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Sez. 1, Sentenza n. 3094 del 19/11/1973 (Rv. 366850 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - CONDIZIONI - GENERICO RICHIAMO ALLE DIFESE DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1973-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366850-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - CONDIZIONI - GENERICO RICHIAMO ALLE DIFESE DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA.*

L'Onere di specificare i motivi di gravame non puo ritenersi assolto mediante il generico riferimento alle deduzioni ed alle conclusioni formulate in primo grado, in quanto tale Onere, pur non dovendo intendersi in senso rigoroso, restrittivo e formalistico, richiede pur sempre una delimitazione del campo della disputa (tantum devolutum quantum appellatum), nel senso che l'atto di appello debba indicare, anche se in Forma succinta, il thema decidendum che si intende sottoporre al giudice di secondo grado, con la menzione, sia pure sommaria, del contenuto e della portata delle censure rivolte alla pronuncia del primo giudice. (V 1623/72, mass n 358443; 1245/72, mass n 357743).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)