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Sez. L - , Sentenza n. 29289 del 12/11/2019 (Rv. 655853 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Tutela in materia di licenziamento del lavoratore disabile - Nozione di disabilità - Riferimento al contenuto della direttiva n. 2000/78 - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655853-01

COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE

La nozione di disabilità, anche ai fini della tutela in materia di licenziamento, deve essere ricostruita in conformità al contenuto della direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000, sulla parità di trattamento in materia di occupazione, quindi quale limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che, nell'ambito di una procedura ex l. n. 223 del 1991, aveva dichiarato illegittimo perché discriminatorio il licenziamento del lavoratore cui, per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni svolte, non era stato attribuito alcun punteggio aggiuntivo rispetto agli altri dipendenti non affetti da disabilità).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 1 com. 7, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)