le piattaforme ubicate oltre il limite delle 3 miglia;

considerando che, se una nave da guerra appartenente ad uno Stato membro viene rifornita in alto mare da una nave ausiliaria basata in un porto della Comunità, tale consegna può essere certificata da un'autorità ufficiale; che è d'uopo praticare per codeste consegne lo stesso tasso di restituzione vigente per le operazioni di approvvigionamento eseguite in un porto della Comunità;

considerando che è auspicabile che i prodotti agricoli utilizzati per l'approvvigionamento delle navi o degli aeromobili beneficino della stessa restituzione indipendentemente dal fatto che la nave o l'aeromobile a bordo dei quali sono consegnati si trovino all'interno o all'esterno della Comunità;

considerando che le consegne per l'approvvigionamento nei paesi terzi possono essere effettuate in maniere diretta o indiretta; che è opportuno prevedere sistemi di controllo adeguati a seconda del tipo di consegna;

considerando che l'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 non consente di considerare l'isola di Helgoland come una destinazione che dia diritto a restituzioni; che è opportuno agevolare il consumo di prodotti agricoli della Comunità nell'isola di Helgoland e che occorre adottare i provvedimenti necessari al riguardo;

considerando che, dall'entrata in vigore dell'accordo interinale di commercio e di unione doganale fra la Comunità e San Marino18, il territorio di tale Stato non fa più parte del territorio doganale della Comunità; che dagli articoli 1, 5 e 7 dell'accordo predetto risulta che i prezzi dei prodotti agricoli sono al medesimo livello di quelli praticati all'interno dell'unione doganale e che, pertanto, non vi sono giustificazioni economiche per concedere restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli comunitari spediti verso San Marino;

considerando che, se una decisione in merito alla domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, da prendersi in un secondo tempo, è negativa, i prodotti potranno beneficiare eventualmente di una restituzione all'esportazione o saranno soggetti, se del caso, ad un prelievo o ad una tassa all'esportazione; che è pertanto necessario prevedere disposizioni particolari;

considerando che, generalmente, le forze armate di stanza in un paese terzo e non appartenenti a tale paese, le organizzazioni internazionali e le rappresentanze diplomatiche stabilite in un paese terzo si approvvigionano in franchigia da oneri all'importazione; che appare possibile adottare, per le forze armate di uno Stato membro o di un'organizzazione internazionale di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri, per le organizzazioni internazionali di cui faccia parte almeno uno degli Stati membri e per le rappresentanze diplomatiche, misure specifiche che prevedano che la prova dell'importazione sia fornita mediante un documento apposito;

considerando che è opportuno prevedere che la restituzione sia versata dallo Stato membro sul cui territorio è stata accettata la dichiarazione di esportazione;

considerando che esiste la possibilità che, in seguito a circostanze non imputabili all'esportatore, l'esemplare di controllo TS non possa essere presentato, nonostante il prodotto abbia lasciato il territorio doganale della Comunità o abbia raggiunto una destinazione particolare; che una tale situazione può creare intralci al commercio; che in tali casi occorre riconoscere come equivalenti altri documenti;

considerando che, ai fini di una buona gestione amministrativa, occorre esigere che la domanda e tutti gli altri documenti necessari al pagamento della restituzione vengano presentati entro un ragionevole termine, salvo caso di forza maggiore, in particolare quando non sia stato possibile rispettare il termine a causa di ritardi amministrativi non imputabili all'esportatore;

considerando che il termine per l'esecuzione del pagamento delle restituzioni all'esportazione varia da uno Stato membro all'altro; che, per evitare distorsioni della concorrenza, è opportuno stabilire un termine finale uniforme per il pagamento delle restituzioni all'esportazione da parte degli organismi pagatori;

considerando che le esportazioni di quantitativi minimi di prodotti non presentano alcuna importanza economica e possono rappresentare un inutile sovraccarico di lavoro per le amministrazioni competenti; che ai servizi competenti degli Stati membri deve essere riconosciuta la facoltà di non versare restituzioni per siffatte esportazioni;

considerando che la normativa comunitaria in vigore prevede la concessione di restituzioni all'esportazione unicamente sulla base di criteri obiettivi, in particolare per quanto riguarda la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato, nonché la destinazione geografica dello stesso; che, ai fini della lotta contro le irregolarità, ed in particolare contro le frodi a danno del bilancio comunitario, e alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario adottare disposizioni per il recupero degli importi indebitamente versati, nonché sanzioni tali da indurre gli esportatori a rispettare le norme comunitarie;

considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, è opportuno che le sanzioni siano applicate indipendentemente dall'elemento soggettivo colposo; che, tuttavia, è indicato rinunciare all'irrogazione di sanzioni in determinati casi, in particolare se vi è errore manifesto accertato dalla competente autorità, ed infliggere sanzioni più severe in caso di dolo; considerando che queste misure sono necessarie e devono essere proporzionate e sufficientemente dissuasive ed uniformemente applicate in tutti gli Stati membri;

considerando che, al fine di garantire la parità di trattamento degli esportatori negli Stati membri, è opportuno prevedere esplicitamente, in materia di restituzioni all'esportazione, il rimborso, da parte del beneficiario, degli importi indebitamente pagati, maggiorati degli interessi, precisando le modalità del pagamento; che, per meglio tutelare gli interessi finanziari della Comunità, è opportuno prevedere segnatamente che, in caso di cessione del diritto alla restituzione, tale obbligo viene esteso al cessionario; che gli importi recuperati, gli interessi e gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate debbono essere accreditati al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), conformemente ai principi enunciati all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune19, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/9520;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme in tutta la Comunità del principio del legittimo affidamento per quanto concerne il recupero degli importi indebitamente pagati, è opportuno fissare le condizioni in cui è possibile valersi di tale principio, fermo restando il trattamento degli importi indebitamente pagati previsto, in particolare, agli articoli 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che l'esportatore deve essere responsabile, in particolare, degli atti posti da terzi che permettono di ottenere in modo indebito dei documenti necessari per il pagamento delle restituzioni;

considerando che i comitati di gestione interessati non si sono pronunciati entro il termine impartito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione